ASSEMBLEA COSTITUENTE
ATTI
DELLA
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
Volume
II
RELAZIONI E PROPOSTE
Dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati
COMMISSIONE PER
LA COSTITUZIONE
I SOTTOCOMMISSIONE
RELAZIONE
del deputato BASSO LELIO
SULLE
LIBERTÀ CIVILI
ART. 1.
Nessuno può essere privato della libertà personale
se non per atto della autorità giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla
legge.
La privazione della libertà personale può essere
disposta anche dall’autorità di pubblica sicurezza; tuttavia in questo caso
l’individuo non può essere trattenuto, per più di 48 ore, a meno che entro tale
termine non sia intervenuta denunzia all’autorità giudiziaria, e questa non la
abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le successive ulteriori 48
ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente, secondo quanto
dispongono le leggi.
È vietato sottoporre l’individuo privato della
libertà personale a trattamenti brutali e a costrizioni morali e materiali.
ART. 2.
L’imputato è presunto innocente, fino a che un atto
dell’autorità giudiziaria non lo abbia dichiarato colpevole.
La norma penale non può essere retroattiva; nessuno
può essere sottoposto se non a giudici precostituiti.
Le sanzioni detentive devono tendere alla
rieducazione del colpevole. La pena di morte non è ammessa se non nei codici
penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli; sono vietate le
sanzioni collettive.
Con i due precedenti articoli si regola la libertà
personale, secondo quei criteri informatori che sono ormai accolti in tutte le
Costituzioni moderne. Si è avuto unicamente cura di dare ad essi un contenuto
il più possibile esatto e preciso, in modo che l’azionabilità del diritto di
libertà personale - regolata dal successivo articolo 11 - sia non un nome
vuoto, ma una effettiva realtà.
Il termine di 48 ore più 48, stabilito per
l’arresto o per il fermo di polizia, costituisce un termine medio tra quello di
otto o dieci giorni di alcune Costituzioni, e quello di 24 ore, proprio di
altre.
All’articolo 2 viene esplicitamente data veste
costituzionale ai principi di irretroattività delle norme penali, e di non
sottrazione ai giudici precostituiti al compimento del fatto (così detti
giudici naturali, secondo una locuzione di gergo). La norma relativa al divieto
di giudici speciali troverà più idonea sede nella parte relativa al potere
giudiziario.
Necessario appare il comma in cui è detto che le
pene detentive debbono aver scopo rieducativo: ciò per far cadere molte norme
di diritto penitenziario oggi superate dai tempi.
ART. 3.
Il domicilio è inviolabile. Nessuno può
introdurvisi se non per ordine dell’autorità giudiziaria, salvo il caso di
flagranza di reato, o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle
leggi, per necessità di ordine pubblico.
Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono
essere fatte in presenza dell’interessato o di persona di famiglia o, in
mancanza, di due vicini facenti fede, e secondo le forme stabilite dalle leggi.
Anche questa norma ha contenuto preciso, in vista
dell’azionabilità del diritto di libertà domiciliare. Per il resto essa
riproduce con lievi varianti la formulazione della Commissioni del Ministero
per la Costituente, alla cui relazione si rinvia per la motivazione.
ART. 4.
Ogni cittadino può circolare e fissare la propria
residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvi i limiti imposti
dalla legge per motivi di sanità o di ordine pubblico.
Con questa norma vengono stabilite le libertà
elette di residenza e di circolazione. Non pare il caso di sancire costituzionalmente
il diritto a non essere estradato, che non è accolto, nelle legislazioni
moderne, se non per i reati politici (eccettuati alcuni pochi casi) e che non
ha carattere costituzionale.
Neppure è necessario dare formulazione
costituzionale alla così detta libertà di emigrazione, che appare piuttosto
come un corollario di tutti i diritti di libertà nel loro insieme, e di alcuni
di essi in particolare, e che è quindi un implicitum. Egualmente deve dirsi
per la libertà professionale, che oltre tutto va posta in relazione con le
norme che saranno stabilite in materia di lavoro.
ART. 5.
Nessuno può essere privato della cittadinanza come
sanzione, anche indirettamente, di carattere politico.
È l’unica parte del diritto di cittadinanza che
appaia idonea a rivestire carattere costituzionale. Non è nelle nostre
tradizioni dar rilievo costituzionale a quanto riflette la cittadinanza, né
ricorrono per noi quei presupposti che altrove - Stati plurinazionali
dell’Europa orientale e balcanica - ne hanno
consigliato l’assunzione in rilevanza costituzionale.
Data poi la complicazione inerente allo status di
cittadinanza, propria di tutte le legislazioni moderne, si sarebbe piuttosto
imbarazzati nello scegliere delle statuizioni costituzionali, a meno che non si
vogliano porre numerose e particolareggiate norme in materia, il che però
appesantirebbe inutilmente la Costituzione.
