i testi
Avv

Avv. LELIO BASSO

LA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI
IN TEMPO DI PACE

L’approvazione da parte della Camera della proposta di legge diretta a modificare le norme del C.P.M.P. sulla competenza dei Tribunali Militari in tempo di pace non ha definitivamente chiuso il problema dell’interpretazione dell’art. 103 della Costituzione. Infatti la proposta di legge deve essere ancora approvata dal Senato, dev’essere sottoposta alla firma del Capo dello Stato cui spetta un diritto di messaggio, e può infine essere impugnata avanti la Corte Costituzionale, di cui si annuncia finalmente prossima la creazione. E poiché è prevedibile che sarà proprio dinnanzi alla Corte Costituzionale che il dibattito sarà in definitiva concluso, è proprio l’aspetto costituzionale di esso che merita particolare considerazione.

Nel corso delle polemiche che si sono agitate sulla stampa e delle discussioni che si sono svolte in Parlamento, molti altri elementi, oltre quello strettamente costituzionale, sono stati fatti valere da una parte e dall’altra gioverà quindi alla chiarezza della discussione giuridica fare, quasi pedestremente, l’analisi di questo tormentato articolo della Costituzione.

Per quest’analisi ci atterremo scrupolosamente ai criteri di interpretazione indicati dall’art. 12 delle preleggi: il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e l’intenzione del legislatore.

Poiché quindi il significato delle parole va ricercato nella connessione di esse, è bene aver presente l’intiero capoverso dell’art. 103 dedicato ai tribunali militari, che suona così “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.

La prima osservazione che balza agli occhi dell’interprete è la diversa dizione del testo in rapporto ai tribunali di guerra e a quelli di pace. Nel primo caso abbiamo una vera e propria norma costituzionale in bianco, cioè il puro e semplice rinvio alla legge. Il costituente non ha creduto di dover fissare dei limiti costituzionali alla giurisdizione dei tribunali militari e si è rimesso interamente al legislatore. Ma immediatamente dopo ha usato una formula diversa, e poiché nella legge nulla è casuale, la formula diversa non può non avere un significato diverso. L’avere stabilito un limite oggettivo (reati militari) e un limite soggettivo (commessi da appartenenti alle Forze armate) indica la chiara volontà della norma di sottrarre questa materia al legislatore comune. Abbiamo cioè in questo capoverso una netta distinzione di espressioni e di significati: per i tribunali militari di guerra la competenza sarà stabilita dal legislatore, a cui la Costituzione si rimette; per i tribunali militari di pace, è la Costituzione stessa che fissa, con disposizione non modificabile per legge, i limiti della giurisdizione.

Questa interpretazione, che risulta dal chiaro significato delle parole nella loro connessione, è confortata dai lavori preparatori da cui si può desumere l’intenzione del costituente che, secondo il citato art. 12 delle preleggi, rappresenta, subito dopo il significato delle parole, la fonte principale d’interpretazione. Ora l’intenzione del costituente su questo punto appare chiara e precisa.

Chi segua da cima a fondo l’iter che questo testo ha compiuto, dai lavori della seconda sezione della seconda sottocommissione fino al voto in assemblea, attraverso la commissione plenaria dei 75, vedrà che in un primo tempo, sia in sede di sottocommissione che di commissione dei 75, aveva prevalso nettamente la tesi favorevole all’abolizione totale dei tribunali militari di pace, mentre in aula vennero alla riscossa i fautori della conservazione, con una serie di emendamenti, di cui alcuni rinviavano semplicemente alla legge anche per i tribunali militari di pace, mentre altri contenevano precise disposizioni. Di fronte alle resistenze incontrate, anche i presentatori del primo gruppo di emendamenti finirono con l’accettare le tesi subordinate, cioè quelle del mantenimento dei tribunali militari di pace, con limiti di competenza fissati dalla Costituzione.

Così l’on. Bettiol, che aveva in un primo tempo presentato un emendamento del seguente tenore: “Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto in tempo di guerra che in quello di pace”, lo ritirò per aderire all’emendamento Conti che suonava così: “I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari, commessi da appartenenti alle Forze armate”. Del pari l’onorevole Persico, che aveva presentato un primo emendamento così formulato: “I tribunali militari in tempo di pace avranno giurisdizione soltanto nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge”, lo ritirò per presentare il testo che fu poi adottato e che costituisce ora l’ultimo capoverso dell’art. 103.

