i testi
Il cittadino e lo Stato

Il reato di critica

di Lelio Basso

Il vasto clamore sollevato nella stampa italiana attorno al problema della competenza militare a giudicare dei civili ha fatto passare pressoché sotto silenzio un altro gravissimo aspetto dei recenti processi bolognesi, e cioè la natura del reato per cui si è proceduto e condannato.

Vero scandalo nello scandalo, il Tribunale militare ha condannato come “vilipendio al governo” la semplice, e sia pur vivace, critica alla politica governativa. Ma anche qui non si vuol dire che lo scandalo vero sia nell’atteggiamento dei giudici, per quanto la loro interpretazione del testo di legge sia stata, a mio parere, addirittura forzata e la loro valutazione dei fatti appaia oltremodo fiscale e in contrasto con altri indirizzi di giurisprudenza. Lo scandalo è piuttosto nel Codice, nella sopravvivenza di disposizioni di schietta marca fascista, che la ipocrisia degli attuali governanti ha preteso di riverniciare di colore democratico difendendole così ostinatamente da ogni critica. Ricordo anzi che quando, circa due anni fa, si discusse di amnistia, la maggioranza si battè per escluderne proprio i reati di vilipendio, argomentando che, secondo la definizione del Codice, si trattava di vilipendio delle istituzioni costituzionali, e che un’efficace difesa di quelle istituzioni era necessaria proprio per rafforzare la ancor fragile democrazia italiana.

In verità, questo reato di vilipendio delle istituzioni è entrato nella nostra legislazione già con l’art. 126 del codice Zanardelli del 1889. Anche allora il regime uscito dal processo unificatore d’Italia non appariva dei più solidi: miseria diffusa e largo malcontento fra le masse, secessione clericale, prime manifestazioni socialiste facevano temere ai governanti pericoli e minacce da ogni parte. La politica filotedesca e triplicista della sinistra, l’entusiasmo bismarckiano del presidente Crispi, aprivano le porte all’influenza germanica anche nel campo del diritto e della concezione dello Stato. E un’influenza tedesca in senso reazionario nella formulazione di quest’articolo denunciò espressamente il Brusa alla Commissione di revisione. E contro di esso si schierò fin dal primo momento la quasi unanime dottrina.

Fu un gran passo per la libertà della coscienza politica, non meno sacra della libertà della coscienza religiosa, - osservava il Nocito - aver cancellato disposizioni che facevano consistere il reato soltanto nell’impugnare o combattere, con la parola o con lo scritto, le leggi e le istituzioni politiche, quasi che ci fossero dogmi nella sociologia come ci sono dogmi nella teologia, e quasi che il reato di eresia, cacciato da tutti i moderni codici, dovesse apparire sotto forma di eresia politica nei reati politici!... Il pensiero è libero, e la discussione è libera come il pensiero e la parola che l’esprime”.

Tuttavia quest’art. 126 tutelava le istituzioni costituzionali senza specificarle, e senza fare così espressa menzione del vilipendio del governo e del vilipendio delle forze armate che costituiscono invece oggi la quasi totalità dei casi di applicazione. E mentre per le forze armate la dottrina fu sempre, si può dire, unanime nel ritenerle escluse dalla speciale tutela mentre la giurisprudenza in una epoca di incalzante reazione, di repressione di polizia e di stati d’assedio, le volle invece annoverare fra le istituzioni costituzionali; il governo come organo concretamente operante, il governo considerato nella sua attività politica e non come istituzione, come forma costituzionale, non fu ritenuto né dalla prevalente dottrina né dalla giurisprudenza compreso fra le istituzioni costituzionali tutelate dall’art. 126.

