Avv. LELIO BASSO
LA
GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI
IN TEMPO DI PACE
L’approvazione da parte della Camera della proposta
di legge diretta a modificare le norme del C.P.M.P. sulla competenza dei
Tribunali Militari in tempo di pace non ha definitivamente chiuso il problema
dell’interpretazione dell’art. 103 della Costituzione. Infatti la proposta di
legge deve essere ancora approvata dal Senato, dev’essere sottoposta alla firma
del Capo dello Stato cui spetta un diritto di messaggio, e può infine essere impugnata
avanti la Corte Costituzionale, di cui si annuncia finalmente prossima la
creazione. E poiché è prevedibile che sarà proprio dinnanzi alla Corte
Costituzionale che il dibattito sarà in definitiva concluso, è proprio
l’aspetto costituzionale di esso che merita particolare considerazione.
Nel corso delle
polemiche che si sono agitate sulla stampa e delle discussioni che si sono
svolte in Parlamento, molti altri elementi, oltre quello strettamente
costituzionale, sono stati fatti valere da una parte e dall’altra gioverà
quindi alla chiarezza della discussione giuridica fare, quasi pedestremente,
l’analisi di questo tormentato articolo della Costituzione.
Per quest’analisi
ci atterremo scrupolosamente ai criteri di interpretazione indicati dall’art.
12 delle preleggi: il significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e l’intenzione del legislatore.
Poiché quindi il
significato delle parole va ricercato nella connessione di esse, è bene aver
presente l’intiero capoverso dell’art. 103 dedicato ai tribunali militari, che
suona così “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.
La prima osservazione
che balza agli occhi dell’interprete è la diversa dizione del testo in rapporto
ai tribunali di guerra e a quelli di pace. Nel primo caso abbiamo una vera e
propria norma costituzionale in bianco, cioè il puro e semplice rinvio alla
legge. Il costituente non ha creduto di dover fissare dei limiti costituzionali
alla giurisdizione dei tribunali militari e si è rimesso interamente al
legislatore. Ma immediatamente dopo ha usato una formula diversa, e poiché
nella legge nulla è casuale, la formula diversa non può non avere un
significato diverso. L’avere stabilito un limite oggettivo (reati militari) e
un limite soggettivo (commessi da appartenenti alle Forze armate) indica la
chiara volontà della norma di sottrarre questa materia al legislatore comune.
Abbiamo cioè in questo capoverso una netta distinzione di espressioni e di
significati: per i tribunali militari di guerra la competenza sarà stabilita
dal legislatore, a cui la Costituzione si rimette; per i tribunali militari di
pace, è la Costituzione stessa che fissa, con disposizione non modificabile per
legge, i limiti della giurisdizione.
Questa
interpretazione, che risulta dal chiaro significato delle parole nella loro
connessione, è confortata dai lavori preparatori da cui si può desumere l’intenzione
del costituente che, secondo il citato art. 12 delle preleggi, rappresenta,
subito dopo il significato delle parole, la fonte principale d’interpretazione.
Ora l’intenzione del costituente su questo punto appare chiara e precisa.
Chi segua da cima
a fondo l’iter che questo testo ha compiuto, dai lavori della seconda sezione
della seconda sottocommissione fino al voto in assemblea, attraverso la
commissione plenaria dei 75, vedrà che in un primo tempo, sia in sede di
sottocommissione che di commissione dei 75, aveva prevalso nettamente la tesi
favorevole all’abolizione totale dei tribunali militari di pace, mentre in aula
vennero alla riscossa i fautori della conservazione, con una serie di
emendamenti, di cui alcuni rinviavano semplicemente alla legge anche per i
tribunali militari di pace, mentre altri contenevano precise disposizioni. Di
fronte alle resistenze incontrate, anche i presentatori del primo gruppo di
emendamenti finirono con l’accettare le tesi subordinate, cioè quelle del
mantenimento dei tribunali militari di pace, con limiti di competenza fissati
dalla Costituzione.
Così l’on.
Bettiol, che aveva in un primo tempo presentato un emendamento del seguente
tenore: “Ai tribunali militari spetta la giurisdizione sui reati militari tanto
in tempo di guerra che in quello di pace”, lo ritirò per aderire
all’emendamento Conti che suonava così: “I tribunali militari sono istituiti in
tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari,
commessi da appartenenti alle Forze armate”. Del pari l’onorevole Persico, che
aveva presentato un primo emendamento così formulato: “I tribunali militari in
tempo di pace avranno giurisdizione soltanto nelle materie e nei limiti
stabiliti dalla legge”, lo ritirò per presentare il testo che fu poi adottato e
che costituisce ora l’ultimo capoverso dell’art. 103.
