La confessione obbligatoria
di Lelio Basso
La cronaca di questi ultimi giorni
ha richiamato l’attenzione del pubblico su due episodi giudiziari, la cui
origine risale a parecchi anni fa e che sono lontanissimi l’uno dall’altro, ma
che hanno tuttavia in comune un aspetto centrale, e cioè il problema dei metodi
usati dalla polizia nelle indagini e negli interrogatori. Alludo al processo
che si celebra a Modena contro il maresciallo dei carabinieri Cau, imputato appunto di violenze commesse in danno di
arrestati per strappare delle confessioni, e al processo di appello a carico di
Egidi, al cui centro sta precisamente il valore della confessione da lui resa
alla Questura di Roma e poi ritrattata. Nel momento in cui scrivo entrambi i
processi sono ancora pendenti e io non desidero anticipare, in questa sede un
giudizio: tuttavia la cronaca dei primi giorni di dibattimento ha già fornito
ampio materiale di riflessione.
Fu del resto la celebrazione del
processo Egidi in prima istanza che portò quasi quattro anni fa questo problema
all’attenzione popolare, suscitando polemiche di stampa, dibattiti pubblici e
discussioni parlamentari, concluse con la nomina di una commissione
ministeriale di indagine. È probabile che il clamore sollevato in
quell’occasione abbia indotto la polizia a riflettere sull’opportunità di un
maggior rispetto delle norme di legge; tuttavia sarebbe ingenuo attendersi che
un costume, una mentalità, un’abitudine radicata possano sparire di colpo.
Tanto più difficile ciò appare quando si pensi che quell’abitudine trova talora
giustificazione anche presso la magistratura: al primo processo Egidi fu
appunto l’alto magistrato che sosteneva l’accusa che giustificò questi metodi
di polizia. A quanto fu riferito allora dalla stampa, il P.M. nella requisitoria
ammise che violenze erano state commesse contro l’imputato per strappargli la
confessione, ma può accadere anche ad un padre, egli aggiunse, di dare uno
schiaffo al figliuolo amatissimo; quando di fronte alle prove di una mancanza
insista nel dire di non averla commessa.
Sono migliaia di anni che si
giustifica in questo modo la tortura, indagatio veritatis per tormentum, e sono migliaia di anni che
giuristi e filosofi hanno mostrato la fragilità di simili metodi di ricerca
della verità. Aristotele nella Retorica,
Cicerone nella Pro Cluentio
Avito, dicono
quello che ripeterà Publio Siro nelle sue sentenze: etiam innocente, cogit mentiri dolor. Persino il Digesto, pur
disciplinando la tortura, ne mette in rilievo il lato debole: “Si dichiara
nelle costituzioni che non sempre si deve prestar fede alla tortura: infatti la
cosa è fragile e pericolosa e tale da ingannare la verità. Infatti i più per
capacità di sopportare o per essere induriti ai tormenti disprezzano i tormenti
in tal modo, da non potersi in nessuna guisa cavar fuori da essi la verità;
altri hanno così poca capacità di sopportare da preferire qualsiasi menzogna
anziché patire i tormenti; così avviene che confessino anche in vario modo, sì
da incriminare non soltanto se stessi ma anche altri”.
I canonisti nel Medio
Evo e i moralisti dell’epoca moderna riprendono l’argomentazione. “La tortura,
dice La Bruyère, è un’invenzione meravigliosa e assolutamente sicura per
perdere un innocente che ha la complessione debole e salvare un colpevole che è
nato robusto... Terribile è la condizione di un innocente che la precipitazione
e la procedura hanno trovato autore di un delitto”. E Beccaria:
“Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i
deboli innocenti… L’esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di
calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della
sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio
che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità
delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessare
reo di un delitto”. La famosa ordinanza di abolizione della tortura emanata da
Luigi XVI alla vigilia della rivoluzione insiste ancora sullo stesso argomento.
“Nuove riflessioni ci hanno convinto dell’illusione e degli inconvenienti di
questo genere di prova, che non conduce mai sicuramente alla conoscenza della
verità, prolunga ordinariamente senza frutto il supplizio dei condannati e può
più spesso sviare i nostri giudici che illuminarli”.
Come dunque accade che a questi
metodi si ricorra ancora in quasi tutti i paesi e che ancor oggi, si tenda a
darne la stessa giustificazione? Le ragioni di questa sopravvivenza sono di
natura politica: preoccupazione principale dell’apparato statale, in modo
particolare della polizia, è la difesa dell’ordine costituito, e poiché essa
esige che ad ogni violazione del diritto, soprattutto se grave, corrisponda
un’adeguata sanzione, poco importa se la sanzione colpisca il vero colpevole;
quello che conta è che un colpevole ufficiale vi sia e che ad esso si applichi
la sanzione, in modo che l’ordine turbato appaia ristabilito. La tortura, o, se
il nome non piace l’interrogatorio di terzo grado o come altrimenti si voglia
chiamarlo, soddisfa perfettamente a questa esigenza: se pur non è mezzo
adeguato alla ricerca della verità, offre tuttavia la possibilità di ottenere
una confessione e quindi di far condannare un presunto colpevole.
Che questo presunto colpevole sia
poi in realtà un innocente, che questa confessione sia falsa, che la difesa
dell’ordine costituito si paghi a prezzo dell’offesa recata alla dignità e alla
personalità della vittima incolpevole, tutto ciò ha sempre avuto e ha tuttora,
nella concezione delle polizie, un’importanza assolutamente secondaria, giacché
le vittime di questi metodi d’indagine appartengono sempre ai ceti sociali
inferiori, a quelli che si chiamavano anticamente gli humiliores, sprovvisti, in quanto tali, del privilegium dignitatis, immeritevoli quindi di qualsiasi
tutela, mentre, dall’antica Grecia fino ai tempi moderni, ne sono sempre stati
esenti le classi dominanti, i ceti privilegiati, gli honestiores, a meno che non si
trattasse di avversari politici dell’ordine costituito. Che cosa può contare la
sorte di un povero cristo innocente dinanzi alla necessità di riaffermare
l’autorità della legge, l’inviolabilità dell’ordine sociale? Si torturi quindi
un malcapitato innocente e gli si strappi la confessione necessaria a
giustificare la condanna, ma sia salvo il principio su cui si asside la società
degli honestiores,
il rispetto dell’ordine giuridico che garantisce il privilegio della classe
dominante!
Al convegno di studi
per le riforme più urgenti del Codice di Procedura Penale che si tenne nel 1953
a Bellagio sotto la presidenza di Enrico De Nicola, e
con la partecipazione di insigni magistrati (fra cui l’attuale primo presidente
della Corte di Cassazione S. E. Eula, e l’avvocato
generale della Cassazione prof. Battaglini), giuristi
(fra cui Carnelutti, Delitala, Vassalli) e uomini
politici (fra cui l’ex-guardasigilli De Pietro), fu approvata all’unanimità una
mia modesta proposta: proibire alla polizia di interrogare nelle proprie sedi,
e disporre invece che ogni interrogatorio, se non fatto dall’autorità
giudiziaria, avvenga però presso le sedi giudiziarie, magari negli uffici di
conciliazione.
È una piccola cosa, ma forse se
questa semplicissima riforma fosse fatta, casi come quelli di cui si discute in
questi giorni a Modena e a Roma sarebbero assai meno frequenti nelle nostre
cronache.