È evidente pertanto che i costituenti hanno preso in esame anche la opportunità di lasciare al legislatore piena facoltà di stabilire i limiti della giurisdizione riservata ai tribunali militari di pace, ma poi hanno scartato questa ipotesi e hanno preferito fissare essi medesimi questi limiti. Ciò risulta del resto in modo irrefutabile dal fatto che l’Assemblea, prima di adottare il testo attuale proposto dall’on. Persico e fatto proprio dall’onorevole Ruini a nome del comitato di redazione, respinse un altro che conteneva anche per i tribunali militari di pace la stessa norma in bianco che per i tribunali militari di guerra. Si trattava precisamente dell’emendamento Bettiol, sopra riferito, che, ritirato dal suo presentatore, fu fatto proprio dall’on. Codacci Pisanelli, e messo in votazione prima dell’emendamento Persico. È noto che, in base al regolamento della Camera, la priorità di voto spetta all’emendamento che maggiormente si allontana dal testo in discussione: nel caso specifico, poiché il testo presentato dalla Commissione prevedeva l’abolizione dei tribunali militari di guerra, fu ritenuto che maggiormente si distaccasse da esso l’emendamento Codacci Pisanelli che li manteneva in vigore senza limiti di giurisdizione costituzionalmente fissati in confronto di quello Persico che invece, pur mantenendo i tribunali militari di pace, ne fissava costituzionalmente i limiti di giurisdizione. Respingendo l’emendamento Codacci Pisanelli e approvando quello Persico, la Assemblea mostrò quindi chiaramente l’intenzione di mantenere i tribunali militari di pace ma di non voler lasciare al legislatore facoltà alcuna di stabilirne l’ampiezza della giurisdizione, intendendo invece che questa dovesse essere mantenuta nei limiti inderogabili stabiliti dall’art. 103.

Su questo primo criterio di interpretazione vi è dunque pieno accordo fra il testo della norma (il significato delle parole nella loro connessione, dalla quale connessione risulta una diversità di atteggiamento rispetto ai tribunali militari di pace in confronto a quelli di guerra) e l’intenzione del costituente: è quindi un criterio che non può essere rifiutato.

Basterebbe questo per distruggere la tesi che la Costituzione abbia inteso fare riferimento alle disposizioni del C.P.M.P., come si è sostenuto. Infatti se così fosse, se la Costituzione, usando l’espressione “reati militari” avesse inteso far riferimento alla definizione dell’art. 37 C.P.M.P. (“Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare”), e usando l’espressione “appartenenti alle Forze armate” avesse inteso far riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 8 C.P.M.P., (“Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato: 1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare; 2) gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto”), avremmo anche in questo caso un semplice rinvio alla legge, che è precisamente quanto è escluso dal testo della Costituzione e dall’intenzione del costituente. Basterebbe infatti crear nuove fattispecie di reati puniti dalla legge militare perché questi diventassero automaticamente reati militari secondo l’art. 37, e quindi affidati alla giurisdizione dei tribunali militari di pace secondo questa interpretazione dell’art. 103; basterebbe modificare la norma dell’art. 8 e stabilire p. es. che chi è stato arruolato cessa di appartenere alle Forze armate soltanto con la morte, per estendere la giurisdizione militare a tutti i cittadini che sono stati alle armi, anche al di là di quelli che sono oggi i limiti del congedo assoluto. In altre parole, se questa interpretazione fosse esatta, ne risulterebbe che, nonostante la diversità delle espressioni usate dalla norma e nonostante la chiara volontà dei costituenti che respinsero una formula e adottarono l’altra, avremmo anche in questo secondo caso una norma in bianco, perfettamente equivalente alla prima, ciò che non è ammissibile per le ragioni che abbiamo svolto.

Un’interpretazione corretta dell’art. 103 deve quindi partire da questa prima constatazione: l’espressione “reati militari” e l’espressione “appartenenti alle Forze armate” devono essere lette senza rinvio a disposizioni legislative, né future né esistenti, ma devono contenere in se stesse, cioè nel preciso significato delle parole, una definizione chiara che costituisca per se medesima limitazione di giurisdizione, non più suscettibile di essere legislativamente modificata. In altre parole chi legga l’art. 103, per la parte che si riferisce ai tribunali militari di pace, deve trovarvi una norma completa, le cui espressioni siano sufficienti per il legislatore, per il giudice, per il cittadino.

Il problema di interpretazione si riduce quindi a sapere che cosa significhino per se stesse queste due espressioni. Tuttavia in questo articolo noi affrontiamo solo una parte di questo problema perché ci occupiamo solo dell’espressione “appartenenti alle Forze armate”, e non anche dell’altra “reati militari” è infatti il primo aspetto che ha costituito il motivo principale di discussione e la cui soluzione appare di maggior interesse.