È evidente
pertanto che i costituenti hanno preso in esame anche la opportunità di
lasciare al legislatore piena facoltà di stabilire i limiti della giurisdizione
riservata ai tribunali militari di pace, ma poi hanno scartato questa ipotesi e
hanno preferito fissare essi medesimi questi limiti. Ciò risulta del resto in
modo irrefutabile dal fatto che l’Assemblea, prima di adottare il testo attuale
proposto dall’on. Persico e fatto proprio dall’onorevole Ruini a nome del
comitato di redazione, respinse un altro che conteneva anche per i tribunali
militari di pace la stessa norma in bianco che per i tribunali militari di
guerra. Si trattava precisamente dell’emendamento Bettiol, sopra riferito, che,
ritirato dal suo presentatore, fu fatto proprio dall’on. Codacci Pisanelli, e
messo in votazione prima dell’emendamento Persico. È noto che, in base al
regolamento della Camera, la priorità di voto spetta all’emendamento che
maggiormente si allontana dal testo in discussione: nel caso specifico, poiché
il testo presentato dalla Commissione prevedeva l’abolizione dei tribunali
militari di guerra, fu ritenuto che maggiormente si distaccasse da esso
l’emendamento Codacci Pisanelli che li manteneva in vigore senza limiti di
giurisdizione costituzionalmente fissati in confronto di quello Persico che
invece, pur mantenendo i tribunali militari di pace, ne fissava
costituzionalmente i limiti di giurisdizione. Respingendo l’emendamento Codacci
Pisanelli e approvando quello Persico, la Assemblea mostrò quindi chiaramente
l’intenzione di mantenere i tribunali militari di pace ma di non voler lasciare
al legislatore facoltà alcuna di stabilirne l’ampiezza della giurisdizione,
intendendo invece che questa dovesse essere mantenuta nei limiti inderogabili
stabiliti dall’art. 103.
Su questo primo
criterio di interpretazione vi è dunque pieno accordo fra il testo della norma
(il significato delle parole nella loro connessione, dalla quale connessione
risulta una diversità di atteggiamento rispetto ai tribunali militari di pace
in confronto a quelli di guerra) e l’intenzione del costituente: è quindi un
criterio che non può essere rifiutato.
Basterebbe questo
per distruggere la tesi che la Costituzione abbia inteso fare riferimento alle
disposizioni del C.P.M.P., come si è sostenuto.
Infatti se così fosse, se la Costituzione, usando l’espressione “reati
militari” avesse inteso far riferimento alla definizione dell’art. 37 C.P.M.P.
(“Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare”), e usando
l’espressione “appartenenti alle Forze armate” avesse inteso far riferimento
alla disposizione contenuta nell’art. 8 C.P.M.P.,
(“Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle Forze
armate dello Stato: 1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione
del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di
servizio militare; 2) gli altri militari, dal momento della consegna a essi del
foglio di congedo assoluto”), avremmo anche in questo caso un semplice rinvio
alla legge, che è precisamente quanto è escluso dal testo della Costituzione e
dall’intenzione del costituente. Basterebbe infatti crear nuove fattispecie di
reati puniti dalla legge militare perché questi diventassero automaticamente
reati militari secondo l’art. 37, e quindi affidati alla giurisdizione dei
tribunali militari di pace secondo questa interpretazione dell’art. 103;
basterebbe modificare la norma dell’art. 8 e stabilire p. es. che chi è stato
arruolato cessa di appartenere alle Forze armate soltanto con la morte, per
estendere la giurisdizione militare a tutti i cittadini che sono stati alle
armi, anche al di là di quelli che sono oggi i limiti del congedo assoluto. In
altre parole, se questa interpretazione fosse esatta, ne risulterebbe che,
nonostante la diversità delle espressioni usate dalla norma e nonostante la
chiara volontà dei costituenti che respinsero una formula e adottarono l’altra,
avremmo anche in questo secondo caso una norma in bianco, perfettamente
equivalente alla prima, ciò che non è ammissibile per le ragioni che abbiamo
svolto.
Un’interpretazione
corretta dell’art. 103 deve quindi partire da questa prima constatazione:
l’espressione “reati militari” e l’espressione “appartenenti alle Forze armate”
devono essere lette senza rinvio a disposizioni legislative, né future né
esistenti, ma devono contenere in se stesse, cioè nel preciso significato delle
parole, una definizione chiara che costituisca per se medesima limitazione di
giurisdizione, non più suscettibile di essere legislativamente
modificata. In altre parole chi legga l’art. 103, per la parte che si riferisce
ai tribunali militari di pace, deve trovarvi una norma completa, le cui
espressioni siano sufficienti per il legislatore, per il giudice, per il
cittadino.
Il problema di
interpretazione si riduce quindi a sapere che cosa significhino per se stesse
queste due espressioni. Tuttavia in questo articolo noi affrontiamo solo una
parte di questo problema perché ci occupiamo solo dell’espressione
“appartenenti alle Forze armate”, e non anche dell’altra “reati militari” è
infatti il primo aspetto che ha costituito il motivo principale di discussione
e la cui soluzione appare di maggior interesse.
Non vi è dubbio
che, secondo il significato comune, lessicale, della espressione “appartenenti
alle Forze armate”, sono coloro che vi appartengono in atto, cioè che sono
militari in servizio. Anche la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 8
marzo 1952 che ha aperto la via all’interpretazione contraria a quella qui
sostenuta, ammette che questo sia il significato lessicale dell’espressione.
