i testi
Il Cittadino e lo stato

La confessione obbligatoria

di Lelio Basso

La cronaca di questi ultimi giorni ha richiamato l’attenzione del pubblico su due episodi giudiziari, la cui origine risale a parecchi anni fa e che sono lontanissimi l’uno dall’altro, ma che hanno tuttavia in comune un aspetto centrale, e cioè il problema dei metodi usati dalla polizia nelle indagini e negli interrogatori. Alludo al processo che si celebra a Modena contro il maresciallo dei carabinieri Cau, imputato appunto di violenze commesse in danno di arrestati per strappare delle confessioni, e al processo di appello a carico di Egidi, al cui centro sta precisamente il valore della confessione da lui resa alla Questura di Roma e poi ritrattata. Nel momento in cui scrivo entrambi i processi sono ancora pendenti e io non desidero anticipare, in questa sede un giudizio: tuttavia la cronaca dei primi giorni di dibattimento ha già fornito ampio materiale di riflessione.

Fu del resto la celebrazione del processo Egidi in prima istanza che portò quasi quattro anni fa questo problema all’attenzione popolare, suscitando polemiche di stampa, dibattiti pubblici e discussioni parlamentari, concluse con la nomina di una commissione ministeriale di indagine. È probabile che il clamore sollevato in quell’occasione abbia indotto la polizia a riflettere sull’opportunità di un maggior rispetto delle norme di legge; tuttavia sarebbe ingenuo attendersi che un costume, una mentalità, un’abitudine radicata possano sparire di colpo. Tanto più difficile ciò appare quando si pensi che quell’abitudine trova talora giustificazione anche presso la magistratura: al primo processo Egidi fu appunto l’alto magistrato che sosteneva l’accusa che giustificò questi metodi di polizia. A quanto fu riferito allora dalla stampa, il P.M. nella requisitoria ammise che violenze erano state commesse contro l’imputato per strappargli la confessione, ma può accadere anche ad un padre, egli aggiunse, di dare uno schiaffo al figliuolo amatissimo; quando di fronte alle prove di una mancanza insista nel dire di non averla commessa.

Sono migliaia di anni che si giustifica in questo modo la tortura, indagatio veritatis per tormentum, e sono migliaia di anni che giuristi e filosofi hanno mostrato la fragilità di simili metodi di ricerca della verità. Aristotele nella Retorica, Cicerone nella Pro Cluentio Avito, dicono quello che ripeterà Publio Siro nelle sue sentenze: etiam innocente, cogit mentiri dolor. Persino il Digesto, pur disciplinando la tortura, ne mette in rilievo il lato debole: “Si dichiara nelle costituzioni che non sempre si deve prestar fede alla tortura: infatti la cosa è fragile e pericolosa e tale da ingannare la verità. Infatti i più per capacità di sopportare o per essere induriti ai tormenti disprezzano i tormenti in tal modo, da non potersi in nessuna guisa cavar fuori da essi la verità; altri hanno così poca capacità di sopportare da preferire qualsiasi menzogna anziché patire i tormenti; così avviene che confessino anche in vario modo, sì da incriminare non soltanto se stessi ma anche altri”.

I canonisti nel Medio Evo e i moralisti dell’epoca moderna riprendono l’argomentazione. “La tortura, dice La Bruyère, è un’invenzione meravigliosa e assolutamente sicura per perdere un innocente che ha la complessione debole e salvare un colpevole che è nato robusto... Terribile è la condizione di un innocente che la precipitazione e la procedura hanno trovato autore di un delitto”. E Beccaria: “Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti… L’esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessare reo di un delitto”. La famosa ordinanza di abolizione della tortura emanata da Luigi XVI alla vigilia della rivoluzione insiste ancora sullo stesso argomento. “Nuove riflessioni ci hanno convinto dell’illusione e degli inconvenienti di questo genere di prova, che non conduce mai sicuramente alla conoscenza della verità, prolunga ordinariamente senza frutto il supplizio dei condannati e può più spesso sviare i nostri giudici che illuminarli”.

Come dunque accade che a questi metodi si ricorra ancora in quasi tutti i paesi e che ancor oggi, si tenda a darne la stessa giustificazione? Le ragioni di questa sopravvivenza sono di natura politica: preoccupazione principale dell’apparato statale, in modo particolare della polizia, è la difesa dell’ordine costituito, e poiché essa esige che ad ogni violazione del diritto, soprattutto se grave, corrisponda un’adeguata sanzione, poco importa se la sanzione colpisca il vero colpevole; quello che conta è che un colpevole ufficiale vi sia e che ad esso si applichi la sanzione, in modo che l’ordine turbato appaia ristabilito. La tortura, o, se il nome non piace l’interrogatorio di terzo grado o come altrimenti si voglia chiamarlo, soddisfa perfettamente a questa esigenza: se pur non è mezzo adeguato alla ricerca della verità, offre tuttavia la possibilità di ottenere una confessione e quindi di far condannare un presunto colpevole.

Che questo presunto colpevole sia poi in realtà un innocente, che questa confessione sia falsa, che la difesa dell’ordine costituito si paghi a prezzo dell’offesa recata alla dignità e alla personalità della vittima incolpevole, tutto ciò ha sempre avuto e ha tuttora, nella concezione delle polizie, un’importanza assolutamente secondaria, giacché le vittime di questi metodi d’indagine appartengono sempre ai ceti sociali inferiori, a quelli che si chiamavano anticamente gli humiliores, sprovvisti, in quanto tali, del privilegium dignitatis, immeritevoli quindi di qualsiasi tutela, mentre, dall’antica Grecia fino ai tempi moderni, ne sono sempre stati esenti le classi dominanti, i ceti privilegiati, gli honestiores, a meno che non si trattasse di avversari politici dell’ordine costituito. Che cosa può contare la sorte di un povero cristo innocente dinanzi alla necessità di riaffermare l’autorità della legge, l’inviolabilità dell’ordine sociale? Si torturi quindi un malcapitato innocente e gli si strappi la confessione necessaria a giustificare la condanna, ma sia salvo il principio su cui si asside la società degli honestiores, il rispetto dell’ordine giuridico che garantisce il privilegio della classe dominante!

Al convegno di studi per le riforme più urgenti del Codice di Procedura Penale che si tenne nel 1953 a Bellagio sotto la presidenza di Enrico De Nicola, e con la partecipazione di insigni magistrati (fra cui l’attuale primo presidente della Corte di Cassazione S. E. Eula, e l’avvocato generale della Cassazione prof. Battaglini), giuristi (fra cui Carnelutti, Delitala, Vassalli) e uomini politici (fra cui l’ex-guardasigilli De Pietro), fu approvata all’unanimità una mia modesta proposta: proibire alla polizia di interrogare nelle proprie sedi, e disporre invece che ogni interrogatorio, se non fatto dall’autorità giudiziaria, avvenga però presso le sedi giudiziarie, magari negli uffici di conciliazione.

È una piccola cosa, ma forse se questa semplicissima riforma fosse fatta, casi come quelli di cui si discute in questi giorni a Modena e a Roma sarebbero assai meno frequenti nelle nostre cronache.