i testi
Il cittadino e lo Stato

LA LEGGE DI P.S.

Si è iniziata al Senato la discussione sulla riforma delle norme fasciste inconciliabili con la Carta costituzionale

di Lelio Basso

È in corso alla commissione degli Interni del Senato la discussione sulla riforma della legge di pubblica sicurezza, ed è augurabile che sia discussione ampia, prevedibile che sia discussione attesa.

Si tratta, come i lettori sanno, di superare finalmente il contrasto fra le norme costituzionali e quelle di pubblica sicurezza che disciplinano i rapporti fra cittadini e Stato partendo da premesse assolutamente inconciliabili. È quello che si è chiamato il problema dell’”adeguamento” costituzionale delle leggi emanate prima della Costituzione repubblicana, ed è un problema vecchio di otto anni.

La Costituzione infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, assegnava al legislatore un anno di tempo per l’armonizzazione del nostro ordinamento costituzionale, dovendosi intendere abrogate - implicitamente se non esplicitamente - le vecchie norme che, per il loro stridente contrasto con la Costituzione stessa, non fossero suscettibili di revisione e di coordinamento.

Non può esservi dubbio, per l’interprete cui non facciano velo motivi extra-giuridici, che fra le norme abrogate dovevano intendersi tutte le principali norme di polizia - da quelle limitatrici della libertà personale (confino) a quelle limitatrici della libertà di riunione (obbligo di autorizzazione), da quelle relative alla libertà di espressione (per esempio affissione di manifesti) a quelle relative all’espatrio (concessione di passaporti) - proprio per il loro carattere di radicale inconciliabilità con i nuovi principi democratici.

È noto invece che, pur attraverso qualche incertezza, perplessità e contraddizione, la Cassazione, introducendo la distinzione fra le norme della Costituzione semplicemente programmatiche (cioè non contenenti un vero e proprio precetto) e quelle invece precettive, e poi la suddistinzione fra le norme precettive imperfette (cioè non suscettibili di immediata applicazione) e quelle, finalmente, precettive perfette, riuscì praticamente a rovesciare la situazione e a mantenere in vigore le norme fasciste, ponendo in non cale quelle costituzionali, con lo specioso pretesto che queste ultime avrebbero potuto applicarsi solo quando fosse entrata in vigore una nuova disposizione legislativa che sostituisse l’antica.

Specioso pretesto invero, perché, trattandosi di norme semplicemente abrogative di divieti o di limiti, nessuna nuova norma era necessaria per negare alla polizia quel diritto di intervento che la Costituzione le aveva già tolto. Così per esempio quando l’art. 13 afferma categoricamente che “non è ammessa forma alcuna di detenzione... né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, è evidente che non occorre altro per togliere alla polizia il diritto di arrestare e di trattenere in carcere, come non occorre altro per consacrare la abolizione dell’istituto del confino di polizia, cioè di un provvedimento semplicemente amministrativo che restringe la libertà personale. Del pari, quando l’art. 21 dichiara che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure″, è evidente che sarebbe ultronea ogni altra disposizione per togliere alla polizia il diritto di ingerirsi nella manifestazione del pensiero a mezzo di manifesti.

È doveroso dire, ad onore della Magistratura, che non tutti i giudici di merito si piegarono all’“insegnamento” della Cassazione, e specialmente fra i più giovani vi fu chi coraggiosamente si ribellò, insistendo nel rifiutare applicazione alle norme manifestamente abrogate.

Parallelamente a questa azione della Cassazione, governo e maggioranza posero in atto il sabotaggio parlamentare di ogni tentativo volto a mutare la situazione legislativa, attraverso le note tecniche dell’insabbiamento. Questa sorte toccò appunto a una proposta di legge di iniziativa della minoranza del Senato che prevedeva la modifica della legge di pubblica sicurezza.

La proposta fu approvata dal Senato, ma dinanzi alla Camera il ministro degli Interni di allora, on. Scelba, prima propose che si sospendesse ogni delibera, onde evitare una revisione frammentaria del testo unico mentre era in corso di preparazione la revisione organica (si tratta, se ben ricordo, di circa sette anni fa!); poi, fallito questo tentativo, venne alla riscossa con la presentazione di nuovi emendamenti che, anziché migliorare, peggioravano il contenuto della legge fascista. E siccome la compatta maggioranza del 18 aprile si preparava ad approvarli, non rimase all’opposizione altra soluzione che chiedere il rinvio della proposta di legge alla Commissione per nuovo esame, ma questo nuovo esame non si poté più ottenere e la legislatura finì senza che la legge di pubblica sicurezza fosse modificata.

Grazie a questa azione parallela della Cassazione, che rifiutava di applicare molti articoli della Costituzione finché non fossero emanate nuove regole legislative, e del Parlamento che insabbiava sistematicamente la discussione di nuovi testi, si arrivò a perpetuare sino ad oggi questa situazione assurda e mostruosa: che cioè una quantità di leggi, palesemente in contrasto con la Costituzione, e che, in quanto tali, il Parlamento repubblicano di oggi, espressione della volontà attuale del popolo, non avrebbe avuto potere di emanare dato che esso può legiferare solo entro i limiti della Costituzione, restavano invece in vigore e dovevano essere applicate proprio perché erano anteriori alla Costituzione, cioè perché erano espressione non della volontà popolare di oggi, ma della volontà del “duce del fascismo”.

A questa situazione, assurda e mostruosa, deve porre termine finalmente la Corte Costituzionale, ormai entrata in funzione. È bastata la sua elezione perché prima uno, poi un secondo, poi un terzo pretore abbiano sospeso la decisione di processi riguardanti questo o quell’articolo della legge di polizia, rimettendo gli atti alla nuova magistratura per la decisione definitiva. In attesa di questa decisione, tutti i giudici di merito sembrano ormai orientati verso la sospensione dei procedimenti, che pendono a migliaia in tutta Italia. E poiché abbiamo il dovere di credere che la Corte Costituzionale sarà all’altezza del suo compito, dobbiamo pensare che finalmente questa spregevole legge fascista, che il governo democristiano non si era vergognato di far propria, abbia ormai i giorni contati.

L’approvazione di una nuova legge diventa quindi una necessità, mentre la vecchia sta per andare a pezzi. Ed è probabile perciò che governo e maggioranza non ricorrano più a insabbiamenti o a ripieghi per rimandarne la discussione. Ma è difficile pensare che essi siano oggi pronti ad accettare una legge che risponda in pieno allo spirito e alla lettera della Costituzione repubblicana. Come dovrebbe essere questa legge esamineremo nei prossimi articoli.