“Osserva il Supremo Collegio - si legge nella sentenza - che ovvia quanto
inderogabile premessa per una indagine squisitamente giuridica, quale la soluzione
del quesito esige, è il precisare se la detta espressione ‘appartenenti alle
Forze armate’ sia adoperata dalla Costituzione nel
senso che essa ha nel linguaggio comune (indicante cioè coloro che si
differenziano dagli altri cittadini per una esteriore denotazione della qualità
di militari), oppure se alla espressione medesima si sia inteso attribuire un
significato tecnico-giuridico”. Ma la stessa sentenza è andata più in là e ha
riconosciuto che, anche nel sistema del C.P.M.P. “appartenenti alle Forze armate”
è sinonimo di “militari in servizio”. Dopo un esame dei principali articoli del
detto codice, la sentenza afferma: “Dal che è lecito dedurre che le due
espressioni ‘appartenenti alle Forze armate’ e
‘militari’ sostanzialmente si equivalgono”. E ancora: “Ora non v’ha dubbio che
da tutto il sistema dell’ordinamento legislativo militare balza evidente il
concetto fondamentale secondo cui - di regola – ‘appartenenti alle Forze armate’ sono soltanto i militari in servizio alle armi”.
Anche il
costituente ha usato l’espressione “appartenenti alle Forze armate” come
sinonimo di “militari”: ciò pure risulta dai lavori preparatori. Infatti questa
espressione apparve per la prima volta nell’emendamento Conti, cui si associò
successivamente l’on. Bettiol, e che è stato riferito: il testo approvato
(emendamento Persico) fu precisamente presentato come una semplice rettifica
formale a quello Conti-Bettiol. Ora, nel corso della
discussione, l’on. Mortati aveva dato la sua adesione all’emendamento Conti-Betiol con queste testuali parole: “Per quanto
riguarda il tribunale militare dichiaro di aderire alla formula dell’on. Conti
riconoscendo opportuno limitare la competenza di detto organo nel tempo di pace
non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente
militari”. Né l’on. Conti né l’on. Bettiol né altri corressero
l’interpretazione che l’onorevole Mortati dava del testo, leggendovi “militari”
dove era scritto “appartenenti alle Forze armate”: se ne deve quindi dedurre
che quella interpretazione corrispondeva all’intenzione del costituente.
Possiamo quindi
trarre questa seconda conclusione: secondo il significato proprio delle parole,
come pure secondo l’intenzione del costituente, “appartenenti alle Forze
armate” significa né più né meno che “militari” nel senso in cui questa parola
è comunemente usata, e cioè militari in servizio.
I fautori della
tesi contraria asseriscono però che l’espressione “appartenenti alle Forze
armate” ha un significato tecnico-giuridico, che come tale deve prevalere sul
significato comune: qualunque siano state, si dice, le intenzioni del
legislatore, il significato della norma dev’essere quello che risulta dal
significato delle parole, intese nel loro senso tecnico-giuridico.
Esiste realmente
questo diverso significato tecnico-giuridico? È noto che, secondo i sostenitori
di questa tesi, il significato tecnico-giuridico dell’espressione risulterebbe
precisamente dal già citato art. 8 C.P.M.P.
La lettura
dell’articolo mostra tuttavia ictu oculi la debolezza
dell’argomento. Infatti esso non contiene né una definizione né comunque una
norma di carattere generale, ma semplicemente stabilisce che per determinati e
limitati effetti il vincolo di appartenenza viene dalla legge fatto valere
anche durante il periodo di congedo illimitato. Ma proprio le parole con cui si
inizia l’articolo “agli effetti della legge penale militare”, indicano
chiaramente che fuori da questa ipotesi eccezionale, introdotta espressamente
dal legislatore, e cioè nella realtà delle cose, l’appartenenza alle Forze
armate cessa con la cessazione del servizio. Se infatti il criterio di
appartenenza stabilito dall’art. 8 fosse criterio universalmente valido, non ci
sarebbe stato bisogno di una norma speciale che lo dichiarasse, e comunque non
di una norma speciale che lo dichiarasse solo per determinati effetti. Ne
consegue che l’art. 8 non stabilisce i criteri di reale appartenenza, ma
semplicemente una ficto iuris, in base alla
quale eccezionalmente si considera appartenente alle Forze armate per certi
effetti chi tale non è in realtà.
Ciò è confermato
del resto da tutto il sistema del C.P.M.P., e in modo
particolare dall’art. 13, il quale sottolinea ancora il carattere eccezionale
della disposizione dell’art. 8. Dice infatti l’art. 13: “Fuori dei casi preveduti
dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo
assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale
militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato”. Se ne deduce
che la finzione introdotta dall’art. 8 non è valida neppure per tutti gli
effetti della legge penale militare: anzi la regola generale è che, anche a
questi effetti, i militari in congedo son da
ritenersi estranei alle Forze armate, tranne i casi preveduti dagli articoli
precedenti, che sono quindi doppiamente eccezionali, in quanto validi solo a
determinati effetti (cioè quelli della legge penale militare) e anche qui solo
in deroga alla regola generale dell’art. 13.