Non vi è dubbio che, secondo il significato comune, lessicale, della espressione “appartenenti alle Forze armate”, sono coloro che vi appartengono in atto, cioè che sono militari in servizio. Anche la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 8 marzo 1952 che ha aperto la via all’interpretazione contraria a quella qui sostenuta, ammette che questo sia il significato lessicale dell’espressione. “Osserva il Supremo Collegio - si legge nella sentenza - che ovvia quanto inderogabile premessa per una indagine squisitamente giuridica, quale la soluzione del quesito esige, è il precisare se la detta espressione ‘appartenenti alle Forze armate’ sia adoperata dalla Costituzione nel senso che essa ha nel linguaggio comune (indicante cioè coloro che si differenziano dagli altri cittadini per una esteriore denotazione della qualità di militari), oppure se alla espressione medesima si sia inteso attribuire un significato tecnico-giuridico”. Ma la stessa sentenza è andata più in là e ha riconosciuto che, anche nel sistema del C.P.M.P. “appartenenti alle Forze armate” è sinonimo di “militari in servizio”. Dopo un esame dei principali articoli del detto codice, la sentenza afferma: “Dal che è lecito dedurre che le due espressioni ‘appartenenti alle Forze armate’ e ‘militari’ sostanzialmente si equivalgono”. E ancora: “Ora non v’ha dubbio che da tutto il sistema dell’ordinamento legislativo militare balza evidente il concetto fondamentale secondo cui - di regola – ‘appartenenti alle Forze armate’ sono soltanto i militari in servizio alle armi”.

Anche il costituente ha usato l’espressione “appartenenti alle Forze armate” come sinonimo di “militari”: ciò pure risulta dai lavori preparatori. Infatti questa espressione apparve per la prima volta nell’emendamento Conti, cui si associò successivamente l’on. Bettiol, e che è stato riferito: il testo approvato (emendamento Persico) fu precisamente presentato come una semplice rettifica formale a quello Conti-Bettiol. Ora, nel corso della discussione, l’on. Mortati aveva dato la sua adesione all’emendamento Conti-Betiol con queste testuali parole: “Per quanto riguarda il tribunale militare dichiaro di aderire alla formula dell’on. Conti riconoscendo opportuno limitare la competenza di detto organo nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari”. Né l’on. Conti né l’on. Bettiol né altri corressero l’interpretazione che l’onorevole Mortati dava del testo, leggendovi “militari” dove era scritto “appartenenti alle Forze armate”: se ne deve quindi dedurre che quella interpretazione corrispondeva all’intenzione del costituente.

Possiamo quindi trarre questa seconda conclusione: secondo il significato proprio delle parole, come pure secondo l’intenzione del costituente, “appartenenti alle Forze armate” significa né più né meno che “militari” nel senso in cui questa parola è comunemente usata, e cioè militari in servizio.

I fautori della tesi contraria asseriscono però che l’espressione “appartenenti alle Forze armate” ha un significato tecnico-giuridico, che come tale deve prevalere sul significato comune: qualunque siano state, si dice, le intenzioni del legislatore, il significato della norma dev’essere quello che risulta dal significato delle parole, intese nel loro senso tecnico-giuridico.

Esiste realmente questo diverso significato tecnico-giuridico? È noto che, secondo i sostenitori di questa tesi, il significato tecnico-giuridico dell’espressione risulterebbe precisamente dal già citato art. 8 C.P.M.P.

La lettura dell’articolo mostra tuttavia ictu oculi la debolezza dell’argomento. Infatti esso non contiene né una definizione né comunque una norma di carattere generale, ma semplicemente stabilisce che per determinati e limitati effetti il vincolo di appartenenza viene dalla legge fatto valere anche durante il periodo di congedo illimitato. Ma proprio le parole con cui si inizia l’articolo “agli effetti della legge penale militare”, indicano chiaramente che fuori da questa ipotesi eccezionale, introdotta espressamente dal legislatore, e cioè nella realtà delle cose, l’appartenenza alle Forze armate cessa con la cessazione del servizio. Se infatti il criterio di appartenenza stabilito dall’art. 8 fosse criterio universalmente valido, non ci sarebbe stato bisogno di una norma speciale che lo dichiarasse, e comunque non di una norma speciale che lo dichiarasse solo per determinati effetti. Ne consegue che l’art. 8 non stabilisce i criteri di reale appartenenza, ma semplicemente una ficto iuris, in base alla quale eccezionalmente si considera appartenente alle Forze armate per certi effetti chi tale non è in realtà.

Ciò è confermato del resto da tutto il sistema del C.P.M.P., e in modo particolare dall’art. 13, il quale sottolinea ancora il carattere eccezionale della disposizione dell’art. 8. Dice infatti l’art. 13: “Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato”. Se ne deduce che la finzione introdotta dall’art. 8 non è valida neppure per tutti gli effetti della legge penale militare: anzi la regola generale è che, anche a questi effetti, i militari in congedo son da ritenersi estranei alle Forze armate, tranne i casi preveduti dagli articoli precedenti, che sono quindi doppiamente eccezionali, in quanto validi solo a determinati effetti (cioè quelli della legge penale militare) e anche qui solo in deroga alla regola generale dell’art. 13.

La stessa Suprema Corte, nella più volte citata sentenza, ha aderito a questo punto di vista: “Ora non v’ha dubbio che da tutto il sistema dell’ordinamento legislativo militare balza evidente il concetto fondamentale secondo cui - di regola – ‘appartenenti alle Forze armate’ sono soltanto i militari in servizio alle armi, mentre quelli in congedo sono ’considerati’ appartenenti alle dette Forze, solo eccezionalmente, e cioè nei casi in cui sono specificamente assoggettati alla legge penale militare”.

