Stato di diritto
di Lelio Basso
Ricordo ancora l’applauso pressoché unanime che
salutò all’Assemblea Costituente l’approvazione del primo articolo della
Costituzione: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Forse nessuno dei presenti - neppure quelli fra noi che non erano portati ai
facili ottimismi e sapevano che non basta un articolo di legge per mutare una
realtà politica e sociale - pensava in quel momento che sarebbe riuscito ai
governanti eludere per tanti anni quella disposizione.
La Costituzione aveva previsto in una disposizione
transitoria che entro un anno l’ordinamento giuridico italiano sarebbe stato
interamente uniformato ad essa, sia in virtù dell’abrogazione tacita delle
norme incompatibili, che dell’abrogazione espressa, della revisione o del
coordinamento di tutte le altre norme interessanti l’ordinamento
costituzionale. E avrebbe anche potuto sembrare superfluo il dirlo perché un
ordinamento giuridico deve costituire un tutto organico e indissolubile, in cui
non possono esistere precetti contraddittori: perciò o tutte le norme si
adeguavano alla Costituzione o la Costituzione doveva restare lettera morta.
Ma non erano passati quattro mesi dall’approvazione
della Costituzione che le elezioni del 18 aprile davano alla DC la maggioranza
assoluta alla Camera, facendola arbitra dell’attività legislativa. E la prima
conseguenza fu il sabotaggio della Costituzione: senza assumersi la
responsabilità di una esplicita modifica del testo costituzionale, governo e
maggioranza riuscirono egualmente a sospenderne di fatto l’applicazione,
sottraendosi all’obbligo costituzionale di emanare nuove leggi in sostituzione
dei vecchi testi fascisti, mentre dal canto suo la Cassazione, attraverso
cavillose distinzioni, riusciva a svuotare di qualsiasi contenuto quasi tutti i
precetti costituzionali dichiarandoli di non immediata applicazione.
L’accantonamento della Costituzione - che si
risolveva praticamente in uno dei classici colpi di stato con cui i governi
usavano una volta sospendere le garanzie costituzionali - poté durare tanti
anni anche perché maggioranza e governo avevano sistematicamente sabotato la
entrata in funzione della Corte costituzionale, competente, appunto ad
esercitare sulle leggi il controllo di legittimità costituzionale. Ho già
illustrato altra volta su queste colonne lo sforzo che è stato necessario per
riuscire a far approvare la legge istitutiva al termine della prima
legislatura. Ci vollero ancora quasi tre anni perché dalla legge istitutiva si
passasse all’istituzione effettiva mediante la nomina dei giudici
costituzionali.
Fu necessaria una grande battaglia combattuta non
soltanto in Parlamento, ma sulla stampa, nelle aule di giustizia, nelle
università, e in modo particolare nel paese dalle migliaia e migliaia di cittadini
che, usando dei loro diritti costituzionali, vennero incriminati in base alle
leggi fasciste e posero con il loro atteggiamento ai giudici e all’opinione
pubblica il problema di questo insoluto dissidio fra il contenuto fascista
delle leggi e della prassi governativa e i diritti di libertà sanciti dalla
Costituzione.
A questo dissidio pone ormai termine, in linea
generale, la sentenza della Corte costituzionale, ricca di prezioso contenuto.
Essa afferma innanzi tutto - contro la tesi sostenuta in extremis dal
presidente del Consiglio a mezzo dell’avvocatura di Stato - che tutte le leggi,
anche quelle anteriori alla Costituzione, sono soggette al sindacato di
legittimità costituzionale e possono essere dichiarate illegittime; afferma che
la distinzione fra norme precettive e programmatiche non esclude che anche una
norma programmatica possa determinare l’annullamento di una legge che la
contraddica; dichiara infine che l’art.113 della legge di PS, in base al quale
centinaia e forse migliaia di condanne sono state pronunciate in questi anni, è
in contrasto con l’art.21 della Costituzione e pertanto va dichiarato
illegittimo ed annullato.
È superfluo sottolineare la immensa importanza di
questo principio, con il quale la Corte costituzionale, sotto la guida
illuminata del presidente De Nicola, spalanca decisamente le porte alla
creazione di uno stato di diritto anche in Italia. È interessante a questo
proposito rilevare come la Corte abbia colto proprio la essenza del contrasto
fra Costituzione e legge di PS nel fatto che mentre secondo la legge di PS la
regola è la discrezionalità dell’autorità e i cittadini possono agire
(riunirsi, manifestare il proprio pensiero stabilire la propria residenza,
espatriare, ecc.) solo dopo aver ottenuto licenza, autorizzazione o concessione
dalla polizia, cioè ad arbitrio di questa, secondo la Costituzione invece la
regola è il diritto dei cittadini di riunirsi, di manifestare il proprio
pensiero, di muoversi all’interno o espatriare, di stabilire la propria
residenza, ecc. e solo eccezionalmente senza alcuna discrezionalità (bensì per
i gravi e comprovati motivi che la Costituzione espressamente prevede)
l’autorità può intervenire a regolare e limitare questi diritti.
Questa disciplina costituzionale - che capovolge il
criterio su cui si basavano sinora i rapporti fra cittadini e pubblica autorità
- dovrà ora essere introdotta in tutta la legislazione italiana. L’opera di
costruzione dello stato democratico dovrà cioè essere sistematicamente
proseguita, una opera di cui la Costituzione repubblicana avrà rappresentato,
anziché il coronamento, soltanto il punto di partenza.