La
Corte del controllo
La funzione del nuovo
organismo, quella di esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi,
appare essenziale e insostituibile, dato il carattere “rigido” della nostra
Costituzione
di Lelio Basso
L’elezione da parte del Parlamento dei cinque
giudici della Corte costituzionale di sua spettanza è obiettivamente una
vittoria dello Stato repubblicano e della democrazia.
È in primo luogo una vittoria sugli ostacoli, sulle
resistenze, sulle insidie che sono state seminate a piene mani sul cammino
dell’attuazione costituzionale. Sono ormai otto anni che la Costituzione è in
vigore e la maggior parte degli istituti fondamentali introdotti dalla Carta
costituzionale a garanzia di un ordinato sviluppo democratico e contro il
pericolo di un eccessivo concentramento di poteri (Corte costituzionale,
Consiglio superiore della magistratura, ordinamento regionale, referendum,
ecc.) non funzionano o non esistono ancora. Ciò vieta il normale funzionamento
anche delle istituzioni che esistono, perché tutto è coordinato e tutto si
tiene in un ben congegnato sistema costituzionale: così per, esempio la
mancanza delle regioni altera la formazione dell’assemblea che elegge il
Presidente della Repubblica; la mancanza della Corte costituzionale rende impossibile
un efficace controllo di costituzionalità sull’attività del Parlamento, ecc.
Questa persistente precarietà costituzionale
rappresentava e rappresenta indubbiamente dei gravi pericoli per la vita
politica del Paese, sotto un duplice profilo. Innanzi tutto essa mantiene
l’insieme dell’edificio statale in uno stato di disordine e di squilibrio a
tutto vantaggio di chi esercita il potere, che dal mancato funzionamento dei
controlli previsti e dall’offuscarsi delle distinzioni stabilite trae facile incentivo
ad estendere le proprie attribuzioni e ad esercitare arbitrariamente le facoltà
riconosciutegli. Ma, al di là degli abusi ch’essa consente, questa situazione
di carenza costituzionale presenta un aspetto ancora più grave, in quanto
attraverso di essa si realizza di fatto una revisione costituzionale: una
revisione silenziosa, che sfugge alle procedure speciali e alle maggioranze
qualificate volute dalla Costituzione, ma che, col semplice non fare, conduce
implicitamente alle stesse conseguenze.
Fu indubbiamente un proposito di revisione della
Costituzione nata dal clima della Resistenza e realizzata attraverso i rapporti
di forza del 1946, che spinse la maggioranza del 18 aprile alla tattica
ostruzionistica verso tutte le leggi di attuazione costituzionale. E fra queste
leggi in primo luogo quelle che disciplinavano la elezione e il funzionamento
della Corte costituzionale, l’organo cioè cui spetta, come supremo compito, la
vigilanza sulla costituzionalità delle leggi, e che di conseguenza rappresenta
un freno agli arbitri incostituzionali della maggioranza parlamentare. La
tattica adottata nella passata legislatura, nei confronti di queste leggi come
di quella sul referendum, fu la tattica classica della “navetta” fra i due rami
del Parlamento: fingendo di non riuscire a mettersi d’accordo, la maggioranza
governativa della Camera e quella del Senato approvarono ripetutamente dei
testi diversi, rendendo così necessaria la spola fra l’una e l’altra Camera. Fu
solo alla fine della legislatura e alla vigilia delle elezioni, raggiunto ormai
lo scopo di sottrarre la legge-truffa a qualsiasi sindacato di
costituzionalità, che la maggioranza si decise finalmente ad approvare i testi
legislativi che dovevano rendere possibile alla seconda legislatura repubblicana
di addivenire alla nomina dei giudici.
