TRADIMENTO
della Costituzione
In mezzo alle burrascose vicende parlamentari degli
scorsi giorni e ai preannunci di crisi per il prossimo aprile, è passata quasi
inosservata per l’opinione pubblica una delle più gravi offese che siano state
sino ad oggi perpetrate ai danni della Carta Costituzionale, e cioè la
limitazione del diritto di “referendum” sancito dalla Costituzione stessa.
Credo che sia questo anzi l’esempio più classico che si può fino ad oggi citare
del modo come una legge di attuazione di una disposizione costituzionale in
realtà miri a sopprimere o a limitare grandemente l’applicazione della
disposizione stessa.
È noto come maggioranza e Governo abbiano fino ad
oggi resistito all’emanazione delle principali leggi di attuazione della
Costituzione: l’ordinamento regionale, la Corte Costituzionale, il
“referendum”, l’indipendenza della Magistratura sono ancora tutte di là da
venire, così come è di là da venire la soppressione delle norme della legge di
P.S. e del Codice Penale in contrasto con la Costituzione. Ogni volta che, con
estrema fatica e superando ogni sorta di resistenze, si riesce a far approvare
una di queste leggi in un ramo del Parlamento, si può essere certi che
nell’altro ramo la legge s’insabbierà un’altra volta, oppure sarà modificata in
modo da dover ritornare al punto di partenza. Così è accaduto alla Corte
Costituzionale, approvata dal Senato e poi modificata dalla Camera; così ad una
legge modificatrice delle norme di P.S. approvata dal Senato e insabbiata alla
Camera, e così potrebbe ancora accadere a questa legge del “referendum”,
approvata alla Camera a due anni e mezzo dalla sua presentazione.
Fu infatti per l’iniziativa parlamentare di un
gruppo di deputati socialisti che nell’ottobre 1948 una proposta di legge per
l’istituzione del “referendum” fu presentata alla Camera, ma la Commissione che
avrebbe dovuto esaminarla la tenne in sospeso fino a che il Governo non ebbe
alcuni mesi dopo presentato un suo progetto. Tuttavia neppure questo progetto
parve dare garanzie sufficienti alla Democrazia Cristiana, sicché la
maggioranza della Camera impiegò, altri due anni per elaborare e far approvare
il nuovo progetto che è stato votato giovedì. Il punto fondamentale che
distingue questo nuovo testo dalla proposta socialista e dal progetto
governativo sta nella radicale limitazione del diritto di “referendum” che pure
l’art. 75 della Costituzione aveva istituito senza limitazioni. “È indetto
‘referendum’ popolare - dice l’articolo della Costituzione - per deliberare
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il ‘referendum’ per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Il senso
dell’articolo è di una chiarezza cristallina: di ogni legge, salve le eccezioni
indicate, si può chiedere l’abrogazione totale o parziale, attraverso un
“referendum” popolare, purché la richiesta sia fatta dal prescritto numero di
elettori o di Consigli regionali. Il testo ora approvato alla Camera ha invece
stabilito che non possano effettuarsi contemporaneamente più di due
“referendum”, e che nessun “referendum” possa aver luogo se non siano trascorsi
almeno sei mesi dal precedente, il che significa che al massimo si potrà votare
solo su quattro leggi all’anno da parte del popolo. Quando si pensi che ogni
anno il Parlamento approva centinaia e centinaia di leggi, e che solo su
quattro al massimo potrà votarsi annualmente per “referendum”, appare chiaro
che l’istituto del “referendum”, nel passare dalla Costituzione alla legge
cosiddetta di attuazione, è stato quasi completamente svuotato di contenuto.
Per giustificare questa mostruosa disposizione, il
relatore se ne è uscito con la disinvolta teoria che la legge doveva stabilire
le modalità di attuazione, e che questa disposizione restrittiva rientrava
appunto fra le modalità di attuazione, laddove è evidente che si tratta in
realtà di una modalità di… non attuazione. Con altrettanta disinvoltura il
Ministro, dimenticando che il progetto ministeriale non conteneva affatto
queste limitazioni, ha detto che nel nostro sistema costituzionale il
“referendum” deve essere inteso come un istituto di carattere straordinario e
che come tale deve quindi essere applicato. Nella realtà giuridica e politica
della nostra Costituzione, le cose stanno in maniera ben diversa: la nostra
Costituzione infatti, contrariamente a quel che avviene nei regimi parlamentari
classici, ha espressamente sancito il principio che la maggioranza parlamentare
non è onnipotente. Sulle leggi da essa approvate esiste infatti, secondo la
Costituzione, un sindacato di costituzionalità, attraverso il ricorso alla
Corte Costituzionale, e un sindacato di merito, attraverso il ricorso al
“referendum” popolare. Si tratta, come ognun vede, di un principio
fondamentale, che non può essere ridotto a “mezzo straordinario”, o limitato a
due o tre casi all’anno, senza falsare completamente e annullare praticamente
la lettera e lo spirito della nostra Costituzione, perché in questa forma la
quasi totalità delle leggi approvate sfugge al sindacato diretto del corpo
elettorale. Se poi si faccia l’ipotesi, tutt’altro che assurda, che la
maggioranza stessa organizzi alcuni “referendum” su leggi insignificanti, si
vedrà come questa limitazione numerica corra rischio di diventare un’abolizione
di fatto dell’istituto.
Siamo qui in presenza di un esempio di che cosa
significhi per il regime democristiano “attuazione” della Costituzione. C’è da
stupire allora per la resistenza del Governo all’abolizione dei Prefetti in
Sicilia, espressamente sancita dallo Statuto regionale, e c’è da sperare
qualche cosa di buono, da quella che sarà l’“attuazione” dell’art. 39 sul
diritto di sciopero secondo l’on. Marazza? Il fatto
evidente è che passando dalla Costituzione alla sua pratica applicazione
l’attuale maggioranza tende in realtà a trasformare la Costituzione stessa, a
sostituire cioè alla Carta approvata dall’Assemblea Costituente una nuova
costituzione confacente al regime che si vuole introdurre.
C’è naturalmente in questo una logica di classe. Nel
suo studio su “Le lotte di classe in Francia”, a proposito di un analogo
processo involutivo, Marx osserva come il rispetto della Costituzione emanata nel
1848 all’indomani della Rivoluzione, fosse divenuto impossibile per Bonaparte eletto Presidente nel dicembre di quell’anno e,
per l’Assemblea Nazionale Legislativa eletta nel maggio 1849 in base ad un
diverso rapporto idi forze. Noi potremmo fare analoghe considerazioni. La
maggioranza del 18 aprile 1948, eletta con i ben noti metodi di ricatto e di
violenza morale, è nei suoi gruppi dirigenti l’espressione di interessi di
classe che sono inconciliabili con la Costituzione repubblicana elaborata dall’Assemblea
Costituente eletta il 2 giugno 1946 in una ben diversa atmosfera politica. La
Costituzione ebbe un largo consenso popolare appunto perché interpretava,
almeno in parte, l’ansia di rinnovamento che aveva animato la Resistenza;
proprio per questa ragione la restaurazione delle vecchie forze reazionarie del
grande capitale non può avvenire se non calpestando la Costituzione. E il
Governo, che si sforza di realizzare nuovamente, sotto l’egida americana,
l’assoluto dominio del capitale monopolistico, è, se mi è permesso il
bisticcio, “costituzionalmente” incapace di attuare la Costituzione
repubblicana.
I democratici di buona fede non hanno molto tempo
ancora per aprire gli occhi e per fare la loro scelta fra la Costituzione
repubblicana e la Costituzione democristiana.
L.B.