Non è quindi possibile parlare di un significato tecnico-giuridico dell’espressione “appartenenti alle Forze armate” diverso da quello comune. Anche per il C.P.M.P. l’appartenenza reale alle Forze armate cessa con il cessare del servizio attivo; solo una norma penale eccezionale introduce un’appartenenza fittizia. Ma altro è dire che in alcuni casi eccezionali, specificamente menzionati, la legge introduce il concetto di appartenenza fittizia, e altro è dire che secondo il significato tecnico-giuridico “appartenente alle Forze armate” è colui che la legge eccezionale considera tale in alcuni casi.

L’interpretazione ci sembra così ovvia che non mette conto di attardarci su un altro problema, quello cioè della prevalenza fra significato comune e significato tecnico-giuridico. Ci sembra infatti di aver dimostrato, che questo preteso significato tecnico non esiste, e quindi non può prevalere. Vogliamo tuttavia rilevare brevemente che non prevarrebbe, anche se esistesse. Vi sono certo dei casi in cui una parola dev’essere intesa nel suo significato tecnico, ma questo deve risultare dal carattere della legge e dal contesto complessivo della norma. Ciò non accade normalmente per la Costituzione, che è per eccellenza la lex legum, la legge, se così può dirsi, più universale, più di ogni altra cioè rivolta all’universalità dei cittadini, per fissare le grandi linee, semplici ed essenziali, della convivenza civile. In una legge siffatta le parole non possono essere adorate che nel loro significato più universale, più semplice, più accessibile alla totalità dei cittadini, cioè nel significato comune.

Ma questo accade non soltanto nella Costituzione. P. es. l’espressione “militari” è usata comunemente nella nostra legislazione, dal C.P. ordinario ai regolamenti ferroviari, ed è usata sempre nel significato corrente di “militari in servizio”. Eppure il C.P.M.P. conosce, come per gli appartenenti alle Forze armate, anche un significato più esteso, in quanto parla di “militari in congedo”, di “militari in congedo assoluto”, ecc., ma a nessun interprete è mai venuto in mente di invocare, in base a questo preteso significato tecnico-giuridico, questa più lata accezione, ogni qualvolta l’espressione “militari” s’incontra in un testo legislativo. Ora, come si è visto, “appartenenti alle Forze armate” è perfettamente sinonimo di “militari”, non solo nel significato comune, ma nel sistema del C.P.M.P. (si veda in modo particolare l’art. 2 che dà la definizione di “Forze armate” e di “militari”) e altresì nell’intenzione del costituente; ma se fosse stato usato il sinonimo “militari”, sarebbe stato certo difficile pretendere di sovrapporre al chiaro significato comune della parola un preteso significato tecnico-giuridico, che non è mai invocato in nessun’altra occasione. E nessuna giustificazione può invocarsi neppure per l’espressione usata, perfettamente equivalente alla precedente, sia nel significato corrente, sia nell’uso più ampio che ne fa il C.P.M.P.

Ma anche per un’altra ragione non potrebbe ritenersi prevalente il preteso significato tecnico-giuridico. Una volta infatti che si fosse riconosciuto l’esistenza di due significati nella stessa espressione, e quindi una ambiguità del testo legislativo circa il valore delle parole usate, è ovvio che a dirimere questo contrasto di significati si faccia ricorso all’intenzione del legislatore. È evidente che questo criterio interpretativo è menzionato dalle preleggi proprio per il caso di ambiguità: è infatti superfluo quando il testo non offra per se stesso alcun dubbio, sia che corrisponda sia che contraddica all’intenzione soggettiva del legislatore. Nel dubbio, invece, nell’ambiguità, sarà proprio l’intenzione del legislatore che farà prevalere l’uno o l’altro significato.

Crediamo di avere dimostrato che nel caso in esame l’espressione è di una chiarezza cristallina. Ma poiché gli avversari di questa interpretazione sostengono che esiste, in contrasto con il significato corrente, un significato tecnico-giuridico, che quindi l’espressione è ambigua, uopo è far ricorso all’esame dell’intenzione del costituente. In proposito i testi sono di una precisione inequivocabile; raramente, come in questo caso, l’intenzione del legislatore appare univoca.

Come si è già ricordato, il testo presentato dalla Commissione, allo art. 95 (ora 103), prevedeva la pura e semplice soppressione dei tribunali militari in tempo di pace.

Apertasi in assemblea la discussione generale sul tema dell’ordinamento giudiziario, l’on. Gasparotto, ex-ministro della Difesa, presentò un emendamento, che portava dopo la sua le firme di tutti i sottosegretari alla Difesa, e che si qualificava in tal guisa come l’espressione ufficiale del pensiero delle Forze armate. Si trattava di un emendamento generico, di rinvio alla legge, che fu poi ritirato come gli altri analoghi. Eccone il testo: “La funzione giurisdizionale in materia penale militare è regolata dalla legge”. Nella seduta del 13 novembre 1947, l’on. Gasparotto svolse ampiamente le ragioni che consigliavano il mantenimento della giurisdizione militare anche in tempo di pace.

