LA LEGGE DI P.S.
Si
è iniziata al Senato la discussione sulla riforma delle norme fasciste
inconciliabili con la Carta costituzionale
di Lelio Basso
È in corso alla commissione degli Interni del
Senato la discussione sulla riforma della legge di pubblica sicurezza, ed è
augurabile che sia discussione ampia, prevedibile che sia discussione attesa.
Si tratta, come i lettori sanno, di superare
finalmente il contrasto fra le norme costituzionali e quelle di pubblica
sicurezza che disciplinano i rapporti fra cittadini e Stato partendo da
premesse assolutamente inconciliabili. È quello che si è chiamato il problema
dell’”adeguamento” costituzionale delle leggi emanate prima della Costituzione
repubblicana, ed è un problema vecchio di otto anni.
La Costituzione infatti, entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, assegnava al legislatore un anno di tempo per l’armonizzazione
del nostro ordinamento costituzionale, dovendosi intendere abrogate -
implicitamente se non esplicitamente - le vecchie norme che, per il loro stridente
contrasto con la Costituzione stessa, non fossero suscettibili di revisione e
di coordinamento.
Non può esservi dubbio, per l’interprete cui non
facciano velo motivi extra-giuridici, che fra le norme abrogate dovevano
intendersi tutte le principali norme di polizia - da quelle limitatrici della
libertà personale (confino) a quelle limitatrici della libertà di riunione
(obbligo di autorizzazione), da quelle relative alla libertà di espressione
(per esempio affissione di manifesti) a quelle relative all’espatrio
(concessione di passaporti) - proprio per il loro carattere di radicale
inconciliabilità con i nuovi principi democratici.
È noto invece che, pur attraverso qualche
incertezza, perplessità e contraddizione, la Cassazione, introducendo la
distinzione fra le norme della Costituzione semplicemente programmatiche (cioè
non contenenti un vero e proprio precetto) e quelle invece precettive, e poi la
suddistinzione fra le norme precettive imperfette (cioè non suscettibili di
immediata applicazione) e quelle, finalmente, precettive perfette, riuscì
praticamente a rovesciare la situazione e a mantenere in vigore le norme
fasciste, ponendo in non cale quelle costituzionali, con lo specioso pretesto
che queste ultime avrebbero potuto applicarsi solo quando fosse entrata in
vigore una nuova disposizione legislativa che sostituisse l’antica.
Specioso pretesto invero, perché, trattandosi di
norme semplicemente abrogative di divieti o di limiti, nessuna nuova norma era
necessaria per negare alla polizia quel diritto di intervento che la
Costituzione le aveva già tolto. Così per esempio quando l’art. 13 afferma
categoricamente che “non è ammessa forma alcuna di detenzione... né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”, è evidente che non
occorre altro per togliere alla polizia il diritto di arrestare e di trattenere
in carcere, come non occorre altro per consacrare la abolizione dell’istituto
del confino di polizia, cioè di un provvedimento semplicemente amministrativo
che restringe la libertà personale. Del pari, quando l’art. 21 dichiara che
“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure″, è evidente che sarebbe
ultronea ogni altra disposizione per togliere alla polizia il diritto di
ingerirsi nella manifestazione del pensiero a mezzo di manifesti.
È doveroso dire, ad onore della Magistratura, che
non tutti i giudici di merito si piegarono all’“insegnamento” della Cassazione,
e specialmente fra i più giovani vi fu chi coraggiosamente si ribellò,
insistendo nel rifiutare applicazione alle norme manifestamente abrogate.
Parallelamente a questa azione della Cassazione,
governo e maggioranza posero in atto il sabotaggio parlamentare di ogni
tentativo volto a mutare la situazione legislativa, attraverso le note tecniche
dell’insabbiamento. Questa sorte toccò appunto a una proposta di legge di
iniziativa della minoranza del Senato che prevedeva la modifica della legge di
pubblica sicurezza.
La proposta fu approvata dal Senato, ma dinanzi
alla Camera il ministro degli Interni di allora, on. Scelba, prima propose che
si sospendesse ogni delibera, onde evitare una revisione frammentaria del testo
unico mentre era in corso di preparazione la revisione organica (si tratta, se
ben ricordo, di circa sette anni fa!); poi, fallito questo tentativo, venne
alla riscossa con la presentazione di nuovi emendamenti che, anziché
migliorare, peggioravano il contenuto della legge fascista. E siccome la
compatta maggioranza del 18 aprile si preparava ad approvarli, non rimase
all’opposizione altra soluzione che chiedere il rinvio della proposta di legge
alla Commissione per nuovo esame, ma questo nuovo esame non si poté più
ottenere e la legislatura finì senza che la legge di pubblica sicurezza fosse
modificata.
Grazie a questa azione parallela della Cassazione,
che rifiutava di applicare molti articoli della Costituzione finché non fossero
emanate nuove regole legislative, e del Parlamento che insabbiava
sistematicamente la discussione di nuovi testi, si arrivò a perpetuare sino ad
oggi questa situazione assurda e mostruosa: che cioè una quantità di leggi,
palesemente in contrasto con la Costituzione, e che, in quanto tali, il
Parlamento repubblicano di oggi, espressione della volontà attuale del popolo,
non avrebbe avuto potere di emanare dato che esso può legiferare solo entro i
limiti della Costituzione, restavano invece in vigore e dovevano essere
applicate proprio perché erano anteriori alla Costituzione, cioè perché erano
espressione non della volontà popolare di oggi, ma della volontà del “duce del
fascismo”.
A questa situazione, assurda e mostruosa, deve
porre termine finalmente la Corte Costituzionale, ormai entrata in funzione. È
bastata la sua elezione perché prima uno, poi un secondo, poi un terzo pretore
abbiano sospeso la decisione di processi riguardanti questo o quell’articolo
della legge di polizia, rimettendo gli atti alla nuova magistratura per la decisione
definitiva. In attesa di questa decisione, tutti i giudici di merito sembrano
ormai orientati verso la sospensione dei procedimenti, che pendono a migliaia
in tutta Italia. E poiché abbiamo il dovere di credere che la Corte
Costituzionale sarà all’altezza del suo compito, dobbiamo pensare che
finalmente questa spregevole legge fascista, che il governo democristiano non
si era vergognato di far propria, abbia ormai i giorni contati.
L’approvazione di una nuova legge diventa quindi una
necessità, mentre la vecchia sta per andare a pezzi. Ed è probabile perciò che
governo e maggioranza non ricorrano più a insabbiamenti o a ripieghi per
rimandarne la discussione. Ma è difficile pensare che essi siano oggi pronti ad
accettare una legge che risponda in pieno allo spirito e alla lettera della
Costituzione repubblicana. Come dovrebbe essere questa legge esamineremo nei
prossimi articoli.