ART. 6.
La libertà e la segretezza di comunicazione e
corrispondenza sono garantite. Solo in tempo di guerra e in casi tassativamente
regolati possono essere stabilite limitazioni e istituite censure. Tuttavia la
divulgazione di notizie, conosciute per questi tramiti, è punita dalla legge.
Anche per questa norma è stato seguito il criterio
che ha prevalso nella Commissione del Ministero per la Costituente, alla cui
relazione si invia per i motivi. Le sanzioni a tutela di tale libertà dovranno
essere particolarmente rigorose.
ART. 7.
Ognuno è libero di professare la propria fede
religiosa, e di manifestare le proprie convinzioni politiche, sociali, filosofiche
e scientifiche, e può porre in essere ogni atto idoneo a diffondere le proprie
credenze e opinioni, purché non leda i diritti altrui. Nessuna differenza può
farsi tra gli individui in base alla religione e alle opinioni politiche,
sociali, filosofiche e scientifiche. Nessun limite può porsi alla libertà di
coscienza.
L’esercizio di ogni culto è libero.
Nessun limite può porsi alla libertà di coscienza,
che dev’essere in ogni tempo e luogo azionabile, verso qualunque autorità.
Sembra opportuno disciplinare in questa sede la
libertà di religione e di culto, anziché rinviarla alla norma relativa ai
rapporti tra Stato e Chiesa, se dovrà esservi. Non appare invece necessario
scendere a specificazioni delle varie estrinsecazioni della libertà di
coscienza, di religione e di culto, come fanno alcune costituzioni, in ordine,
per esempio, al giuramento, ai rapporti di lavoro, al servizio militare, ecc.,
poiché queste specificazioni per un lato non sono complete, onde danno luogo a
difficoltà interpretative per i casi non enunciati; per un altro sono
superflue, in quanto conseguenze immediate e dirette del principio enunciato.
ART. 8.
In nessun caso possono essere impedite le riunioni
pacifiche e senza armi in luogo privato. Di quelle in luogo pubblico debbono essere
preavvisate le autorità, le quali possono vietarle, ma solo per comprovate
ragioni di sicurezza pubblica e di sanità.
ART. 9.
Tutti i cittadini, senza autorizzazione preventiva,
possono liberamente associarsi per il raggiungimento di scopi considerati
leciti per i singoli dalle leggi penali. Non sono consentite le associazioni a
tipo militare.
Il regime patrimoniale delle associazioni è regolato
dalla legge.
Anche a questa norma è stato dato un contenuto tale
da consentire una piena e rapida azionabilità. Per essa si è seguita
l’indicazione della Commissione ministeriale.
ART. 10.
La libertà di esposizione del pensiero mediante la
stampa non può essere limitata da autorizzazioni e censure. Il sequestro può
essere disposto solo dall’autorità giudiziaria.
Tuttavia per la stampa periodica, può procedersi a
sequestro senza atto dell’autorità giudiziaria in caso di assoluta urgenza, e
solo per violazione delle norme amministrative che regolano l’esercizio del
diritto e per quei reati tassativamente elencati dalla legge. Il sequestro deve
essere convalidato dall’autorità giudiziaria. Per le funzioni speciali proprie
della stampa periodica, la legge prescrive severe pene per i reati commessi
mediante la stessa, e cautele amministrative idonee a garantire la fede
pubblica.
Solo la legge può limitare le manifestazioni del
pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa.
In questa norma è condensata la disciplina -
anch’essa concreta - della libertà di stampa e di pensiero, secondo le
indicazioni della Commissione del Ministero della Costituente. Una legge
speciale costituzionale sulla stampa stabilirà poi la disciplina amministrativa
della stampa periodica, le forme dei procedimenti penali inerenti alla stampa,
nonché i reati e le pene che riguardano la stampa, pene che, secondo quanto
avviene negli Stati Uniti di America e in Gran Bretagna, dovranno essere
particolarmente severe.
Troverà in questa legge disciplina più acconcia che
nella costituzione quanto riflette alcune misure che oggi reclama una gran
parte della pubblica opinione, quale la pubblicità dei fondi e dei bilanci dei
quotidiani, l’indicazione dei titolari delle aziende giornalistiche,
l’indicazione delle fonti delle notizie e la disciplina delle agenzie di
stampa; in una parola tutto ciò che concorre a garantire il gran pubblico dei
lettori, e quindi la pubblica opinione, contro le notizie false o deformate;
misure già in atto in paesi di alta civiltà, quali quelli scandinavi e
anglosassoni.
