i testi
TRADIMENTO

TRADIMENTO
della Costituzione

In mezzo alle burrascose vicende parlamentari degli scorsi giorni e ai preannunci di crisi per il prossimo aprile, è passata quasi inosservata per l’opinione pubblica una delle più gravi offese che siano state sino ad oggi perpetrate ai danni della Carta Costituzionale, e cioè la limitazione del diritto di “referendum” sancito dalla Costituzione stessa. Credo che sia questo anzi l’esempio più classico che si può fino ad oggi citare del modo come una legge di attuazione di una disposizione costituzionale in realtà miri a sopprimere o a limitare grandemente l’applicazione della disposizione stessa.

È noto come maggioranza e Governo abbiano fino ad oggi resistito all’emanazione delle principali leggi di attuazione della Costituzione: l’ordinamento regionale, la Corte Costituzionale, il “referendum”, l’indipendenza della Magistratura sono ancora tutte di là da venire, così come è di là da venire la soppressione delle norme della legge di P.S. e del Codice Penale in contrasto con la Costituzione. Ogni volta che, con estrema fatica e superando ogni sorta di resistenze, si riesce a far approvare una di queste leggi in un ramo del Parlamento, si può essere certi che nell’altro ramo la legge s’insabbierà un’altra volta, oppure sarà modificata in modo da dover ritornare al punto di partenza. Così è accaduto alla Corte Costituzionale, approvata dal Senato e poi modificata dalla Camera; così ad una legge modificatrice delle norme di P.S. approvata dal Senato e insabbiata alla Camera, e così potrebbe ancora accadere a questa legge del “referendum”, approvata alla Camera a due anni e mezzo dalla sua presentazione.

Fu infatti per l’iniziativa parlamentare di un gruppo di deputati socialisti che nell’ottobre 1948 una proposta di legge per l’istituzione del “referendum” fu presentata alla Camera, ma la Commissione che avrebbe dovuto esaminarla la tenne in sospeso fino a che il Governo non ebbe alcuni mesi dopo presentato un suo progetto. Tuttavia neppure questo progetto parve dare garanzie sufficienti alla Democrazia Cristiana, sicché la maggioranza della Camera impiegò, altri due anni per elaborare e far approvare il nuovo progetto che è stato votato giovedì. Il punto fondamentale che distingue questo nuovo testo dalla proposta socialista e dal progetto governativo sta nella radicale limitazione del diritto di “referendum” che pure l’art. 75 della Costituzione aveva istituito senza limitazioni. “È indetto ‘referendum’ popolare - dice l’articolo della Costituzione - per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il ‘referendum’ per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Il senso dell’articolo è di una chiarezza cristallina: di ogni legge, salve le eccezioni indicate, si può chiedere l’abrogazione totale o parziale, attraverso un “referendum” popolare, purché la richiesta sia fatta dal prescritto numero di elettori o di Consigli regionali. Il testo ora approvato alla Camera ha invece stabilito che non possano effettuarsi contemporaneamente più di due “referendum”, e che nessun “referendum” possa aver luogo se non siano trascorsi almeno sei mesi dal precedente, il che significa che al massimo si potrà votare solo su quattro leggi all’anno da parte del popolo. Quando si pensi che ogni anno il Parlamento approva centinaia e centinaia di leggi, e che solo su quattro al massimo potrà votarsi annualmente per “referendum”, appare chiaro che l’istituto del “referendum”, nel passare dalla Costituzione alla legge cosiddetta di attuazione, è stato quasi completamente svuotato di contenuto.

Per giustificare questa mostruosa disposizione, il relatore se ne è uscito con la disinvolta teoria che la legge doveva stabilire le modalità di attuazione, e che questa disposizione restrittiva rientrava appunto fra le modalità di attuazione, laddove è evidente che si tratta in realtà di una modalità di… non attuazione. Con altrettanta disinvoltura il Ministro, dimenticando che il progetto ministeriale non conteneva affatto queste limitazioni, ha detto che nel nostro sistema costituzionale il “referendum” deve essere inteso come un istituto di carattere straordinario e che come tale deve quindi essere applicato. Nella realtà giuridica e politica della nostra Costituzione, le cose stanno in maniera ben diversa: la nostra Costituzione infatti, contrariamente a quel che avviene nei regimi parlamentari classici, ha espressamente sancito il principio che la maggioranza parlamentare non è onnipotente. Sulle leggi da essa approvate esiste infatti, secondo la Costituzione, un sindacato di costituzionalità, attraverso il ricorso alla Corte Costituzionale, e un sindacato di merito, attraverso il ricorso al “referendum” popolare. Si tratta, come ognun vede, di un principio fondamentale, che non può essere ridotto a “mezzo straordinario”, o limitato a due o tre casi all’anno, senza falsare completamente e annullare praticamente la lettera e lo spirito della nostra Costituzione, perché in questa forma la quasi totalità delle leggi approvate sfugge al sindacato diretto del corpo elettorale. Se poi si faccia l’ipotesi, tutt’altro che assurda, che la maggioranza stessa organizzi alcuni “referendum” su leggi insignificanti, si vedrà come questa limitazione numerica corra rischio di diventare un’abolizione di fatto dell’istituto.

Siamo qui in presenza di un esempio di che cosa significhi per il regime democristiano “attuazione” della Costituzione. C’è da stupire allora per la resistenza del Governo all’abolizione dei Prefetti in Sicilia, espressamente sancita dallo Statuto regionale, e c’è da sperare qualche cosa di buono, da quella che sarà l’“attuazione” dell’art. 39 sul diritto di sciopero secondo l’on. Marazza? Il fatto evidente è che passando dalla Costituzione alla sua pratica applicazione l’attuale maggioranza tende in realtà a trasformare la Costituzione stessa, a sostituire cioè alla Carta approvata dall’Assemblea Costituente una nuova costituzione confacente al regime che si vuole introdurre.

C’è naturalmente in questo una logica di classe. Nel suo studio su “Le lotte di classe in Francia”, a proposito di un analogo processo involutivo, Marx osserva come il rispetto della Costituzione emanata nel 1848 all’indomani della Rivoluzione, fosse divenuto impossibile per Bonaparte eletto Presidente nel dicembre di quell’anno e, per l’Assemblea Nazionale Legislativa eletta nel maggio 1849 in base ad un diverso rapporto idi forze. Noi potremmo fare analoghe considerazioni. La maggioranza del 18 aprile 1948, eletta con i ben noti metodi di ricatto e di violenza morale, è nei suoi gruppi dirigenti l’espressione di interessi di classe che sono inconciliabili con la Costituzione repubblicana elaborata dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 in una ben diversa atmosfera politica. La Costituzione ebbe un largo consenso popolare appunto perché interpretava, almeno in parte, l’ansia di rinnovamento che aveva animato la Resistenza; proprio per questa ragione la restaurazione delle vecchie forze reazionarie del grande capitale non può avvenire se non calpestando la Costituzione. E il Governo, che si sforza di realizzare nuovamente, sotto l’egida americana, l’assoluto dominio del capitale monopolistico, è, se mi è permesso il bisticcio, “costituzionalmente” incapace di attuare la Costituzione repubblicana.

I democratici di buona fede non hanno molto tempo ancora per aprire gli occhi e per fare la loro scelta fra la Costituzione repubblicana e la Costituzione democristiana.

L.B.