La giustizia del Pretore
di Lelio Basso
Mentre si prepara l’inchiesta parlamentare sulle
condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, e a breve distanza dalla conferenza
nazionale per la difesa della libertà nelle aziende organizzata lo scorso mese
a Milano dalla CGIL, una sentenza della Magistratura torinese in materia di
disciplina e vigilanza interna degli stabilimenti e venuta a dare nuovo
argomento alle discussioni che in sede sindacale e politica, non meno che sulle
rtviste giuridiche, si svolgono attorno al tema centrale dei rapporti fra
datori di lavoro e prestatori d’opera, dei reciproci diritti e doveri, e
soprattutto del confine che separa i poteri gerarchici e disciplinari del
datore di lavoro da un lato e i diritti di libertà dei lavoratori dall’altro.
Sentenza rimarchevole sotto un duplice aspetto: sia
per la chiarezza dei principi enunciati, sia perché, andando contro a quello
che è anche oggi il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato
nettamente la supremazia del diritto di libertà dei lavoratori sulle pretese
padronali, conformemente allo spirito e alla lettera della Costituzione.
È noto che anche in questo campo, come in tanti
altri, coesistono due sistemi di norme difficilmente conciliabili fra di loro:
quello costituzionale e quello del periodo precedente, e in modo particolare
del Codice Civile. Ma la concezione del rapporto di lavoro che sta a fondamento
delle pretese padronali e ancora più arcaica di quella del Codice Civile, nel
redigere il quale il legislatore fascista aveva dovuto tener conto dei principi
corporativi che limitavano l’assoluta libertà del padrone. In questo campo i
datori di lavoro si rifanno invece al più puro spirito individualista dello
Stato liberale, e a una disciplina meramente contrattualistica del rapporto di
lavoro, senza però rinnegare la prassi antidemocratica e oppressiva del
fascismo.
Ne deriva da un lato la tendenza sia a svuotare di
contenuto le commissioni interne così come ogni altra manifestazione della vita
collettiva dei lavoratori, sia ad affermare il principio della piena libertà
d’impresa con tutte le sue implicazioni e derivazioni (dalla considerazione
della fabbrica come “privata dimora” del datore di lavoro fino alla facoltà
incontrollata di licenziare e addirittura di chiudere la fabbrica); dall’altro
la pretesa di esercitare all’interno della fabbrica un potere assoluto e di
imporre ai lavoratori una disciplina peggio che militare.
L’ampio materiale raccolto inquesti ultimi tempi
soprattutto dalle ACLI e dalla CGIL resterà certamente fra i documenti piu
significativi del costume contemporaneo e della scarsa adattabilità della
nostra classe padronale alla vita democratica. Esso riguarda la durezza della
disciplina del lavoro aggravata da punizioni arbitrarie, multe e vessazioni di
ogni genere; l’immoralità nei riguardi delle operaie; i metodi di controllo e
di perquisizione offensivi del piu elementare senso di dignita; lo spionaggio
esercitato sotto ogni forma da parte di vere e proprie polizie interne
investite di poteri arbitrari; l’esistenza di tribunali di fabbrica funzionanti
all’insegna del più sfacciato arbitrio sia procedurale che sostanziale; infine
la pretesa di proibire qualunque manifestazione di opinione politica o di
attività sindacale anche nelle ore dei pasti o comunque di regolare
interruzione del lavoro.
Se sul terreno sindacale la lotta è oggi
particolarmente difficile perché l’esistenza di una massiccia disoccupazione
rende particolarmente efficace il ricatto del licenziamento e quindi determina
obiettivamente un rapporto di forze non certo favorevole alla classe operaia,
sul terreno politico morale e civile è evidente che si possono registrare
maggiori successi, a misura che il progresso e il rafforzamento della coscienza
democratica nel Paese rende sempre più evidente e stridente il contrasto fra
queste sopravvivenze del passato e la nuova concezione dei rapporti sociali e
dei diritti politici.
