i testi
Stato

Stato di diritto

di Lelio Basso

Ricordo ancora l’applauso pressoché unanime che salutò all’Assemblea Costituente l’approvazione del primo articolo della Costituzione: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Forse nessuno dei presenti - neppure quelli fra noi che non erano portati ai facili ottimismi e sapevano che non basta un articolo di legge per mutare una realtà politica e sociale - pensava in quel momento che sarebbe riuscito ai governanti eludere per tanti anni quella disposizione.

La Costituzione aveva previsto in una disposizione transitoria che entro un anno l’ordinamento giuridico italiano sarebbe stato interamente uniformato ad essa, sia in virtù dell’abrogazione tacita delle norme incompatibili, che dell’abrogazione espressa, della revisione o del coordinamento di tutte le altre norme interessanti l’ordinamento costituzionale. E avrebbe anche potuto sembrare superfluo il dirlo perché un ordinamento giuridico deve costituire un tutto organico e indissolubile, in cui non possono esistere precetti contraddittori: perciò o tutte le norme si adeguavano alla Costituzione o la Costituzione doveva restare lettera morta.

Ma non erano passati quattro mesi dall’approvazione della Costituzione che le elezioni del 18 aprile davano alla DC la maggioranza assoluta alla Camera, facendola arbitra dell’attività legislativa. E la prima conseguenza fu il sabotaggio della Costituzione: senza assumersi la responsabilità di una esplicita modifica del testo costituzionale, governo e maggioranza riuscirono egualmente a sospenderne di fatto l’applicazione, sottraendosi all’obbligo costituzionale di emanare nuove leggi in sostituzione dei vecchi testi fascisti, mentre dal canto suo la Cassazione, attraverso cavillose distinzioni, riusciva a svuotare di qualsiasi contenuto quasi tutti i precetti costituzionali dichiarandoli di non immediata applicazione.

L’accantonamento della Costituzione - che si risolveva praticamente in uno dei classici colpi di stato con cui i governi usavano una volta sospendere le garanzie costituzionali - poté durare tanti anni anche perché maggioranza e governo avevano sistematicamente sabotato la entrata in funzione della Corte costituzionale, competente, appunto ad esercitare sulle leggi il controllo di legittimità costituzionale. Ho già illustrato altra volta su queste colonne lo sforzo che è stato necessario per riuscire a far approvare la legge istitutiva al termine della prima legislatura. Ci vollero ancora quasi tre anni perché dalla legge istitutiva si passasse all’istituzione effettiva mediante la nomina dei giudici costituzionali.

Fu necessaria una grande battaglia combattuta non soltanto in Parlamento, ma sulla stampa, nelle aule di giustizia, nelle università, e in modo particolare nel paese dalle migliaia e migliaia di cittadini che, usando dei loro diritti costituzionali, vennero incriminati in base alle leggi fasciste e posero con il loro atteggiamento ai giudici e all’opinione pubblica il problema di questo insoluto dissidio fra il contenuto fascista delle leggi e della prassi governativa e i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.

A questo dissidio pone ormai termine, in linea generale, la sentenza della Corte costituzionale, ricca di prezioso contenuto. Essa afferma innanzi tutto - contro la tesi sostenuta in extremis dal presidente del Consiglio a mezzo dell’avvocatura di Stato - che tutte le leggi, anche quelle anteriori alla Costituzione, sono soggette al sindacato di legittimità costituzionale e possono essere dichiarate illegittime; afferma che la distinzione fra norme precettive e programmatiche non esclude che anche una norma programmatica possa determinare l’annullamento di una legge che la contraddica; dichiara infine che l’art.113 della legge di PS, in base al quale centinaia e forse migliaia di condanne sono state pronunciate in questi anni, è in contrasto con l’art.21 della Costituzione e pertanto va dichiarato illegittimo ed annullato.

È superfluo sottolineare la immensa importanza di questo principio, con il quale la Corte costituzionale, sotto la guida illuminata del presidente De Nicola, spalanca decisamente le porte alla creazione di uno stato di diritto anche in Italia. È interessante a questo proposito rilevare come la Corte abbia colto proprio la essenza del contrasto fra Costituzione e legge di PS nel fatto che mentre secondo la legge di PS la regola è la discrezionalità dell’autorità e i cittadini possono agire (riunirsi, manifestare il proprio pensiero stabilire la propria residenza, espatriare, ecc.) solo dopo aver ottenuto licenza, autorizzazione o concessione dalla polizia, cioè ad arbitrio di questa, secondo la Costituzione invece la regola è il diritto dei cittadini di riunirsi, di manifestare il proprio pensiero, di muoversi all’interno o espatriare, di stabilire la propria residenza, ecc. e solo eccezionalmente senza alcuna discrezionalità (bensì per i gravi e comprovati motivi che la Costituzione espressamente prevede) l’autorità può intervenire a regolare e limitare questi diritti.

Questa disciplina costituzionale - che capovolge il criterio su cui si basavano sinora i rapporti fra cittadini e pubblica autorità - dovrà ora essere introdotta in tutta la legislazione italiana. L’opera di costruzione dello stato democratico dovrà cioè essere sistematicamente proseguita, una opera di cui la Costituzione repubblicana avrà rappresentato, anziché il coronamento, soltanto il punto di partenza.