Il reato di critica
di Lelio Basso
Il vasto clamore sollevato nella stampa italiana
attorno al problema della competenza militare a giudicare dei civili ha fatto
passare pressoché sotto silenzio un altro gravissimo aspetto dei recenti
processi bolognesi, e cioè la natura del reato per cui si è proceduto e
condannato.
Vero scandalo nello scandalo, il Tribunale militare
ha condannato come “vilipendio al governo” la semplice, e sia pur vivace,
critica alla politica governativa. Ma anche qui non si vuol dire che lo
scandalo vero sia nell’atteggiamento dei giudici, per quanto la loro
interpretazione del testo di legge sia stata, a mio parere, addirittura forzata
e la loro valutazione dei fatti appaia oltremodo fiscale e in contrasto con
altri indirizzi di giurisprudenza. Lo scandalo è piuttosto nel Codice, nella
sopravvivenza di disposizioni di schietta marca fascista, che la ipocrisia
degli attuali governanti ha preteso di riverniciare di colore democratico
difendendole così ostinatamente da ogni critica. Ricordo anzi che quando, circa
due anni fa, si discusse di amnistia, la maggioranza si battè per escluderne
proprio i reati di vilipendio, argomentando che, secondo la definizione del
Codice, si trattava di vilipendio delle istituzioni costituzionali, e che un’efficace
difesa di quelle istituzioni era necessaria proprio per rafforzare la ancor
fragile democrazia italiana.
In verità, questo reato di vilipendio delle
istituzioni è entrato nella nostra legislazione già con l’art. 126 del codice
Zanardelli del 1889. Anche allora il regime uscito dal processo unificatore
d’Italia non appariva dei più solidi: miseria diffusa e largo malcontento fra
le masse, secessione clericale, prime manifestazioni socialiste facevano temere
ai governanti pericoli e minacce da ogni parte. La politica filotedesca e
triplicista della sinistra, l’entusiasmo bismarckiano del presidente Crispi,
aprivano le porte all’influenza germanica anche nel campo del diritto e della
concezione dello Stato. E un’influenza tedesca in senso reazionario nella
formulazione di quest’articolo denunciò espressamente il Brusa alla Commissione
di revisione. E contro di esso si schierò fin dal primo momento la quasi
unanime dottrina.
Fu un gran passo per la libertà della coscienza
politica, non meno sacra della libertà della coscienza religiosa, - osservava
il Nocito - aver cancellato disposizioni che facevano consistere il reato
soltanto nell’impugnare o combattere, con la parola o con lo scritto, le leggi
e le istituzioni politiche, quasi che ci fossero dogmi nella sociologia come ci
sono dogmi nella teologia, e quasi che il reato di eresia, cacciato da tutti i
moderni codici, dovesse apparire sotto forma di eresia politica nei reati
politici!... Il pensiero è libero, e la discussione è libera come il pensiero e
la parola che l’esprime”.
Tuttavia quest’art. 126 tutelava le istituzioni
costituzionali senza specificarle, e senza fare così espressa menzione del
vilipendio del governo e del vilipendio delle forze armate che costituiscono
invece oggi la quasi totalità dei casi di applicazione. E mentre per le forze
armate la dottrina fu sempre, si può dire, unanime nel ritenerle escluse dalla
speciale tutela mentre la giurisprudenza in una epoca di incalzante reazione,
di repressione di polizia e di stati d’assedio, le volle invece annoverare fra
le istituzioni costituzionali; il governo come organo concretamente operante,
il governo considerato nella sua attività politica e non come istituzione, come
forma costituzionale, non fu ritenuto né dalla prevalente dottrina né dalla
giurisprudenza compreso fra le istituzioni costituzionali tutelate dall’art.
126.