L’ultima parte dell’articolo si riferisce
soprattutto al cinema, alla radio, agli spettacoli, ecc., manifestazioni di
pensiero e di arte per le quali da alcuni si reclama l’opportunità di porre in
atto misure atte a difendere la pubblica moralità. Queste misure saranno
eventualmente stabilite in apposite leggi, essendo sufficiente nella
costituzione la tutela contro atti arbitrari del potere esecutivo, dei quali
abbiamo avuto numerosi esempi in passato.
ART. 11.
Le violazioni dolose o colpose dei diritti di
libertà stabiliti negli articoli da 1 a 10, comportano il diritto del cittadino
ad avere dallo Stato la riparazione in forma specifica e, ove impossibile, il
risarcimento dei danni.
Il funzionario o i funzionari dello Stato che hanno
violato i diritti di libertà sono responsabili di fronte allo Stato e di fronte
ai cittadini, secondo quanto stabilisce la legge.
Solo azionando i diritti di libertà, è possibile
dare ad essi quella piena tutela, che è nei voti di tutti, e che finora resta
frammentata o limitata all’ambito delle norme penali. Stabilendo la responsabilità
civile dello Stato (1a parte), e rinviando alla legge speciale per
la responsabilità dei funzionari - non essendo opportuno che la costituzione
vada oltre l’affermazione del principio generale - non si fa che portare lo
Stato su quel piano in cui, fin dal periodo romano, si trovano tutti i privati.
Analoghi principi vigono in Inghilterra, ove la responsabilità statale è del
tutto, identica a quella di qualunque privato.
ART. 12.
Qualora, nell’esercizio di un’attività lecita, i
pubblici poteri arrechino ai cittadini un nocumento materiale di ragguardevole
entità - commisurata al patrimonio del danneggiato essi sono tenuti a versare
una riparazione a titolo di solidarietà nazionale. La legge disciplina la forma
di questa responsabilità.
La responsabilità dello Stato per atti legittimi
trova oggi attuazione in molte leggi speciali, ed è, sia pure timidamente,
riconosciuta dalla giurisprudenza. È necessario che essa trovi statuizione e
dignità costituzionale, con la formulazione su riportata, che la contiene in
modo generale e generico.
ART. 13.
Tutti gli italiani sono eguali dinanzi alla legge,
senza differenza di sesso, di opinione politica, di fede religiosa e di altre
condizioni.
La donna ha gli stessi diritti civili e politici
dell’uomo e gli stessi obblighi, nei limiti delle sue capacità naturali.
I titoli nobiliari sono aboliti né possono essere
più concessi; i predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte
integrante del nome, secondo quanto dispone la legge.
ART. 14.
Spetta alla collettività eliminare quegli ostacoli
d’ordine sociale ed economico che, limitando la libertà e l’eguaglianza di
fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della
persona umana, e il pieno sviluppo fisico e intellettuale, morale e materiale
di essa.
Queste due norme non vanno certo collocate a questo
punto; ma o al principio di tutta la ripartizione relativa ai rapporti tra
pubblici poteri e cittadini, oppure al principio della parte - anche se di
fatto poi non formalmente delimitata - dedicata ai principi di libertà ed
eguaglianza nel campo sociale ed economico.
La prima di queste norme non solleva osservazioni
particolari, potendosi ritenere di universale accettabilità; per i titoli
nobiliari si propone di seguire il criterio che già si seguì a Weimar, con
buoni risultati. Quanto attiene agli ordinamenti detti cavallereschi - ordini
cavallereschi e onorificenze - trova sede più idonea nella parte propria
dell’organizzazione dello, Stato, essendo da presumere che essa rientrerà nella
competenza di un qualche organo costituzionale.
La seconda è una norma nuova, non esistendo in
alcuna costituzione. È una norma-principio, che viene a costituire poi la
chiave di tutte quelle altre norme, che la Costituzione conterrà, attinenti al
lavoro, all’impresa, alla proprietà, ai servizi pubblici. Sotto tale aspetto
essa appare particolarmente consigliabile, e dà alla Costituzione una chiarezza
di inquadratura e una solidità di base che altrove non è riscontrabile.
* * *
AVVERTENZA. - Qualora nella parte della
Costituzione che regolerà l’organizzazione costituzionale venga posta una norma
sulle situazioni di guerra e di emergenza, dovranno modificarsi gli articoli di
questo schema nei quali a tali situazioni si fa riferimento.
Questa norma appare molto opportuna; essa potrebbe
disciplinare in primo luogo i rapporti tra legislativo ed esecutivo, col
verificarsi di situazioni di guerra o emergenza. In secondo luogo il regime dei
diritti pubblici del cittadino, stabilendone restrizioni da un lato, ma anche garanzie
adeguate - da far valere eventualmente in periodo successivo - dall’altro.