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La Corte del controllo

La Corte del controllo

La funzione del nuovo organismo, quella di esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi, appare essenziale e insostituibile, dato il carattere “rigido” della nostra Costituzione

di Lelio Basso

L’elezione da parte del Parlamento dei cinque giudici della Corte costituzionale di sua spettanza è obiettivamente una vittoria dello Stato repubblicano e della democrazia.

È in primo luogo una vittoria sugli ostacoli, sulle resistenze, sulle insidie che sono state seminate a piene mani sul cammino dell’attuazione costituzionale. Sono ormai otto anni che la Costituzione è in vigore e la maggior parte degli istituti fondamentali introdotti dalla Carta costituzionale a garanzia di un ordinato sviluppo democratico e contro il pericolo di un eccessivo concentramento di poteri (Corte costituzionale, Consiglio superiore della magistratura, ordinamento regionale, referendum, ecc.) non funzionano o non esistono ancora. Ciò vieta il normale funzionamento anche delle istituzioni che esistono, perché tutto è coordinato e tutto si tiene in un ben congegnato sistema costituzionale: così per, esempio la mancanza delle regioni altera la formazione dell’assemblea che elegge il Presidente della Repubblica; la mancanza della Corte costituzionale rende impossibile un efficace controllo di costituzionalità sull’attività del Parlamento, ecc.

Questa persistente precarietà costituzionale rappresentava e rappresenta indubbiamente dei gravi pericoli per la vita politica del Paese, sotto un duplice profilo. Innanzi tutto essa mantiene l’insieme dell’edificio statale in uno stato di disordine e di squilibrio a tutto vantaggio di chi esercita il potere, che dal mancato funzionamento dei controlli previsti e dall’offuscarsi delle distinzioni stabilite trae facile incentivo ad estendere le proprie attribuzioni e ad esercitare arbitrariamente le facoltà riconosciutegli. Ma, al di là degli abusi ch’essa consente, questa situazione di carenza costituzionale presenta un aspetto ancora più grave, in quanto attraverso di essa si realizza di fatto una revisione costituzionale: una revisione silenziosa, che sfugge alle procedure speciali e alle maggioranze qualificate volute dalla Costituzione, ma che, col semplice non fare, conduce implicitamente alle stesse conseguenze.

Fu indubbiamente un proposito di revisione della Costituzione nata dal clima della Resistenza e realizzata attraverso i rapporti di forza del 1946, che spinse la maggioranza del 18 aprile alla tattica ostruzionistica verso tutte le leggi di attuazione costituzionale. E fra queste leggi in primo luogo quelle che disciplinavano la elezione e il funzionamento della Corte costituzionale, l’organo cioè cui spetta, come supremo compito, la vigilanza sulla costituzionalità delle leggi, e che di conseguenza rappresenta un freno agli arbitri incostituzionali della maggioranza parlamentare. La tattica adottata nella passata legislatura, nei confronti di queste leggi come di quella sul referendum, fu la tattica classica della “navetta” fra i due rami del Parlamento: fingendo di non riuscire a mettersi d’accordo, la maggioranza governativa della Camera e quella del Senato approvarono ripetutamente dei testi diversi, rendendo così necessaria la spola fra l’una e l’altra Camera. Fu solo alla fine della legislatura e alla vigilia delle elezioni, raggiunto ormai lo scopo di sottrarre la legge-truffa a qualsiasi sindacato di costituzionalità, che la maggioranza si decise finalmente ad approvare i testi legislativi che dovevano rendere possibile alla seconda legislatura repubblicana di addivenire alla nomina dei giudici.

Tuttavia sono stati necessari altri due anni e mezzo per superare il nuovo ostruzionismo che dall’approvazione della legge si era trasferito alla elezione dei cinque membri di spettanza parlamentare. I nostri lettori sanno come quasi ad ogni nuovo esperimento di scrutinio sorgessero nuove difficoltà e nuovi “scrupoli” nella maggioranza: in un primo tempo la necessità di accontentare le destre, poi il rispetto democratico delle proporzioni fra maggioranza e minoranza, poi la pretesa di pronunciare un inaccettabile ostracismo contro il gruppo parlamentare comunista, e via discorrendo. È stata necessaria una grande tenacia e una grande pazienza per convincere l’opinione pubblica da qual parte fossero i veri sabotatori della Corte costituzionale, e quindi anche della Costituzione. E c’è voluta l’opera accorta e discreta delle massime autorità dello Stato perché i gruppi della maggioranza si rendessero conto della pericolosità dell’impasse in cui si eran venuti cacciando. Si è potuto così ottenere alla fine che tutti i gruppi parlamentari e le correnti che hanno collaborato all’elaborazione della Costituzione si trovassero concordi nella designazione degli ultimi tre membri di nomina parlamentare. Anche questa è indubbiamente una vittoria della democrazia. Detto questo, è necessario avvertire che la Corte costituzionale, per se stessa, non è certamente un organo di propulsione democratica: al contrario essa può diventare un organo di freno. Le sue funzioni normali sono essenzialmente due: dirimere conflitti di attribuzioni fra poteri statali e regioni, ed esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi. L’importanza di quest’ultima funzione apparirà più chiara quando si pensi che la Costituzione italiana è una costituzione rigida, nel senso cioè che essa non può venir modificata da una legge ordinaria, ma soltanto attraverso una procedura speciale. In altre parole la Costituzione italiana non ha riconosciuto il principio dell’onnipotenza della legge (espressa nella nota incisiva formula inglese: “la legge può tutto fuorché mutare un uomo in una donna”), e, quindi, in ultima analisi del legislatore, o, per meglio dire, della maggioranza parlamentare; ma ha fissato agli organi legislativi il limite insuperabile del rispetto alla Costituzione, cioè della conformità della legge ordinaria all’ordinamento costituzionale. E perché questo principio non restasse lettera morta, la Costituzione ha istituito altresi l’organo chiamato ad esercitare questo controllo di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi, organo che si è chiamato Corte costituzionale. Ma sia la formazione mentale dei suoi membri (che devono essere magistrati superiori, o professori universitari di diritto, o avvocati con almeno 20 anni di esercizio) che i criteri di scelta (cinque giudici nominati dalle magistrature supreme, cinque dal Parlamento e cinque dal Presidente della Repubblica) fanno di questo istituto principalmente un elemento di conservazione e di freno ad una eventuale spinta popolare che si traducesse in maggioranza parlamentare.

Certo la Corte può anche rappresentare un freno ad arbitri troppo sfacciati dell’attuale maggioranza (come furono per esempio la legge-truffa e le norme sui Tribunali militari), ma non è sotto questo profilo che va considerato soprattutto positivo il fatto della sua elezione. La Corte costituzionale costituisce un elemento essenziale dell’attuale ordinamento repubblicano italiano. La mancata attuazione rappresentava indubbiamente una ferita inferta nel corpo di questo ordinamento.

La Costituzione del 1947 si presenta così nella sua vera luce, come un punto di partenza anziché come la conclusione di un processo di elaborazione costituzionale. Essa contiene delle proposizioni e delle affermazioni che solo attraverso altri sforzi e altre lotte potranno essere attuate. Son già passati otto anni, e siamo ancora ai prime passi: ne saran necessari più che altrettanti perchè l’Italia viva secondo lo spirito della nostra Carta fondamentale. Raggiungere questo scopo richiederà forse l’opera di un’intiera generazione, ed ogni ostacolo abbattuto, ogni risultato conseguito è una vittoria dello spirito democratico, è una pietra portata alla costruzione di un edificio statale democratico e moderno.