Il fascismo non si limitò naturalmente a far
modificare questo indirizzo giurisprudenziale in senso chiaramente reazionario,
ma nel nuovo codice Rocco, che tuttora ci delizia, introdusse l’art. 290 nel
quale governo e forze armate sono previste espressamente come istituzioni
difese contro il vilipendio. Tuttavia vi era ancora uno spiraglio, almeno per
quanto riguardava le forze armate: secondo i compilatori del Codice infatti la
tutela si riferiva soltanto alle forze armate nel loro complesso, o alle loro
suddivisioni fondamentali (Esercito, Marina, Aeronautica), ma non ad una parte
di esse come potrebbe essere p. es. la polizia; quello spiraglio fu peraltro
chiuso prima dall’art. 81 del Codice penale militare di pace, emanato nel 1941,
che espressamente punisce il vilipendio delle forze armate “o di una parte di
esse”, e oggi - in regime di democrazia - anche dall’interpretazione
giurisprudenziale che, pure per quei cittadini cui non si possa assolutamente
applicare il codice militare, ha adottato un’interpretazione, estensiva del
codice Rocco per cui sarebbe punibile anche il vilipendio di una parte delle
forze armate.
Ma dove lo sforzo reazionario della giurisprudenza
ha toccato i vertici è nell’interpretazione del vilipendio al governo. Ognuno
può leggere si può dire quotidianamente su giornali e periodici neofascisti il
più volgare vilipendio della Repubblica o del Parlamento (istituzioni anch’esse
espressamente tutelate dall’art. 290 ora modificato) senza che Questure o
Procure sentano quasi mai il dovere di presentare denunzia o di iniziare azione
penale; quando ciò accade, assai di raro, una tollerante interpretazione
giurisprudenziale è quasi sempre pronta all’assoluzione. Ma appena da sinistra
si leva una critica, non dico vilipendiosa ma anche soltanto vivace, non alle
istituzioni ma alla politica governativa, molto spesso una denuncia e non di
rado una condanna colpiscono il malcapitato autore. Nel processo al Tribunale
militare di Bologna, le frasi più gravi dell’articolo imputato al segretario
della Federazione socialista Armaroli erano le seguenti: “La storia italiana,
eccetto il periodo fascista, non ha mai registrato un governo tanto servile ed
incapace come l’attuale”; “Ciò che fa questo governo e ciò che si propone non
ci trova sorpresi; il nostro partito lo ha sempre detto: questo è il governo
della rissa, che cammina sulla via dell’odio... tramutando il Paese in un campo
di battaglia”. Negli altri processi le espressioni erano forse ancora più
innocenti.
È evidente che punendo come reato critiche di
questa natura non si difendono né la democrazia né la repubblica né le
istituzioni costituzionali; semplicemente si tiene fede alla vecchia linea
fascista di considerare il governo come al di sopra di ogni critica, e si
degrada ancora una volta il cittadino al rango di suddito.
Sarebbe far torto alla magistratura dire che essa
non si sia ribellata talvolta a questa applicazione illiberale del Codice
fascista. In una lucida nota a una sentenza della Corte d’Appello di Roma, un
valoroso magistrato che fu recentemente P.M. al processo dei miliardi, il dott.
Giallombardo, scriveva: “Il caso invero investe una materia di estrema
delicatezza, resa ancor più vivida dallo stridere di una norma, la cui
interpretazione era stata improntata a concetti totalitari, venuta a contatto
con le attuali concezioni democratiche basate sul principio della libertà di
critica... Con il ripristino delle libertà costituzionali, quali sancite dall’art.
21 della Costituzione, con il ritorno al principio della sovranità popolare che
rende il Governo responsabile dei suoi atti di fronte al Paese ed agli organi
che lo rappresentano (Parlamento e Stampa), può il giudice continuare ad
interpretare la norma facendo ancora riferimento ai concetti sopra esposti,
astraendo cioè dalla realtà storica quale è venuta a determinarsi con l’entrata
in vigore della nuova Costituzione?... Se non si vuol fare della legge
strumento di fazione onde non accada di incriminare anche come vilipendio
discorsi e scritti rivolti unicamente al fine di una onesta censura o di una
critica obiettiva, deve, a nostro parere, ritornarsi a porre in giusta luce
l’elemento intenzionale dato dalla coscienza e volontà di vilipendere l’istituzione
come tale...”.
Fortunatamente non è questa voce isolata.
Una sola è pertanto la soluzione possibile per
eliminare questa stridente contraddizione: a modifica radicale, in senso
finalmente liberale, del nostro codice penale.
LELIO BASSO