“A questo proposito - egli disse - dichiaro subito che i tecnici militari si propongono di opporsi virilmente e concordemente a questa proposizione, al fine di tener ben salda la compagine delle Forze armate, non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace. A tal fine il Ministero della guerra, come ha ricordato, per quanto fuggevolmente, il collega Persico, ha nominato una Commissione che ha studiato con larghezza di indagini il problema dell’ordinamento della giustizia militare”.

Era quindi la voce dei tecnici militari che, attraverso gli studi di una Commissione ministeriale, si faceva sentire in aula per bocca dell’on. Gasparotto. Era la richiesta più avanzata che si potesse contrapporre alla richiesta di soppressione proposta dalla Commissione dei 75. Che cosa dunque chiedevano e come argomentavano i tecnici militari? Lo spiegava lo stesso on. Gasparotto nel prosieguo del suo discorso.

“Quali le ragioni per le quali la Commissione insiste sulla necessità di mantenere questo organo speciale giurisdizionale?”

“Lo stesso progetto della Commissione ammette la Magistratura militare, e cioè la giustizia militare, solo in tempo di guerra; ma questa presuppone un’attrezzatura già in funzione anche in tempo di pace, perché la giustizia militare non è un organo - data la delicatezza del suo congegno e la gravità delle pene alle quali può arrivare (perfino la sentenza di morte, in tempo di guerra) - che si possa improvvisare al momento dello scoppio spesso fulmineo delle ostilità, perché anche in tempo di guerra la giustizia militare presuppone un vasto concorso di funzioni tecniche e l’organizzazione di complessi uffici e servizi che non possono essere attuati sotto le incalzanti pressioni del momento…”

“Del resto, senza ricorrere all’esempio di quello che è avvenuto nella lontana Cina, la nave militare navigante in tempo di pace, quando esce dalle acque territoriali, allontanandosi dal lido della Patria, porta con sé la bandiera della Patria e con essa le leggi della Patria, e le applica. E nessuno mai proporrebbe ad una nave della marina italiana in crociera nell’alto Oceano di tornare indietro per far giudicare dal magistrato borghese, il reato di ammutinamento, che esige una pronta repressione, soprattutto allo scopo di esempio e di ammonimento…”

“Inoltre, per potere applicare con giustizia, con efficacia soprattutto, la giustizia fra i militari, occorre l’immediatezza del giudizio, occorre repressione immediata non tanto a scopo punitivo, quanto a scopo educativo, come esempio agli altri, tanto più, colleghi, che con le ferme brevi oggi adottate che trattengono i soldati alle armi soltanto per un anno, che spesso si riduce ad otto mesi, se voi affidaste la giustizia militare al magistrato ordinario, già tanto oberato di lavoro e di funzioni, si finirebbe col cadere nel grottesco di vedere giudicato un militare quando non è più militare, quando ha ripreso il suo posto di cittadino nella vita civile, e sarebbe allora veramente curioso e inefficace rimandarlo al carcere militare…”

“Insomma, io dico che la passione del nuovo non ci deve sedurre. Io, per mio conto, resto fedele alla nostra tradizione, alla sana e salda tradizione italiana; e, notate, tradizione italiana che trova la sua origine nientemeno che nelle leggi di Roma, alle quali ancor oggi, nella riforma della giustizia militare che ci proponiamo di fare, si dovrà far capo, perché Roma insegna che il militare, in quanto delinqua uti miles, deve essere giudicato dalla giustizia militare, ma in quanto delinqua uti civis, deve essere giudicato dalla giustizia civile. Perciò, nella prossima riforma della giustizia militare, dovremmo separare dai reati essenzialmente militari tutti quei reati nei quali il militare, pur delinquente, pur mancando al rispetto della legge nella sua qualità di soldato, offende non la legge militare ma la legge civile”.

Le ragioni per cui l’on. Gasparotto, interprete del pensiero dei tecnici militari, voleva il mantenimento dei tribunali militari, anche in tempo di pace, non possono lasciar luogo a dubbi sulla portata di questo mantenimento e sui limiti della loro giurisdizione. Esclusi perentoriamente i civili, perché sarebbe grottesco dopo il ritorno alla vita civile mandare al carcere militare anche chi abbia commesso il reato mentre era militare. Ma esclusi anche i militari che commettano reati non uti milites, cioè reati non essenzialmente militari, reati che, in quanto essenzialmente militari, a più forte ragione non possono essere commessi da civili.