La stessa Suprema
Corte, nella più volte citata sentenza, ha aderito a questo punto di vista:
“Ora non v’ha dubbio che da tutto il sistema dell’ordinamento legislativo
militare balza evidente il concetto fondamentale secondo cui - di regola –
‘appartenenti alle Forze armate’ sono soltanto i
militari in servizio alle armi, mentre quelli in congedo sono ’considerati’
appartenenti alle dette Forze, solo eccezionalmente, e cioè nei casi in cui
sono specificamente assoggettati alla legge penale militare”.
Non è quindi
possibile parlare di un significato tecnico-giuridico dell’espressione
“appartenenti alle Forze armate” diverso da quello comune. Anche per il
C.P.M.P. l’appartenenza reale alle Forze armate cessa con il cessare del
servizio attivo; solo una norma penale eccezionale introduce un’appartenenza
fittizia. Ma altro è dire che in alcuni casi eccezionali, specificamente
menzionati, la legge introduce il concetto di appartenenza fittizia, e altro è
dire che secondo il significato tecnico-giuridico “appartenente alle Forze
armate” è colui che la legge eccezionale considera tale in alcuni casi.
L’interpretazione
ci sembra così ovvia che non mette conto di attardarci su un altro problema,
quello cioè della prevalenza fra significato comune e significato tecnico-giuridico.
Ci sembra infatti di aver dimostrato, che questo preteso significato tecnico
non esiste, e quindi non può prevalere. Vogliamo tuttavia rilevare brevemente
che non prevarrebbe, anche se esistesse. Vi sono certo dei casi in cui una
parola dev’essere intesa nel suo significato tecnico, ma questo deve risultare
dal carattere della legge e dal contesto complessivo della norma. Ciò non
accade normalmente per la Costituzione, che è per eccellenza la lex legum, la legge, se così può dirsi, più
universale, più di ogni altra cioè rivolta all’universalità dei cittadini, per
fissare le grandi linee, semplici ed essenziali, della convivenza civile. In
una legge siffatta le parole non possono essere adorate che nel loro
significato più universale, più semplice, più accessibile alla totalità dei
cittadini, cioè nel significato comune.
Ma questo accade
non soltanto nella Costituzione. P. es. l’espressione “militari” è usata
comunemente nella nostra legislazione, dal C.P. ordinario ai regolamenti
ferroviari, ed è usata sempre nel significato corrente di “militari in
servizio”. Eppure il C.P.M.P. conosce, come per gli appartenenti alle Forze
armate, anche un significato più esteso, in quanto parla di “militari in
congedo”, di “militari in congedo assoluto”, ecc., ma a nessun interprete è mai
venuto in mente di invocare, in base a questo preteso significato
tecnico-giuridico, questa più lata accezione, ogni
qualvolta l’espressione “militari” s’incontra in un testo legislativo. Ora,
come si è visto, “appartenenti alle Forze armate” è perfettamente sinonimo di
“militari”, non solo nel significato comune, ma nel sistema del C.P.M.P. (si
veda in modo particolare l’art. 2 che dà la definizione di “Forze armate” e di
“militari”) e altresì nell’intenzione del costituente; ma se fosse stato usato
il sinonimo “militari”, sarebbe stato certo difficile pretendere di sovrapporre
al chiaro significato comune della parola un preteso significato
tecnico-giuridico, che non è mai invocato in nessun’altra occasione. E nessuna
giustificazione può invocarsi neppure per l’espressione usata, perfettamente
equivalente alla precedente, sia nel significato corrente, sia nell’uso più
ampio che ne fa il C.P.M.P.
Ma anche per
un’altra ragione non potrebbe ritenersi prevalente il preteso significato tecnico-giuridico.
Una volta infatti che si fosse riconosciuto l’esistenza di due significati
nella stessa espressione, e quindi una ambiguità del testo legislativo circa il
valore delle parole usate, è ovvio che a dirimere questo contrasto di
significati si faccia ricorso all’intenzione del legislatore. È evidente che
questo criterio interpretativo è menzionato dalle preleggi proprio per il caso
di ambiguità: è infatti superfluo quando il testo non offra per se stesso alcun
dubbio, sia che corrisponda sia che contraddica all’intenzione soggettiva del
legislatore. Nel dubbio, invece, nell’ambiguità, sarà proprio l’intenzione del
legislatore che farà prevalere l’uno o l’altro significato.
Crediamo di avere
dimostrato che nel caso in esame l’espressione è di una chiarezza cristallina.
Ma poiché gli avversari di questa interpretazione sostengono che esiste, in
contrasto con il significato corrente, un significato tecnico-giuridico, che
quindi l’espressione è ambigua, uopo è far ricorso all’esame dell’intenzione del
costituente. In proposito i testi sono di una precisione inequivocabile;
raramente, come in questo caso, l’intenzione del legislatore appare univoca.
Come si è già
ricordato, il testo presentato dalla Commissione, allo art. 95 (ora 103),
prevedeva la pura e semplice soppressione dei tribunali militari in tempo di
pace.
Apertasi in
assemblea la discussione generale sul tema dell’ordinamento giudiziario, l’on.
