i testi
Il cittadino e lo Stato

La giustizia del Pretore

di Lelio Basso

Mentre si prepara l’inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, e a breve distanza dalla conferenza nazionale per la difesa della libertà nelle aziende organizzata lo scorso mese a Milano dalla CGIL, una sentenza della Magistratura torinese in materia di disciplina e vigilanza interna degli stabilimenti e venuta a dare nuovo argomento alle discussioni che in sede sindacale e politica, non meno che sulle rtviste giuridiche, si svolgono attorno al tema centrale dei rapporti fra datori di lavoro e prestatori d’opera, dei reciproci diritti e doveri, e soprattutto del confine che separa i poteri gerarchici e disciplinari del datore di lavoro da un lato e i diritti di libertà dei lavoratori dall’altro.

Sentenza rimarchevole sotto un duplice aspetto: sia per la chiarezza dei principi enunciati, sia perché, andando contro a quello che è anche oggi il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato nettamente la supremazia del diritto di libertà dei lavoratori sulle pretese padronali, conformemente allo spirito e alla lettera della Costituzione.

È noto che anche in questo campo, come in tanti altri, coesistono due sistemi di norme difficilmente conciliabili fra di loro: quello costituzionale e quello del periodo precedente, e in modo particolare del Codice Civile. Ma la concezione del rapporto di lavoro che sta a fondamento delle pretese padronali e ancora più arcaica di quella del Codice Civile, nel redigere il quale il legislatore fascista aveva dovuto tener conto dei principi corporativi che limitavano l’assoluta libertà del padrone. In questo campo i datori di lavoro si rifanno invece al più puro spirito individualista dello Stato liberale, e a una disciplina meramente contrattualistica del rapporto di lavoro, senza però rinnegare la prassi antidemocratica e oppressiva del fascismo.

Ne deriva da un lato la tendenza sia a svuotare di contenuto le commissioni interne così come ogni altra manifestazione della vita collettiva dei lavoratori, sia ad affermare il principio della piena libertà d’impresa con tutte le sue implicazioni e derivazioni (dalla considerazione della fabbrica come “privata dimora” del datore di lavoro fino alla facoltà incontrollata di licenziare e addirittura di chiudere la fabbrica); dall’altro la pretesa di esercitare all’interno della fabbrica un potere assoluto e di imporre ai lavoratori una disciplina peggio che militare.

L’ampio materiale raccolto inquesti ultimi tempi soprattutto dalle ACLI e dalla CGIL resterà certamente fra i documenti piu significativi del costume contemporaneo e della scarsa adattabilità della nostra classe padronale alla vita democratica. Esso riguarda la durezza della disciplina del lavoro aggravata da punizioni arbitrarie, multe e vessazioni di ogni genere; l’immoralità nei riguardi delle operaie; i metodi di controllo e di perquisizione offensivi del piu elementare senso di dignita; lo spionaggio esercitato sotto ogni forma da parte di vere e proprie polizie interne investite di poteri arbitrari; l’esistenza di tribunali di fabbrica funzionanti all’insegna del più sfacciato arbitrio sia procedurale che sostanziale; infine la pretesa di proibire qualunque manifestazione di opinione politica o di attività sindacale anche nelle ore dei pasti o comunque di regolare interruzione del lavoro.

Se sul terreno sindacale la lotta è oggi particolarmente difficile perché l’esistenza di una massiccia disoccupazione rende particolarmente efficace il ricatto del licenziamento e quindi determina obiettivamente un rapporto di forze non certo favorevole alla classe operaia, sul terreno politico morale e civile è evidente che si possono registrare maggiori successi, a misura che il progresso e il rafforzamento della coscienza democratica nel Paese rende sempre più evidente e stridente il contrasto fra queste sopravvivenze del passato e la nuova concezione dei rapporti sociali e dei diritti politici.