Concludendo, l’on. Gasparotto ricapitolò la sua argomentazione nei seguenti termini, e non v’è uopo di chiosa per mostrare che questi argomenti sono validi solo per l’ipotesi di militari in servizio. “Dunque, riassumendo: necessità di mantenere la giurisdizione militare: 1) perché si tratta di una giustizia più aderente ai rapporti della vita militare, che non può essere affidata che al giudizio dei militari; 2) per la natura particolare dei reati militari, la quale esige una speciale sensibilità come, ad esempio, nel caso, non infrequente, anche in tempo di pace, delle mutilazioni volontarie per evadere agli obblighi militari; 3) per la necessità della immediatezza della repressione, date le ferme brevi applicate dall’ordinamento militare odierno.”

Nessuno degli altri oratori intervenuti nel dibattito in favore della stessa tesi portò argomenti nuovi. Nella seduta del 7 novembre l’on. Villabruna aveva detto: “Io sono tra coloro che postulano una giurisdizione militare, in tempo di pace, ridotta e limitata esclusivamente ai reati tipicamente militari: cioè, la funzione punitiva militare deve consistere soltanto nella integrazione della funzione disciplinare, strumento indispensabile per tener ben salda la compagine dell’esercito. Orbene, se la giurisdizione militare in tempo di pace deve essere limitata unicamente ai reati strettamente militari, con quale serietà affidare il giudizio di questi reati, che costituiscono una forma aggravata dell’infrazione alla disciplina militare, a giudici ordinari?… È per queste ragioni che io aderisco all’emendamento dell’on. Gasparotto”.

E nella stessa seduta l’on. Bettiol: “Io non capisco, e in ciò aderisco pienamente a quanto brillantemente ha affermato il collega Villabruna, la norma prevista dal progetto, per la quale i tribunali militari non possono essere istituiti in tempo di pace… È chiaro che l’esercito è un’istituzione. Militaristi e antimilitaristi, non si può misconoscere che l’esercito ha una sua origine, una sua tradizione, un suo spirito, una sua disciplina, un suo particolare senso dell’onore, rispetto al quale non valgono, ad esempio, le norme proprie della legislazione penale comune. Perché in concreto il senso dell’onore nell’ambito militare deve essere più forte, più sentito di quanto non sia nella comune legislazione. Sicché il giudice comune non potrebbe comprendere in pieno la fattispecie della situazione nella quale il militare, che abbia offeso l’onore di un altro militare o che è stato offeso nel suo onore, si viene a trovare”.

Il voto si ebbe nella seduta del 21 novembre 1947, e in quell’occasione ciascun oratore precisò il proprio punto di vista. A favore del mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace si pronunciarono: l’on. Mortati, che aderì all’emendamento Conti con le parole già ricordate in cui l’espressione “appartenenti alle Forze armate” veniva interpretata come “militari”; l’on. Nobili che disse: “In ordine ai tribunali militari confesso la mia perplessità sulla possibilità di sopprimerne il funzionamento in tempo di pace. Sono d’accordo che la relativa giurisdizione debba limitarsi ai soli reati militari propriamente detti e, relativamente ai soggetti, ai soli militari”; il Guardasigilli on. Grassi: “Se limitiamo la giurisdizione penale militare soltanto al reato militare vero e proprio, senza estenderla, per connessione, a tutti i civili che possono venire coinvolti nel giudizio presso il tribunale militare, compiamo opera utile, senza aggravare il compito, già abbastanza grave e penoso, della Magistratura ordinaria”; l’on. Sapienza: “Riguardo ai tribunali militari, io escluderei tutti i civili, anche quando essi concorrano in reati con militari”; l’on. Adonnino con un emendamento che manteneva in vigore “i tribunali militari per i reati di carattere esclusivamente militare, nelle forme stabilite dalla legge”; l’on. Perrone Capano con un emendamento del seguente tenore: “I tribunali militari giudicano esclusivamente i reati commessi da militari nell’esercizio delle loro funzioni”.

Il presidente della Commissione dei 75, on. Ruini, illustrò allora lo emendamento preparato dalla maggioranza del comitato di redazione, recante le firme degli on. Conti, Reale, Bettiol, Perassi e Fabbri, e che al riguardo suonava così: “I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”. L’on. Ruini chiarì che con ciò s’intendeva indicare “due limitazioni: una obiettiva, che si tratta di reati propriamente militari, ed una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate”. Secondo l’oratore esso interpretava l’opinione della maggioranza, la quale si era espressa nei termini ora ricordati. Alla formula del comitato l’on. Persico propose di sostituire la formula che fu poi in effetto adottata, spiegando: “È lo stesso testo della Commissione, ma, secondo me, più preciso”. E la maggior precisione era indubbiamente inclusa in quell’avverbio “soltanto” che accentua il carattere limitativo del testo.

Deve quindi concludersi che, se vi fosse veramente ambiguità di espressione, la volontà del costituente è così univocamente chiara da permettere di risolvere ogni ambiguità.