Gasparotto, ex-ministro della Difesa, presentò un emendamento, che portava dopo
la sua le firme di tutti i sottosegretari alla Difesa, e che si qualificava in
tal guisa come l’espressione ufficiale del pensiero delle Forze armate. Si
trattava di un emendamento generico, di rinvio alla legge, che fu poi ritirato
come gli altri analoghi. Eccone il testo: “La
funzione giurisdizionale in materia penale militare è regolata dalla legge”.
Nella seduta del 13 novembre 1947, l’on. Gasparotto svolse ampiamente le
ragioni che consigliavano il mantenimento della giurisdizione militare anche in
tempo di pace.
“A questo
proposito - egli disse - dichiaro subito che i tecnici militari si propongono
di opporsi virilmente e concordemente a questa proposizione, al fine di tener
ben salda la compagine delle Forze armate, non solo in tempo di guerra, ma
anche in tempo di pace. A tal fine il Ministero della guerra, come ha
ricordato, per quanto fuggevolmente, il collega Persico, ha nominato una
Commissione che ha studiato con larghezza di indagini il problema
dell’ordinamento della giustizia militare”.
Era quindi la voce
dei tecnici militari che, attraverso gli studi di una Commissione ministeriale,
si faceva sentire in aula per bocca dell’on. Gasparotto. Era la richiesta più
avanzata che si potesse contrapporre alla richiesta di soppressione proposta
dalla Commissione dei 75. Che cosa dunque chiedevano e come argomentavano i
tecnici militari? Lo spiegava lo stesso on. Gasparotto nel prosieguo del suo
discorso.
“Quali le ragioni
per le quali la Commissione insiste sulla necessità di mantenere questo organo
speciale giurisdizionale?”
“Lo stesso
progetto della Commissione ammette la Magistratura militare, e cioè la
giustizia militare, solo in tempo di guerra; ma questa presuppone
un’attrezzatura già in funzione anche in tempo di pace, perché la giustizia
militare non è un organo - data la delicatezza del suo congegno e la gravità
delle pene alle quali può arrivare (perfino la sentenza di morte, in tempo di
guerra) - che si possa improvvisare al momento dello scoppio spesso fulmineo
delle ostilità, perché anche in tempo di guerra la giustizia militare
presuppone un vasto concorso di funzioni tecniche e l’organizzazione di
complessi uffici e servizi che non possono essere attuati sotto le incalzanti
pressioni del momento…”
“Del resto, senza
ricorrere all’esempio di quello che è avvenuto nella lontana Cina, la nave
militare navigante in tempo di pace, quando esce dalle acque territoriali,
allontanandosi dal lido della Patria, porta con sé la bandiera della Patria e
con essa le leggi della Patria, e le applica. E nessuno mai proporrebbe ad una
nave della marina italiana in crociera nell’alto Oceano di tornare indietro per
far giudicare dal magistrato borghese, il reato di ammutinamento, che esige una
pronta repressione, soprattutto allo scopo di esempio e di ammonimento…”
“Inoltre, per potere
applicare con giustizia, con efficacia soprattutto, la giustizia fra i
militari, occorre l’immediatezza del giudizio, occorre repressione immediata
non tanto a scopo punitivo, quanto a scopo educativo, come esempio agli altri,
tanto più, colleghi, che con le ferme brevi oggi adottate che trattengono i
soldati alle armi soltanto per un anno, che spesso si riduce ad otto mesi, se
voi affidaste la giustizia militare al magistrato ordinario, già tanto oberato
di lavoro e di funzioni, si finirebbe col cadere nel grottesco di vedere
giudicato un militare quando non è più militare, quando ha ripreso il suo posto
di cittadino nella vita civile, e sarebbe allora veramente curioso e inefficace
rimandarlo al carcere militare…”
“Insomma, io dico
che la passione del nuovo non ci deve sedurre. Io, per mio conto, resto fedele
alla nostra tradizione, alla sana e salda tradizione italiana; e, notate,
tradizione italiana che trova la sua origine nientemeno che nelle leggi di
Roma, alle quali ancor oggi, nella riforma della giustizia militare che ci
proponiamo di fare, si dovrà far capo, perché Roma insegna che il militare, in
quanto delinqua uti miles,
deve essere giudicato dalla giustizia militare, ma in quanto delinqua uti civis, deve
essere giudicato dalla giustizia civile. Perciò, nella prossima riforma della
giustizia militare, dovremmo separare dai reati essenzialmente militari tutti
quei reati nei quali il militare, pur delinquente, pur mancando al rispetto
della legge nella sua qualità di soldato, offende non la legge militare ma la
legge civile”.
Le ragioni per cui
l’on. Gasparotto, interprete del pensiero dei tecnici militari, voleva il
mantenimento dei tribunali militari, anche in tempo di pace, non possono
lasciar luogo a dubbi sulla portata di questo mantenimento e sui limiti della
loro giurisdizione. Esclusi perentoriamente i civili, perché sarebbe grottesco
dopo il ritorno alla vita civile mandare al carcere militare anche chi abbia
commesso il reato mentre era militare. Ma esclusi anche i militari che commettano
reati non uti milites,
cioè reati non essenzialmente militari, reati che, in quanto essenzialmente
militari, a più forte ragione non possono essere commessi da civili.