Appunto perché si tratta di uno sviluppo progressivo della coscienza democratica è soprattutto attraverso le nuove generazioni dei magistrati, piuttosto che attraverso le decisioni della Suprema Corte, che si può sperare di vedere accolti i principi costituzionali e così modificate le concezioni tradizionali.le sentenze come quella sopra ricordata del Pretore di Torino acquistano perciò, al di la del caso risolto, un’importanza ben maggiore come preannuncio e segno di un indirizzo nuovo che passa lentamente ma sicuramente dalle norme astratte della legge costituzionale alle decisioni dei casi concreti, modificando così a poco a poco il clima e la prassi.

Già in occasione dell’occupazione dello stabilimento Pignone, la magistratura fiorentina si era ribellata all’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la fabbrica sarebbe da considerarsi “privata dimora” del datore di lavoro, con la conseguenza di riconoscergli l’ampia potestà che spetta a ciascuno in casa propria, e di considerare i lavoratori quasi come degli estranei, colpevoli di violazione di domicilio altrui se si rirfiutano di abbandonare lo stabilimento al termine dell’orario di lavoro. In quell’occasione il Pubblico Ministero, chiedendo l’assoluzione degli operai, aveva osservato: “Stabilito che la stessa Cassazione nella motivazione della sentenza di cui sopra riconosce che nel concetto di privata dimora rientra qualsiasi luogo, oltre la casa di civile abitazione, ove taluno si soffermi per compiere anche in modo contingente e transitorio atti della sua vita privata, quali manifestazioni della sua libertà individuale, per motivi leciti, più diversi: di studio, di cultura, di lavoro, ecc., verrebbe da domandarsi se coloro che hanno appunto, con un determinato stabile, questo vincolo spirituale che ridonda in manifestazione della libertà personale, non debbano ritenersi proprio gli operai che nello stabilimento passano la maggior parte della loro vita”.

A questa importante affermazione fa eco ora la sentenza del Pretore di Torino che ha accolto le richieste di un operaio che era stato licenziato per essere insorto contro una guardia interna sorpresa a spiare una discussione sindacale degli operai. Osserva infatti il Pretore che “non è lecita la destinazione di tali guardie a compiti di polizia o anche solo disciplinari come ha preteso fare la convenuta. Si tenga presente che tale divieto è espressamente sancito dalla legge emanata in un tempo in cui lo Stato si ispirava a principi ben diversi ed anzi opposti a quelli della attuale Costituzione democratica... Talché, rispondendo al quesito che la difesa della convenuta propone se cioè sia lecito o meno al proprietario dell’azienda far circolare nello stabilimento sorveglianti in borghese, ritiene il giudicante, riportando la questione nei suoi termini esatti, dover affermare che non è consentito a nessuno, per tutelare i propri interessi, di violare sia pure minimamente la libertà e i diritti degli altri, libertà e diritti consacrati nella Costituzione e nelle leggi dello Stato e di cui il libero esercizio deve essere permesso sempre e ovunque e principalmente forse sul posto di lavoro dati i principi a cui si ispira l’ordinamento giuridico attuale (art. 1 della Costituzione)”.

Si profilano così in modo più chiaro i limiti fra il potere gerarchico dell’imprenditore e i diritti dei lavoratori. Già era chiaro, anche secondo il Codice fascista, che la dipendenza gerarchica sancita dall’art. 2086 sussisteva solo nell’atto, in cui sussisteva il rapporto di lavoro e non al di fuori di questo (articolo 2094), e per i fini soltanto del migliore svolgimento del processo produttivo. La sentenza ora riportata ha stabilito un altro limite a questo potere gerarchico, nel senso cioè che esso non può comunque violare i diritti costituzionalmente garantiti fra i quali naturalmente anche il diritto sindacale.

Questa sentenza spalanca quindi al soffio della nuova vita democratica anche le porte delle aziende che la classe padronale italiana si sforza tuttora di mantenere ermeticamente chiuse scrivendovi sopra “proprietà privata”, come se queste parole potessero ancor oggi conservare il magico potere che ebbero nel secolo d’oro del capitalismo e dell’individualismo trionfanti. Oggi, dopo che la Costituzione ha proclamato che “l’iniziativa economica privata... non può svolgersi… in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41), la fabbrica è anche, e forse principalmente, il luogo dove vivono, e quindi esercitano i propri diritti, migliaia di lavoratori.