***

Un’interpretazione diversa andrebbe contro la precisa norma contenuta nell’art. 14 delle preleggi secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Noi siamo qui in presenza appunto di una norma penale ed eccezionale, come tale non estensibile: fare di questa norma il criterio d’interpretazione dell’art. 103 della Costituzione significa precisamente estenderla ben oltre il suo ambito originario.

Infatti, come è risaputo, nel sistema del C.P.M.P., non in tutti i casi chi si trovi in congedo illimitato può essere considerato “appartenente alle Forze armate” e non per tutti i reati militari il militare in congedo illimitato è sottoposto alla giurisdizione dei tribunali militari di pace, bensì soltanto (art. 7) nei casi di reati contro la fedeltà e la difesa militare e negli altri casi espressamente preveduti dalla legge. Se invece si dovesse ritenere che l’espressione “appartenenti alle Forze armate” dell’art. 103 della Costituzione corrisponde all’appartenenza di cui all’art. 8 C.P.M.P., e che “reati militari” del 103 corrisponde a “reati militari” dell’art. 37 C.P.M.P., ne deriverebbe che la Costituzione avrebbe ampliato la competenza dei tribunali militari di pace a tutti i reati militari, e non soltanto ad alcuni, commessi anche da militari in congedo illimitato. Come può conciliarsi questa interpretazione non solo con il carattere eccezionale, e quindi non estensibile, della norma dell’art. 8, ma con l’avverbio “soltanto” usato dalla Costituzione, che non può essere pleonastico perché la legge non contiene pleonasmi, sul cui significato limitativo non può esservi dubbio e che esclude pertanto qualsiasi possibilità di estensione della giurisdizione militare di pace?

Ricapitolando perciò la nostra argomentazione, possiamo ritenere:

a) la Costituzione esclude per la giurisdizione militare di pace qualsiasi rinvio alla legge, ma intende fissare essa medesima i limiti di questa giurisdizione; perciò le espressioni usate devono essere intese per il significato che hanno in se medesime, senza uopo di sussidi legislativi;

b) l’espressione “appartenenti alle Forze armate” ha un significato comune perfettamente equivalente al significato comune della parola “militari”, il che significa “militari in servizio”;

e) non esiste un diverso significato tecnico-giuridico dell’espressione usata dall’art. 103, ma esiste semplicemente una norma penale eccezionale che crea una finzione giuridica, in base a cui può essere considerato, in determinati casi, “appartenente alle Forze armate” anche chi tale non è;

d) se anche questo significato tecnico-giuridico esistesse, non potrebbe prevalere, nel caso in esame, sul chiaro significato comune dell’espressione, ma se comunque sussistesse un dubbio d’interpretazione, la volontà del costituente lo chiarisce senz’altro.

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Gli avversari della tesi qui sostenuta cercano tuttavia di sostenere che, se la Costituzione ha usato l’espressione “appartenenti alle Forze armate”, anziché quella di “militari” o di “militari in servizio”, essa lo ha fatto proprio per richiamarsi all’espressione dell’art. 8 C.P.M.P.. In verità, nel corso del dibattito alla Costituente, nessuno ha ricordato questo Codice, e l’uso della stessa espressione è probabilmente casuale: tuttavia può ben dirsi che proprio l’uso della stessa espressione mette in più chiaro risalto il significato della norma che abbiamo qui difeso.

Che cosa diceva infatti il C.P.M.P.? Sostanzialmente esso diceva: la giurisdizione militare si applica a chi appartenga effettivamente alle Forze armate ed eccezionalmente a chi, pur non appartenendovi, è considerato appartenente per finzione di legge. Rifiutando qualsiasi rinvio a disposizioni di legge, e quindi a qualsiasi finzione, limitando drasticamente per disposizione costituzionale la giurisdizione militare proprio agli “appartenenti alle Forze armate” e facendo precedere questa espressione dall’avverbio “soltanto”, la Costituzione nega precisamente quell’indebita estensione fatta dal Codice fascista, stabilisce cioè che solo coloro che appartengono realmente, in fatto, alle Forze armate sono soggetti alla giurisdizione militare e che non è ammessa “appartenenza fittizia”.

Non va dimenticato a questo riguardo il significato polemico che spesso hanno le Costituzioni e che ha la nostra in modo particolare. Una Costituzione nuova stabilisce nuovi principi di convivenza della comunità nazionale, pone le fondamenta di un nuovo ordinamento statale ispirato a nuovi principi generali. Essa tende quindi a sottolineare la rottura con il passato, a polemizzare con i principi dell’ordinamento precedente. Ciò è tanto più evidente nella nostra Costituzione, in quanto più forte è lo strappo tra i principi dell’ordinamento fascista e quelli dell’ordinamento democratico. Perciò quasi tutti ali articoli contengono un elemento polemico, un elemento, espresso o sottinteso, di ripulsa del passato.