Concludendo, l’on. Gasparotto ricapitolò la sua
argomentazione nei seguenti termini, e non v’è uopo di chiosa per mostrare che
questi argomenti sono validi solo per l’ipotesi di militari in servizio.
“Dunque, riassumendo: necessità di mantenere la giurisdizione militare: 1)
perché si tratta di una giustizia più aderente ai rapporti della vita militare,
che non può essere affidata che al giudizio dei militari; 2) per la natura
particolare dei reati militari, la quale esige una speciale sensibilità come,
ad esempio, nel caso, non infrequente, anche in tempo di pace, delle
mutilazioni volontarie per evadere agli obblighi militari; 3) per la necessità
della immediatezza della repressione, date le ferme brevi applicate
dall’ordinamento militare odierno.”
Nessuno degli
altri oratori intervenuti nel dibattito in favore della stessa tesi portò argomenti
nuovi. Nella seduta del 7 novembre l’on. Villabruna
aveva detto: “Io sono tra coloro che postulano una giurisdizione militare, in
tempo di pace, ridotta e limitata esclusivamente ai reati tipicamente militari:
cioè, la funzione punitiva militare deve consistere soltanto nella integrazione
della funzione disciplinare, strumento indispensabile per tener ben salda la
compagine dell’esercito. Orbene, se la giurisdizione militare in tempo di pace
deve essere limitata unicamente ai reati strettamente militari, con quale
serietà affidare il giudizio di questi reati, che costituiscono una forma
aggravata dell’infrazione alla disciplina militare, a giudici ordinari?… È per
queste ragioni che io aderisco all’emendamento dell’on. Gasparotto”.
E nella stessa
seduta l’on. Bettiol: “Io non capisco, e in ciò aderisco pienamente a quanto
brillantemente ha affermato il collega Villabruna, la
norma prevista dal progetto, per la quale i tribunali militari non possono
essere istituiti in tempo di pace… È chiaro che l’esercito è un’istituzione.
Militaristi e antimilitaristi, non si può misconoscere che l’esercito ha una
sua origine, una sua tradizione, un suo spirito, una sua disciplina, un suo
particolare senso dell’onore, rispetto al quale non valgono, ad esempio, le
norme proprie della legislazione penale comune. Perché in concreto il senso
dell’onore nell’ambito militare deve essere più forte, più sentito di quanto
non sia nella comune legislazione. Sicché il giudice comune non potrebbe
comprendere in pieno la fattispecie della situazione nella quale il militare,
che abbia offeso l’onore di un altro militare o che è stato offeso nel suo
onore, si viene a trovare”.
Il voto si ebbe
nella seduta del 21 novembre 1947, e in quell’occasione ciascun oratore precisò
il proprio punto di vista. A favore del mantenimento dei tribunali militari in
tempo di pace si pronunciarono: l’on. Mortati, che aderì all’emendamento Conti
con le parole già ricordate in cui l’espressione “appartenenti alle Forze
armate” veniva interpretata come “militari”; l’on. Nobili che disse: “In ordine
ai tribunali militari confesso la mia perplessità sulla possibilità di
sopprimerne il funzionamento in tempo di pace. Sono d’accordo che la relativa
giurisdizione debba limitarsi ai soli reati militari propriamente detti e,
relativamente ai soggetti, ai soli militari”; il Guardasigilli on. Grassi: “Se
limitiamo la giurisdizione penale militare soltanto al reato militare vero e
proprio, senza estenderla, per connessione, a tutti i civili che possono venire
coinvolti nel giudizio presso il tribunale militare, compiamo opera utile,
senza aggravare il compito, già abbastanza grave e penoso, della Magistratura
ordinaria”; l’on. Sapienza: “Riguardo ai tribunali militari, io escluderei
tutti i civili, anche quando essi concorrano in reati con militari”; l’on. Adonnino con un emendamento che manteneva in vigore “i
tribunali militari per i reati di carattere esclusivamente militare, nelle
forme stabilite dalla legge”; l’on. Perrone Capano con un emendamento del seguente tenore: “I tribunali
militari giudicano esclusivamente i reati commessi da militari nell’esercizio
delle loro funzioni”.
Il presidente
della Commissione dei 75, on. Ruini, illustrò allora lo emendamento preparato
dalla maggioranza del comitato di redazione, recante le firme degli on. Conti,
Reale, Bettiol, Perassi e Fabbri, e che al riguardo
suonava così: “I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono
istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate”. L’on. Ruini chiarì che con ciò s’intendeva indicare “due
limitazioni: una obiettiva, che si tratta di reati propriamente militari, ed
una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate”. Secondo
l’oratore esso interpretava l’opinione della maggioranza, la quale si era
espressa nei termini ora ricordati. Alla formula del comitato l’on. Persico
propose di sostituire la formula che fu poi in effetto adottata, spiegando: “È
lo stesso testo della Commissione, ma, secondo me, più preciso”. E la maggior
precisione era indubbiamente inclusa in quell’avverbio “soltanto” che accentua
il carattere limitativo del testo.
Deve quindi
concludersi che, se vi fosse veramente ambiguità di espressione, la volontà del
costituente è così univocamente chiara da permettere di risolvere ogni
ambiguità.