Tuttavia sono stati necessari altri due anni e
mezzo per superare il nuovo ostruzionismo che dall’approvazione della legge si
era trasferito alla elezione dei cinque membri di spettanza parlamentare. I
nostri lettori sanno come quasi ad ogni nuovo esperimento di scrutinio
sorgessero nuove difficoltà e nuovi “scrupoli” nella maggioranza: in un primo
tempo la necessità di accontentare le destre, poi il rispetto democratico delle
proporzioni fra maggioranza e minoranza, poi la pretesa di pronunciare un
inaccettabile ostracismo contro il gruppo parlamentare comunista, e via
discorrendo. È stata necessaria una grande tenacia e una grande pazienza per
convincere l’opinione pubblica da qual parte fossero i veri sabotatori della
Corte costituzionale, e quindi anche della Costituzione. E c’è voluta l’opera
accorta e discreta delle massime autorità dello Stato perché i gruppi della
maggioranza si rendessero conto della pericolosità dell’impasse in cui si eran
venuti cacciando. Si è potuto così ottenere alla fine che tutti i gruppi
parlamentari e le correnti che hanno collaborato all’elaborazione della
Costituzione si trovassero concordi nella designazione degli ultimi tre membri
di nomina parlamentare. Anche questa è indubbiamente una vittoria della
democrazia. Detto questo, è necessario avvertire che la Corte costituzionale,
per se stessa, non è certamente un organo di propulsione democratica: al
contrario essa può diventare un organo di freno. Le sue funzioni normali sono
essenzialmente due: dirimere conflitti di attribuzioni fra poteri statali e
regioni, ed esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi.
L’importanza di quest’ultima funzione apparirà più chiara quando si pensi che
la Costituzione italiana è una costituzione rigida, nel senso cioè che essa non
può venir modificata da una legge ordinaria, ma soltanto attraverso una
procedura speciale. In altre parole la Costituzione italiana non ha
riconosciuto il principio dell’onnipotenza della legge (espressa nella nota incisiva
formula inglese: “la legge può tutto fuorché mutare un uomo in una donna”), e,
quindi, in ultima analisi del legislatore, o, per meglio dire, della
maggioranza parlamentare; ma ha fissato agli organi legislativi il limite
insuperabile del rispetto alla Costituzione, cioè della conformità della legge
ordinaria all’ordinamento costituzionale. E perché questo principio non
restasse lettera morta, la Costituzione ha istituito altresi l’organo chiamato
ad esercitare questo controllo di legittimità costituzionale dei provvedimenti
legislativi, organo che si è chiamato Corte costituzionale. Ma sia la
formazione mentale dei suoi membri (che devono essere magistrati superiori, o
professori universitari di diritto, o avvocati con almeno 20 anni di esercizio)
che i criteri di scelta (cinque giudici nominati dalle magistrature supreme,
cinque dal Parlamento e cinque dal Presidente della Repubblica) fanno di questo
istituto principalmente un elemento di conservazione e di freno ad una
eventuale spinta popolare che si traducesse in maggioranza parlamentare.
Certo la Corte può anche rappresentare un freno ad
arbitri troppo sfacciati dell’attuale maggioranza (come furono per esempio la
legge-truffa e le norme sui Tribunali militari), ma non è sotto questo profilo
che va considerato soprattutto positivo il fatto della sua elezione. La Corte
costituzionale costituisce un elemento essenziale dell’attuale ordinamento
repubblicano italiano. La mancata attuazione rappresentava indubbiamente una
ferita inferta nel corpo di questo ordinamento.
La Costituzione del 1947 si presenta così nella sua
vera luce, come un punto di partenza anziché come la conclusione di un processo
di elaborazione costituzionale. Essa contiene delle proposizioni e delle
affermazioni che solo attraverso altri sforzi e altre lotte potranno essere
attuate. Son già passati otto anni, e siamo ancora ai prime passi: ne saran
necessari più che altrettanti perchè l’Italia viva secondo lo spirito della
nostra Carta fondamentale. Raggiungere questo scopo richiederà forse l’opera di
un’intiera generazione, ed ogni ostacolo abbattuto, ogni risultato conseguito è
una vittoria dello spirito democratico, è una pietra portata alla costruzione
di un edificio statale democratico e moderno.