Nulla è più assurdo in linea generale da un punto di vista di sistematica giuridica che l’interpretare le norme della Costituzione sulla base delle disposizioni di legge spiccatamente fasciste, proprio per l’assoluta incongruenza che c’è fra i due ordinamenti. La Costituzione si è riferita all’ordinamento fascista solo per negarlo ed abrogarlo. In alcuni casi il riferimento è, come si è detto, sottinteso; in altri - e l’art. 103 è fra questi - il riferimento è espresso. L’uso testuale dell’espressione “appartenenti alle Forze armate” in una norma ispirata ad opposto principio non può non avere il preciso significato di una negazione del principio fascista: appartenenza reale contro appartenenza fittizia, giurisdizione limitata a chi appartiene effettivamente alle Forze armate contro la giurisdizione estesa ai civili in virtù di una finzione di legge. Nessuna forma più efficace potevano trovare i costituenti per marcare questa negazione del principio contenuto nell’art. 8 C.P.M.P. che quello di usare la stessa espressione, senza alcuna aggiunta, sottolineando in tal guisa che, mentre nel C.P.M.P. alla categoria degli “appartenenti alle Forze armate” si aggiungeva quella dei civili “considerati tali per determinati effetti”, nel nuovo ordinamento fondato dalla Costituzione solo la prima categoria e non anche la seconda rimaneva soggetta alla giurisdizione militare in tempo di pace. L’art. 103 assume con ciò un chiaro valore abrogativo delle contrarie disposizioni del C.P.M.P.

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Abbiamo detto che ciò risulta anche dalla radicale opposizione fra i principi generali che ispirano i due ordinamenti, e poiché i principi generali sono pur essi richiamati dall’art. 12 delle preleggi come criterio di interpretazione, varrà la pena di dedicare qualche parola anche a questo argomento.

Quali fossero i principi a cui si è ispirato il C.P.M.P. risulta chiaramente dai lavori preparatori di questo Codice. Nella lettera del 10 febbraio 1938 con cui il gen. Pariani trasmetteva i progetti al Presidente del Senato pregandolo di convocare la Commissione parlamentare che doveva dare il suo parere, si legge: “Essi (i Codici) sono ispirati alle mutate condizioni speciali e politiche e alla nuova organizzazione delle Forze militari dello Stato e aderiscono ai postulati fondamentali della dottrina fascista, per la quale si afferma nella coscienza nazionale, oltre che nella legislazione, il concetto del cittadino soldato”. E nella relazione al re del 20 febbraio 1941 si parla di “una nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di cittadino è inscindibile da quella di militare”.

I lavori della Commissione parlamentare provano che la norma dello art. 8 si è ispirata a questo principio, anzi al concetto della prevalenza della qualità di militare su quella di cittadino. Infatti, di fronte alle obiezioni incontrate dal progetto e alla pregiudiziale sollevata da alcuni commissari contro questa norma, il sen. D’Amelio, che era vice-presidente della Commissione, fece prevalere la tesi ora accolta negli articoli 7 e 8, osservando che i militari in congedo altro non sono che “soldati della Patria che stanno in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio”. Questo poteva giustificarsi nel quadro di un ordinamento che tendeva infatti alla militarizzazione dei cittadini, irreggimentati fin dai primi anni nelle formazioni del regime (Figli della Lupa, Balilla, Avanguardisti, ecc.), che, come aveva un’organizzazione premilitare, poteva mantenere il principio dell’organizzazione postmilitare con conseguenze anche di carattere giurisdizionale penale, che, in altre parole, considerava i cittadini innanzi tutto dal punto di vista delle prestazioni militari, e che pertanto considerava non il servizio militare come un momento della vita del cittadino, ma, al contrario, il congedo, come una pausa nella prestazione militare (soldati in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio).

Ora l’ordinamento democratico ha rovesciato questo principio. Secondo l’art. 52 “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro,del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici”. Oggi non è più la qualità di militare che si sovrappone a quella di cittadino, ma è la qualità di cittadino che domina in ogni momento della vita. Nel corso delle recenti discussioni che si sono svolte in Germania circa l’istituzione del servizio militare, di fronte ai timori sollevati circa un atteggiamento antidemocratico delle Forze armate, è stata data del militare questa definizione: cittadino in uniforme. Essa risponde precisamente anche alla situazione giuridica italiana quale emerge dal citato art. 52: mentre in regime fascista il cittadino non era che un militare in attesa di chiamata o di richiamo, oggi il militare non è che un cittadino il quale provvisoriamente presta un determinato servizio e quindi riveste una determinata uniforme. Cessato il servizio, svestita l’uniforme, egli è un cittadino come tutti gli altri, qualunque possano essere gli obblighi militari potenziali che lo accompagnano fino al momento del congedo assoluto.

Anche sotto il profilo dei principi generali che informano la nostra Costituzione, l’interpretazione dell’art. 103 si presenta perciò identica a quella che risulta sia dal significato delle parole nella loro connessione che dalla volontà del costituente.