Appunto perché si tratta di uno sviluppo
progressivo della coscienza democratica è soprattutto attraverso le nuove
generazioni dei magistrati, piuttosto che attraverso le decisioni della Suprema
Corte, che si può sperare di vedere accolti i principi costituzionali e così
modificate le concezioni tradizionali.le sentenze come quella sopra ricordata
del Pretore di Torino acquistano perciò, al di la del caso risolto,
un’importanza ben maggiore come preannuncio e segno di un indirizzo nuovo che
passa lentamente ma sicuramente dalle norme astratte della legge costituzionale
alle decisioni dei casi concreti, modificando così a poco a poco il clima e la
prassi.
Già in occasione dell’occupazione dello
stabilimento Pignone, la magistratura fiorentina si era ribellata
all’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la fabbrica sarebbe da
considerarsi “privata dimora” del datore di lavoro, con la conseguenza di
riconoscergli l’ampia potestà che spetta a ciascuno in casa propria, e di
considerare i lavoratori quasi come degli estranei, colpevoli di violazione di
domicilio altrui se si rirfiutano di abbandonare lo stabilimento al termine
dell’orario di lavoro. In quell’occasione il Pubblico Ministero, chiedendo
l’assoluzione degli operai, aveva osservato: “Stabilito che la stessa
Cassazione nella motivazione della sentenza di cui sopra riconosce che nel
concetto di privata dimora rientra qualsiasi luogo, oltre la casa di civile
abitazione, ove taluno si soffermi per compiere anche in modo contingente e
transitorio atti della sua vita privata, quali manifestazioni della sua libertà
individuale, per motivi leciti, più diversi: di studio, di cultura, di lavoro,
ecc., verrebbe da domandarsi se coloro che hanno appunto, con un determinato
stabile, questo vincolo spirituale che ridonda in manifestazione della libertà
personale, non debbano ritenersi proprio gli operai che nello stabilimento
passano la maggior parte della loro vita”.
A questa importante affermazione fa eco ora la
sentenza del Pretore di Torino che ha accolto le richieste di un operaio che
era stato licenziato per essere insorto contro una guardia interna sorpresa a
spiare una discussione sindacale degli operai. Osserva infatti il Pretore che
“non è lecita la destinazione di tali guardie a compiti di polizia o anche solo
disciplinari come ha preteso fare la convenuta. Si tenga presente che tale
divieto è espressamente sancito dalla legge emanata in un tempo in cui lo Stato
si ispirava a principi ben diversi ed anzi opposti a quelli della attuale
Costituzione democratica... Talché, rispondendo al quesito che la difesa della
convenuta propone se cioè sia lecito o meno al proprietario dell’azienda far
circolare nello stabilimento sorveglianti in borghese, ritiene il giudicante,
riportando la questione nei suoi termini esatti, dover affermare che non è
consentito a nessuno, per tutelare i propri interessi, di violare sia pure
minimamente la libertà e i diritti degli altri, libertà e diritti consacrati
nella Costituzione e nelle leggi dello Stato e di cui il libero esercizio deve
essere permesso sempre e ovunque e principalmente forse sul posto di lavoro
dati i principi a cui si ispira l’ordinamento giuridico attuale (art. 1 della
Costituzione)”.
Si profilano così in modo più chiaro i limiti fra
il potere gerarchico dell’imprenditore e i diritti dei lavoratori. Già era
chiaro, anche secondo il Codice fascista, che la dipendenza gerarchica sancita
dall’art. 2086 sussisteva solo nell’atto, in cui sussisteva il rapporto di
lavoro e non al di fuori di questo (articolo 2094), e per i fini soltanto del
migliore svolgimento del processo produttivo. La sentenza ora riportata ha
stabilito un altro limite a questo potere gerarchico, nel senso cioè che esso
non può comunque violare i diritti costituzionalmente garantiti fra i quali
naturalmente anche il diritto sindacale.
Questa sentenza spalanca quindi al soffio della
nuova vita democratica anche le porte delle aziende che la classe padronale
italiana si sforza tuttora di mantenere ermeticamente chiuse scrivendovi sopra
“proprietà privata”, come se queste parole potessero ancor oggi conservare il
magico potere che ebbero nel secolo d’oro del capitalismo e dell’individualismo
trionfanti. Oggi, dopo che la Costituzione ha proclamato che “l’iniziativa
economica privata... non può svolgersi… in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana” (art. 41), la fabbrica è anche, e forse
principalmente, il luogo dove vivono, e quindi esercitano i propri diritti,
migliaia di lavoratori.