***
Un’interpretazione
diversa andrebbe contro la precisa norma contenuta nell’art. 14 delle preleggi
secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Noi siamo qui in presenza appunto di una norma penale ed eccezionale, come tale
non estensibile: fare di questa norma il criterio d’interpretazione dell’art.
103 della Costituzione significa precisamente estenderla ben oltre il suo
ambito originario.
Infatti, come è
risaputo, nel sistema del C.P.M.P., non in tutti i
casi chi si trovi in congedo illimitato può essere considerato “appartenente
alle Forze armate” e non per tutti i reati militari il militare in congedo
illimitato è sottoposto alla giurisdizione dei tribunali militari di pace,
bensì soltanto (art. 7) nei casi di reati contro la fedeltà e la difesa
militare e negli altri casi espressamente preveduti dalla legge. Se invece si
dovesse ritenere che l’espressione “appartenenti alle Forze armate” dell’art.
103 della Costituzione corrisponde all’appartenenza di cui all’art. 8 C.P.M.P., e che “reati militari” del 103 corrisponde a
“reati militari” dell’art. 37 C.P.M.P., ne
deriverebbe che la Costituzione avrebbe ampliato la competenza dei tribunali
militari di pace a tutti i reati militari, e non soltanto ad alcuni, commessi
anche da militari in congedo illimitato. Come può conciliarsi questa
interpretazione non solo con il carattere eccezionale, e quindi non estensibile,
della norma dell’art. 8, ma con l’avverbio “soltanto” usato dalla Costituzione,
che non può essere pleonastico perché la legge non contiene pleonasmi, sul cui
significato limitativo non può esservi dubbio e che esclude pertanto qualsiasi
possibilità di estensione della giurisdizione militare di pace?
Ricapitolando
perciò la nostra argomentazione, possiamo ritenere:
a) la Costituzione
esclude per la giurisdizione militare di pace qualsiasi rinvio alla legge, ma
intende fissare essa medesima i limiti di questa giurisdizione; perciò le
espressioni usate devono essere intese per il significato che hanno in se
medesime, senza uopo di sussidi legislativi;
b) l’espressione
“appartenenti alle Forze armate” ha un significato comune perfettamente
equivalente al significato comune della parola “militari”, il che significa
“militari in servizio”;
e) non esiste un
diverso significato tecnico-giuridico dell’espressione usata dall’art. 103, ma
esiste semplicemente una norma penale eccezionale che crea una finzione giuridica,
in base a cui può essere considerato, in determinati casi, “appartenente alle
Forze armate” anche chi tale non è;
d) se anche questo
significato tecnico-giuridico esistesse, non potrebbe prevalere, nel caso in
esame, sul chiaro significato comune dell’espressione, ma se comunque
sussistesse un dubbio d’interpretazione, la volontà del costituente lo
chiarisce senz’altro.
***
Gli avversari
della tesi qui sostenuta cercano tuttavia di sostenere che, se la Costituzione
ha usato l’espressione “appartenenti alle Forze armate”, anziché quella di
“militari” o di “militari in servizio”, essa lo ha fatto proprio per
richiamarsi all’espressione dell’art. 8 C.P.M.P.. In
verità, nel corso del dibattito alla Costituente, nessuno ha ricordato questo
Codice, e l’uso della stessa espressione è probabilmente casuale: tuttavia può
ben dirsi che proprio l’uso della stessa espressione mette in più chiaro
risalto il significato della norma che abbiamo qui difeso.
Che cosa diceva
infatti il C.P.M.P.? Sostanzialmente esso diceva: la giurisdizione militare si
applica a chi appartenga effettivamente alle Forze armate ed eccezionalmente a
chi, pur non appartenendovi, è considerato appartenente per finzione di legge.
Rifiutando qualsiasi rinvio a disposizioni di legge, e quindi a qualsiasi
finzione, limitando drasticamente per disposizione costituzionale la
giurisdizione militare proprio agli “appartenenti alle Forze armate” e facendo
precedere questa espressione dall’avverbio “soltanto”, la Costituzione nega
precisamente quell’indebita estensione fatta dal Codice fascista, stabilisce
cioè che solo coloro che appartengono realmente, in fatto, alle Forze armate
sono soggetti alla giurisdizione militare e che non è ammessa “appartenenza
fittizia”.
Non va dimenticato
a questo riguardo il significato polemico che spesso hanno le Costituzioni e
che ha la nostra in modo particolare. Una Costituzione nuova stabilisce nuovi
principi di convivenza della comunità nazionale, pone le fondamenta di un nuovo
ordinamento statale ispirato a nuovi principi generali. Essa tende quindi a
sottolineare la rottura con il passato, a polemizzare con i principi
dell’ordinamento precedente. Ciò è tanto più evidente nella nostra
Costituzione, in quanto più forte è lo strappo tra i principi dell’ordinamento
fascista e quelli dell’ordinamento democratico. Perciò quasi tutti ali articoli
contengono un elemento polemico, un elemento, espresso o sottinteso, di ripulsa
del passato.