Il fascismo non si limitò naturalmente a far modificare questo indirizzo giurisprudenziale in senso chiaramente reazionario, ma nel nuovo codice Rocco, che tuttora ci delizia, introdusse l’art. 290 nel quale governo e forze armate sono previste espressamente come istituzioni difese contro il vilipendio. Tuttavia vi era ancora uno spiraglio, almeno per quanto riguardava le forze armate: secondo i compilatori del Codice infatti la tutela si riferiva soltanto alle forze armate nel loro complesso, o alle loro suddivisioni fondamentali (Esercito, Marina, Aeronautica), ma non ad una parte di esse come potrebbe essere p. es. la polizia; quello spiraglio fu peraltro chiuso prima dall’art. 81 del Codice penale militare di pace, emanato nel 1941, che espressamente punisce il vilipendio delle forze armate “o di una parte di esse”, e oggi - in regime di democrazia - anche dall’interpretazione giurisprudenziale che, pure per quei cittadini cui non si possa assolutamente applicare il codice militare, ha adottato un’interpretazione, estensiva del codice Rocco per cui sarebbe punibile anche il vilipendio di una parte delle forze armate.

Ma dove lo sforzo reazionario della giurisprudenza ha toccato i vertici è nell’interpretazione del vilipendio al governo. Ognuno può leggere si può dire quotidianamente su giornali e periodici neofascisti il più volgare vilipendio della Repubblica o del Parlamento (istituzioni anch’esse espressamente tutelate dall’art. 290 ora modificato) senza che Questure o Procure sentano quasi mai il dovere di presentare denunzia o di iniziare azione penale; quando ciò accade, assai di raro, una tollerante interpretazione giurisprudenziale è quasi sempre pronta all’assoluzione. Ma appena da sinistra si leva una critica, non dico vilipendiosa ma anche soltanto vivace, non alle istituzioni ma alla politica governativa, molto spesso una denuncia e non di rado una condanna colpiscono il malcapitato autore. Nel processo al Tribunale militare di Bologna, le frasi più gravi dell’articolo imputato al segretario della Federazione socialista Armaroli erano le seguenti: “La storia italiana, eccetto il periodo fascista, non ha mai registrato un governo tanto servile ed incapace come l’attuale”; “Ciò che fa questo governo e ciò che si propone non ci trova sorpresi; il nostro partito lo ha sempre detto: questo è il governo della rissa, che cammina sulla via dell’odio... tramutando il Paese in un campo di battaglia”. Negli altri processi le espressioni erano forse ancora più innocenti.

È evidente che punendo come reato critiche di questa natura non si difendono né la democrazia né la repubblica né le istituzioni costituzionali; semplicemente si tiene fede alla vecchia linea fascista di considerare il governo come al di sopra di ogni critica, e si degrada ancora una volta il cittadino al rango di suddito.

Sarebbe far torto alla magistratura dire che essa non si sia ribellata talvolta a questa applicazione illiberale del Codice fascista. In una lucida nota a una sentenza della Corte d’Appello di Roma, un valoroso magistrato che fu recentemente P.M. al processo dei miliardi, il dott. Giallombardo, scriveva: “Il caso invero investe una materia di estrema delicatezza, resa ancor più vivida dallo stridere di una norma, la cui interpretazione era stata improntata a concetti totalitari, venuta a contatto con le attuali concezioni democratiche basate sul principio della libertà di critica... Con il ripristino delle libertà costituzionali, quali sancite dall’art. 21 della Costituzione, con il ritorno al principio della sovranità popolare che rende il Governo responsabile dei suoi atti di fronte al Paese ed agli organi che lo rappresentano (Parlamento e Stampa), può il giudice continuare ad interpretare la norma facendo ancora riferimento ai concetti sopra esposti, astraendo cioè dalla realtà storica quale è venuta a determinarsi con l’entrata in vigore della nuova Costituzione?... Se non si vuol fare della legge strumento di fazione onde non accada di incriminare anche come vilipendio discorsi e scritti rivolti unicamente al fine di una onesta censura o di una critica obiettiva, deve, a nostro parere, ritornarsi a porre in giusta luce l’elemento intenzionale dato dalla coscienza e volontà di vilipendere l’istituzione come tale...”.

Fortunatamente non è questa voce isolata.

Una sola è pertanto la soluzione possibile per eliminare questa stridente contraddizione: a modifica radicale, in senso finalmente liberale, del nostro codice penale.

LELIO BASSO