ASSEMBLEA COSTITUENTE
ATTI
DELLA
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
Volume
II
RELAZIONI E PROPOSTE
Dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati
COMMISSIONE PER
LA COSTITUZIONE
I SOTTOCOMMISSIONE
RELAZIONE
del deputato BASSO LELIO
I
PRINCIPI DEI RAPPORTI POLITICI
ART. 1.
La sovranità popolare si esercita attraverso la
elezione degli Organi costituzionali dello Stato, mediante suffragio
universale, libero, segreto, personale ed uguale. Tutti i cittadini concorrono
all’esercizio di questo diritto, tranne coloro che ne sono legalmente privati o
che volontariamente non esercitino un’attività produttiva.
È qui enunciato il principio del diritto
all’elettorato attivo; e poiché per questo mezzo si esercita in concreto la
sovranità popolare, si è preferito dare questa forma alla enunciazione del
diritto politico fondamentale dei cittadini, escludendosi così ogni altro mezzo
di consultazione popolare che il relatore non ritiene opportuno prevedere
ordinariamente, specie nelle condizioni del nostro Paese.
Dei modi di esercizio dell’elettorato si occuperà
la parte organizzativa della Costituzione, e partitamente
per i singoli organi elettivi. Qui si enunciano le condizioni essenziali e
generali di questo diritto, e cioè che il voto sia: universale, dato cioè da
tutti i cittadini; libero, non sottoposto cioè ad alcuna pressione o coazione;
e perciò segreto, non sottoposto ad alcun controllo che potrebbe essere veicolo
di coazione; personale, dato direttamente da ogni cittadino in quanto tale e
per atto proprio; ed uguale, equivalendosi fra loro i voti di tutti i
cittadini. La seconda parte dell’articolo specifica l’universalità del
suffragio, precisando che tutti i cittadini - s’intende perciò in condizioni di
eguaglianza e senza distinzione di sesso né alcuna altra discriminazione
possibile - partecipano egualmente al diritto di voto, con le sole due
eccezioni tassativamente dichiarate. Esse concernono in primo luogo i cittadini
che dal diritto di voto siano esclusi per norma di legge, che li privi
specificatamente dell’esercizio dei diritti politici, ad esempio a seguito di
condanna penale oppure di legale interdizione; in secondo luogo quei cittadini
che non partecipando per atto proprio liberamente voluto all’attività
produttiva della Nazione, non è giusto ne siano considerati parte attiva e
responsabile.
La prima parte definisce l’esercizio concreto della
sovranità popolare e le sue modalità essenziali, ricorrenti in ogni votazione.
La seconda precisa il fondamentale diritto politico di ogni cittadino.
ART. 2.
Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso né
alcuna altra discriminazione possibile, possono accedere alle cariche
pubbliche, salve le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali, a
norma di legge.
Per l’adempimento delle sue funzioni pubbliche, ogni
cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di non essere privato
del suo posto di lavoro.
Questo articolo stabilisce, parallelamente al
diritto universale ed uguale di voto di cui all’articolo precedente, il diritto
di tutti i cittadini di aver accesso in condizioni di uguaglianza a tutte le
cariche pubbliche. È fatta esplicita esclusione di ogni distinzione di sesso e
di ogni altra discriminazione, di qualunque genere essa possa essere. Si è
preferita questa dizione generica e comprensiva, sia perché una specificazione
negativa avrebbe sempre potuto apparire incompleta, sia perché è opportuno che
nemmeno negativamente sia dato ricetto nella Costituzione a criteri
discriminatori che non devono avere alcuna rilevanza giuridica. Si è fatta salva
la eccezione delle incapacità naturali - valide anche in riguardo al sesso - e
legali - cioè derivanti dalla legge - quale l’interdizione o l’incapacità
derivante da condanna - stabilendo peraltro che così le une come le altre
abbiano vigore esclusivamente a norma di legge, e cioè in presenza di una
specifica disposizione di legge, non mai per determinazione dell’autorità
amministrativa.
La seconda parte dell’articolo con disposizione
generale atta a garantire l’esercizio concreto di ogni diritto politico, stabilisce
le condizioni per le quali ogni cittadino, anche vincolato da rapporti di
lavoro cui non possa rinunciare per la sua esistenza, sia posto effettivamente
in grado di esercitare i suoi diritti e le cariche pubbliche che gli siano
affidate. Per questa norma costituzionale, gli è garantito il tempo libero per
esercitare il diritto di voto, e gli è assicurato - così come fu disposto per i
richiamati alle armi - di ritrovare il suo posto di lavoro quando sia cessato
l’ufficio pubblico cui sia stato chiamato: disposizioni queste note già alla
Costituzione di Weimar, e necessarie perché i diritti politici non siano resi
vani per la più larga parte della popolazione.
ART. 3.
Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi
liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere
alla determinazione della politica del Paese.
ART. 4.
Ai partiti politici, che nelle votazioni pubbliche
abbiano raccolto non meno di cinquecentomila voti, sono riconosciute, sino a
nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa
Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa, e di altre leggi.
Questi due articoli stabiliscono lo status giuridico, di rilevanza
costituzionale, dei partiti politici riconosciuti. Nel primo è definito il
diritto di associazione in partito politico. La specificazione del diritto “di
organizzarsi liberamente e democraticamente”, mentre col primo avverbio ne
stabilisce la libertà, col secondo precisa che possono essere riconosciuti solo
quei partiti che abbiano natura e struttura democratica. Infine la
determinazione dello scopo distingue i partiti politici dalle altre
associazioni ordinarie.
