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COSTITUZIONE

COSTITUZIONE
E PATTI LATERANENSI

Anche questa volta i colleghi democratico-cristiani hanno perduto una buona occasione per dar prova della loro sincera volontà di collaborare con i partiti democratici alla preparazione di una carta costituzionale che non sia strumento di parte, approvata da una debole e occasionale maggioranza ma rappresenti invece la volontà dell’immensa maggioranza del popolo.

Erano in discussione i rapporti fra Stato e Chiesa e da nessuna parte si erano fatte proposte che potessero comunque costituire una pur lontana minaccia alla pace religiosa. Non può del resto esservi dubbio per alcuno che né socialisti né comunisti hanno alcuna intenzione di riaprire delle polemiche superate dal tempo, e tanto meno di risollevare la questione romana o di turbare in qualsiasi modo la pace religiosa.

Ma si direbbe che i democristiani fanno ogni sforzo per risuscitare in Italia un anticlericalismo che era fortunatamente scomparso, e che forse essi pensano di poter agitare come spauracchio elettorale. Non altrimenti si spiegherebbe l’ostinazione con la quale essi hanno rifiutato tutte le formule assolutamente tranquillanti che erano state loro offerte per raggiungere un accordo e hanno preteso, con la complicità di qualche “neo-liberale” di trasfondere integralmente nella nuova carta costituzionale i patti lateranensi, Trattato e Concordato.

Gli argomenti da essi addotti erano sostanzialmente due: uno di principio, e cioè la necessità di impedire il ritorno a vecchi sistemi giurisdizionalistici, vale a dire di ingerenza dello Stato negli affari interni della Chiesa; l’altro che il Trattato e il Concordato avevano un significato storico di tale portata che meritavano questa solenne riaffermazione. Al primo punto rispondeva già il primo comma dell’articolo che era stato approvato e che proclamava precisamente la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa nella sfera della rispettiva competenza, oltre che il capoverso proposto da Togliatti, ed accettato da tutte le sinistre, secondo cui i rapporti fra Stato e Chiesa avrebbero dovuto essere definiti in termini concordatari, il che significava chiaramente che avrebbero dovuto essere regolati di comune accordo fra i due poteri, e quindi in guisa tale da escludere indebite ingerenze dell’uno nella sfera dell’altro.

Quanto alla seconda argomentazione, essa poggiava su un equivoco. Nessuno vuole qui contestare che la definizione della questione romana sia un avvenimento storico di grande portata e che la pace religiosa sia per l’Italia un bene indiscutibile. Nessuno contestava neppure che i principi fondamentali su cui poggia questa pace potessero essere trasfusi nella Costituzione.

Ma si nega qui e si contesta che il Trattato e il Concordato, così come sono stati stipulati dallo Stato fascista, interpretino in ogni loro dettaglio la coscienza giuridica civile e morale del popolo italiano, a tal segno da poter essere integralmente trasfusi nella prima Costituzione democratica d’Italia; si afferma al contrario che essi contengono talune affermazioni e statuizioni le quali contrastano nel modo più stridente coi principi fondamentali proclamati nella stessa Costituzione in corso di elaborazione.

E valga il vero.

L’art. 1 del Trattato dice: “L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato”. Ora non v’è dubbio che religione ufficiale dello Stato significa Stato confessionale, il che viola il principio della reciproca indipendenza di Stato e Chiesa; e significa altresì una condizione di privilegio fatta ad una religione, il che viola il principio dell’eguale trattamento dei cittadini. Tutta la tradizione del nostro Risorgimento, tutta l’elaborazione della nostra scienza giuridica, tutta la nostra prassi di governo dal 1848 in avanti furono dirette infatti a superare questo principio di una religione ufficiale.

Più grave ancora, sul piano morale e giuridico, è l’art. 5 del Concordato, il cui ultimo capoverso dice che “i sacerdoti apostati o irretiti di censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico”. È evidente come anche qui siano calpestati nel modo più potente le norme sull’eguaglianza dei cittadini, consacrata dalla stessa Sottocommissione con una formula recisa che non dovrebbe lasciar luogo a dubbi, mentre poi qui si stabilisce una diseguaglianza effettiva circa la possibilità di accedere a determinate cariche fondata su motivi di convincimento religioso (apostasia). E si viola del pari il principio dell’indipendenza dello Stato in quanto lo si obbliga ad escludere determinate persone da determinati impieghi in virtù di decisioni dell’autorità ecclesiastica (censura).

Analoghe considerazioni potrebbero farsi a proposito dell’art. 38 del Concordato, per cui “l’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricavata dalla tradizione cattolica”, e che pure crea una condizione di disparità a beneficio della religione cattolica e a danno delle altre confessioni, e crea un ingiustificato privilegio per gli alunni cattolici che hanno diritto ad ottenere l’insegnamento religioso a spese dello Stato, mentre non lo possono ottenere gli alunni protestanti od ebrei. Senza contare l’inopportunità politica di avere nella Costituzione un siffatta presa di posizione, che pone automaticamente contro la costituzione tutti quei cittadini italiani che, per essere acattolici, non possono naturalmente considerare l’insegnamento cattolico come il “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica”.

Allora, ci si domanderà da parte democristiana, voi volete denunciare gli accordi lateranensi, volete riaprire la questione romana? Nulla di tutto questo. Gli strumenti internazionali non sono eterni, e la revisione e l’aggiornamento di essi, quando siano fatti di comune accordo fra le parti contraenti, contribuiscono ad evitare attriti e a migliorare i rapporti fra le parti stesse. Ebbene, noi crediamo che questi accordi possano e debbano, di comune accordo fra la Repubblica democratica italiana e la Chiesa cattolica, essere riveduti e aggiornati. Crediamo - e lo abbiamo affermato in sede di Sottocommissione - che ciò gioverebbe al prestigio stesso della Chiesa, la quale dovrebbe preferire un atto liberamente stipulato con un governo democratico, interprete della volontà del popolo, piuttosto che mantenere in vita un documento che porta diversi segni del clima fascista in cui è nato; e la Chiesa dovrebbe comprendere che, proprio così facendo, essa spezzerebbe qualunque arma nelle mani di chi per avventura sognasse di turbare nuovamente i rapporti fra l’Italia e il Vaticano.

I cattolici francesi del M.R.P. non hanno avuto paura di approvare una Costituzione che definisce “laica” la repubblica francese, e, almeno in questo, han dato prova di un’intelligente aderenza ai principi dì una moderna democrazia. I democratici cristiani italiani, pretendendo di inserire nella Costituzione i patti lateranensi nella loro integrità, hanno fatto, almeno in questo, precisamente il contrario.

Lelio Basso