Nulla è più
assurdo in linea generale da un punto di vista di sistematica giuridica che l’interpretare
le norme della Costituzione sulla base delle disposizioni di legge
spiccatamente fasciste, proprio per l’assoluta incongruenza che c’è fra i due
ordinamenti. La Costituzione si è riferita all’ordinamento fascista solo per
negarlo ed abrogarlo. In alcuni casi il riferimento è, come si è detto,
sottinteso; in altri - e l’art. 103 è fra questi - il riferimento è espresso.
L’uso testuale dell’espressione “appartenenti alle Forze armate” in una norma
ispirata ad opposto principio non può non avere il preciso significato di una
negazione del principio fascista: appartenenza reale contro appartenenza
fittizia, giurisdizione limitata a chi appartiene effettivamente alle Forze
armate contro la giurisdizione estesa ai civili in virtù di una finzione di legge.
Nessuna forma più efficace potevano trovare i costituenti per marcare questa
negazione del principio contenuto nell’art. 8 C.P.M.P. che quello di usare la
stessa espressione, senza alcuna aggiunta, sottolineando in tal guisa che,
mentre nel C.P.M.P. alla categoria degli “appartenenti alle Forze armate” si
aggiungeva quella dei civili “considerati tali per determinati effetti”, nel
nuovo ordinamento fondato dalla Costituzione solo la prima categoria e non
anche la seconda rimaneva soggetta alla giurisdizione militare in tempo di
pace. L’art. 103 assume con ciò un chiaro valore abrogativo delle contrarie
disposizioni del C.P.M.P.
***
Abbiamo detto che ciò risulta anche dalla radicale
opposizione fra i principi generali che ispirano i due ordinamenti, e poiché i
principi generali sono pur essi richiamati dall’art. 12 delle preleggi come
criterio di interpretazione, varrà la pena di dedicare qualche parola anche a
questo argomento.
Quali fossero i
principi a cui si è ispirato il C.P.M.P. risulta chiaramente dai lavori
preparatori di questo Codice. Nella lettera del 10 febbraio 1938 con cui il
gen. Pariani trasmetteva i progetti al Presidente del
Senato pregandolo di convocare la Commissione parlamentare che doveva dare il
suo parere, si legge: “Essi (i Codici) sono ispirati alle mutate condizioni
speciali e politiche e alla nuova organizzazione delle Forze militari dello
Stato e aderiscono ai postulati fondamentali della dottrina fascista, per la
quale si afferma nella coscienza nazionale, oltre che nella legislazione, il
concetto del cittadino soldato”. E nella relazione al re del 20 febbraio 1941
si parla di “una nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio
che la qualità di cittadino è inscindibile da quella di militare”.
I lavori della
Commissione parlamentare provano che la norma dello art. 8 si è ispirata a
questo principio, anzi al concetto della prevalenza della qualità di militare
su quella di cittadino. Infatti, di fronte alle obiezioni incontrate dal
progetto e alla pregiudiziale sollevata da alcuni commissari contro questa
norma, il sen. D’Amelio, che era vice-presidente della Commissione, fece
prevalere la tesi ora accolta negli articoli 7 e 8, osservando che i militari
in congedo altro non sono che “soldati della Patria che stanno in attesa di
essere chiamati di nuovo in servizio”. Questo poteva giustificarsi nel quadro
di un ordinamento che tendeva infatti alla militarizzazione dei cittadini,
irreggimentati fin dai primi anni nelle formazioni del regime (Figli della
Lupa, Balilla, Avanguardisti, ecc.), che, come aveva un’organizzazione
premilitare, poteva mantenere il principio dell’organizzazione postmilitare con
conseguenze anche di carattere giurisdizionale penale, che, in altre parole,
considerava i cittadini innanzi tutto dal punto di vista delle prestazioni
militari, e che pertanto considerava non il servizio militare come un momento
della vita del cittadino, ma, al contrario, il congedo, come una pausa nella
prestazione militare (soldati in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio).
Ora l’ordinamento
democratico ha rovesciato questo principio. Secondo l’art. 52 “Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro,del cittadino, né l’esercizio
dei diritti politici”. Oggi non è più la qualità di militare che si sovrappone
a quella di cittadino, ma è la qualità di cittadino che domina in ogni momento
della vita. Nel corso delle recenti discussioni che si sono svolte in Germania
circa l’istituzione del servizio militare, di fronte ai timori sollevati circa
un atteggiamento antidemocratico delle Forze armate, è stata data del militare
questa definizione: cittadino in uniforme. Essa risponde precisamente anche
alla situazione giuridica italiana quale emerge dal citato art. 52: mentre in
regime fascista il cittadino non era che un militare in attesa di chiamata o di
richiamo, oggi il militare non è che un cittadino il quale provvisoriamente
presta un determinato servizio e quindi riveste una determinata uniforme.
Cessato il servizio, svestita l’uniforme, egli è un cittadino come tutti gli
altri, qualunque possano essere gli obblighi militari potenziali che lo
accompagnano fino al momento del congedo assoluto.
Anche sotto il
profilo dei principi generali che informano la nostra Costituzione,
l’interpretazione dell’art. 103 si presenta perciò identica a quella che
risulta sia dal significato delle parole nella loro connessione che dalla
volontà del costituente.