A quei partiti politici, il cui concetto è definito
dal primo articolo, i quali si trovino anche nella ulteriore condizione di aver
riportato non meno di cinquecentomila voti nelle votazioni politiche, è
attribuito dal secondo articolo un particolare status. Per votazioni politiche, si intendono le più recenti che
successivamente abbiano avuto luogo. Alle successive votazioni, il
riconoscimento sarà confermato, revocato o attribuito, a seconda della nuova
distribuzione dei voti. Si è preferito fondare l’attribuzione del particolare
status costituzionale dei partiti su questo esclusivo criterio, adottato negli
Stati Uniti d’America, per evitare altre forme (ad esempio numero degli
iscritti, estensione, finalità) che potrebbero esporre a pericolose ingerenze o
ad arbitrarie interpretazioni. Il puro criterio elettorale non dubbio e
accertabile senza alcuna difficoltà né incertezza, offre un mezzo non
controvertibile di valutare gli organismi politici di maggiore importanza. A
questi possono essere affidate funzioni di notevole utilità: così in
particolare per l’iniziativa delle modifiche della Costituzione che si vogliono
sottoporre al Parlamento, per le azioni a tutela dei diritti civili e politici
raffigurandosi in nuove forme specifiche il tradizionale e decaduto istituto
dell’azione popolare, per i controlli sulla pubblica espressione del pensiero,
a mezzo della stampa e della radio, per il controllo e la partecipazione al
procedimento elettorale, e così via. Non potendosi fare in un articolo
costituzionale un elenco completo delle attribuzioni affidate ai partiti così
riconosciuti, si è preferito il rinvio alla legge, specificandosi tuttavia i
casi più notevoli e sin d’ora determinabili delle leggi elettorali e sulla
stampa, e della Costituzione, che dei partiti riconosciuti potrà appunto fare
menzione nella parte relativa alle modifiche costituzionali e in quelle delle
garanzie dei diritti e della Costituzione stessa.
ART. 5.
Chiunque, cittadino o straniero, ritenga di aver
subito un abuso da parte dei pubblici poteri della Repubblica, può portarne
reclamo innanzi al Parlamento. Al Parlamento può pure essere rivolta petizione
da ogni cittadino, per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni
necessità.
Il Parlamento provvede a norma del proprio
regolamento interno.
Si regola qui, nei suoi diversi aspetti, il
cosiddetto diritto di petizione. Per ciò che concerne la denuncia ai
rappresentanti della Nazione di abusi commessi da Organi dello Stato, sembra
che sia significativa e approvabile l’estensione di questo diritto a chiunque
abbia avuto coi pubblici poteri del nostro Paese rapporti dei quali ritenga di
potersi dolere, sia che trattisi di cittadino o di straniero.
Al solo cittadino va invece riconosciuto il
tradizionale diritto di petizione, che abbia per contenuto una proposta
legislativa o una comunicazione di situazioni di comune interesse, che si
vogliano portare innanzi al Parlamento. Quanto a modi nei quali è dato seguito
alle petizioni, non è parso che se ne debba far oggetto di norma
costituzionale. Ogni vaglia dev’essere rimessa ad organi del Parlamento
medesimo, ché altrimenti il diritto in esame sarebbe frustrato. Ciò è implicito
nel rimettere al suo regolamento interno le modalità procedurali. In pratica il
Parlamento provvederà con l’esame preliminare di una sua Commissione; ed è
quindi sua materia regolamentare stabilire le disposizioni concrete.
ART. 6.
Tutti. i cittadini sono tenuti alle prestazioni
personali allo Stato, per servizio militare o di lavoro.
I cittadini e tutti coloro che producono,
scambiano, consumano beni nel territorio della Repubblica e comunque
partecipano alla vita della società nazionale, sono tenuti alle prestazioni
patrimoniali, per corresponsione di tributi personali e reali, in rapporto alla
loro capacità contributiva.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non per legge.
Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni
personali allo Stato - o agli enti locali nei quali lo Stato è organizzato -
che siano stabilite dalla legge. Alle prestazioni patrimoniali sono tenuti
altresì, secondo diritto e ragione, gli stranieri che partecipino alla vita del
Paese con loro mezzi, ivi comunque posseduti o prodotti o scambiati o
consumati. Con queste norme tradizionali, obbligo delle prestazioni e legalità
del vincolo sembra giusto specificare, a presidio dei principio di uguaglianza,
che le prestazioni patrimoniali abbiano ad essere stabilite in rapporto con la
capacità contributiva di ciascuna persona o ente.
ART. 7.
Nessuna prestazione o servizio dello Stato può
determinare situazioni di ingiustificato privilegio di fatto a beneficio di
singoli o di categorie di cittadini.
Con questa norma si contribuisce all’attuazione
dell’uguaglianza nella Repubblica. È necessario perciò che, come le prestazioni
dei cittadini allo Stato sono improntate all’uguaglianza e all’uguale
sacrificio contributivo, così le prestazioni e i servizi dello Stato non
abbiano a creare situazioni di privilegio a favore di singoli o di gruppi di
beneficiati. La norma evidentemente non esclude provvedimenti particolari che
siano ispirati da particolari necessità cui, urga provvedere, ma tende ad evitare
che dallo Stato si vengano a creare situazioni di favore destituite di ogni
legittima giustificazione, e quindi situazioni di diseguaglianza sostanziale.