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Uno strumento del fascismo

Uno strumento del fascismo

La magistratura francese non ha riconosciuto ai tribunali militari il diritto di pronunciarsi sui reati di stampa: in Italia è stata seguita la via contraria

di Lelio Basso

Due anni fa, all’indomani dell’arresto di Renzi e Aristarco, quasi unanime fu la protesta della stampa italiana contro l’intervento dell’autorità giudiziaria militare in un reato di stampa commesso da cittadini non in servizio alle armi.

Su La Stampa del 18 settembre 1953 Mario Ferrara scriveva: “Siamo di fronte, finalmente, al grosso fatto, conseguenza della confusione e del disordine che deriva dalla permanenza della legislazione fascista accanto a quella democratica, e dall’interferire dell’una nell’altra, con una forte tendenza di molti organi dello Stato, nei quali il vecchio spirito fascista è saldamente ancorato, di far prevalere la prima sulla seconda. Il principio dell’unità della giurisdizione se ne va in malora insieme con la libertà della stampa e la libertà dell’arte e d’ogni sua espressione”. E il 26 settembre ribadiva Luigi Salvatorelli: “L’eliminazione di un simile stato di cose, e degli avviamenti sovvertitori del diritto e della libertà che ne scaturiscono, e con essa la reale e completa attuazione dei principi di diritto e di libertà rappresentano l’esigenza più urgente della vita pubblica italiana”.

Della stessa opinione si mostravano anche gli organi dei cosiddetti partiti minori che in quel momento non erano al governo. Scriveva La Giustizia: “Premesso che l’iniziativa di un così massiccio colpo ai diritti dell’opinione dei cittadini e della stampa sembra venire dall’autorità militare, è appena da rilevare - e dovrebbe essere superfluo, se nel nostro Paese la nozione di democrazia fosse qualcosa di più che una convenzione ipocritamente accettata dai più - come sia inconcepibile che un provvedimento di questo genere, che coinvolge valutazioni e conseguenze squisitamente politiche, possa essere stato preso senza l’approvazione di un organo di governo, politicamente responsabile e qualificato”. E aggiungeva l’opinione personale dell’on. Ariosto: “Il fatto è inaudito”. E analogamente la Voce Repubblicana: “L’inaudita misura ci riempie di indignazione, poiché, oltre a ledere la libertà d’ispirazione, prova che nel nostro Paese si è ormai stabilito un clima irresponsabile”.

Persino un giornale economico come Il Globo dedicava ben due articoli a mettere in rilievo l’assurdità e l’antigiuridicità del provvedimento. Unico, o quasi, fra i grandi giornali, il Corriere della Sera mantenne un prudente silenzio, e quel silenzio fu denunciato come scandaloso da Arrigo Benedetti sull’Europeo, talché qualche giorno dopo il giornale milanese fu costretto ad uscire dal suo riserbo con un articolo di Panfilo Gentile, piuttosto anodino, ma che comunque riconosceva - bontà sua - essere “incontroverso che la locuzione ‘Forze armate’ nell’art. 103 della Costituzione non ha la stessa estensione che ha invece nel Codice Penale Militare: non comprende, cioè, anche i militari in congedo”.

Di fronte a uno schieramento così compatto di opinione pubblica, sarebbe stato lecito supporre che il caso non dovesse più ripetersi. E invece si è ripetuto, in forma ancora più grave, due anni dopo: due anni trascorsi senza che la maggioranza parlamentare avesse trovato il tempo di approvare le ben tre proposte di legge presentate tempestivamente da deputati di sinistra e dirette a ristabilire in questo campo la normalità costituzionale. E, quel che è più grave ancora, si e verificato ad opera di un governo della cui maggioranza o addirittura del cui complesso, fanno parte i rappresentanti di quei partiti minori che avevano strillato per la vicenda Aristarco-Renzi, e fra questi rappresentanti anche personalmente quello stesso on. Ariosto che aveva trovato “inaudito” il caso di due anni prima.

Sembra infatti evidente che non si possa addossare all’autorità militare la responsabilità di quanto è accaduto nelle ultime settimane a Bologna. Per quanto aberrante sia l’interpretazione dei testi legislativi che giustifica la competenza della autorità giudiziaria militare, non si può negare che essa abbia ricevuto il conforto dalla Cassazione. (Ricordo che il mio professore di filosofia del diritto, ogni qualvolta sentiva da uno studente una risposta strampalata, osservava tra rassegnato e divertito: “anche questo si trova nei testi”. Purtroppo, in sede di interpretazione della Costituzione, soprattutto in tema di libertà civili e politiche, dobbiamo ormai dire lo stesso delle sentenze della Cassazione).

Ho detto “interpretazione aberrante” non ho bisogno di insistervi, perché tutta la stampa ha già provveduto a chiarire la situazione giuridica. Tuttavia, ripeto, è naturale che i giudici militari, i quali hanno ricevuto una denuncia dalla Questura e debbono provvedere su di essa, si attengono all’interpretazione della legge che ha avuto il sigillo del Supremo Collegio.

Ma perché il procedimento segua il suo corso e si possa giungere all’arresto, sono necessarie speciali autorizzazioni ministeriali. L’autorizzazione è un atto politico rimesso alla prudente discrezionalità del governo, il quale non è mai obbligato a concederla: rifiutarla non significa quindi pronunciarsi sull’esistenza o meno del reato e ribellarsi all’interpretazione della Cassazione, ma più semplicemente affermare che, allo stato, un processo è politicamente inopportuno. Pertanto, se è stato possibile alla Cassazione affermare che, fino ad una nuova definizione legislativa degli “appartenenti alle forze armate” e dei “reati militari”, si devono applicare ancora le norme del CPMP, non è possibile al governo ignorare che la volontà unanime della Costituente e l’opinione pubblica pressoché unanime si sono espresse per l’abrogazione immediata di quella eccezionale norma fascista. E così come un ministro dell’Industria ha avuto la sensibilità di non autorizzare nuove concessioni petrolifere fino alla definitiva approvazione di una legge in discussione davanti al Parlamento, così un altro ministro e il governo, se fossero stati sensibili alle esigenze democratiche, avrebbero dovuto sospendere ogni nuova autorizzazione a procedere fino alla definitiva approvazione della legge sulla competenza dei Tribunali militari voluta dalla Costituzione, e pur essa in discussione davanti al Parlamento.

Quali siano le ragioni che hanno indotto da un lato la maggioranza parlamentare a trascinare per due anni le tre proposte di legge presentate, e dall’altro il governo a continuare a valersi delle norme fasciste, è anche troppo evidente. I tribunali militari sono sempre un’arma nelle mani di governi antidemocratici, i quali peraltro, in tempi passati, vi ricorrevano solo in regime di stato d’assedio, come Crispi nel 1894 in Sicilia o Rudinì nel 1898 a Milano e altrove. La procedura è più sbrigativa, le pene sono maggiori, manca la garanzia dell’appello; infine i giudici, per ripetere l’autorevole giudizio dato dal presidente on. Leone in sede di Assemblea Costituente, “non offrono certo i necessari requisiti di competenza tecnica giuridica”, ciò che rende più ardue le difese e più facili le condanne. Ma soprattutto, mentre i magistrati ordinari sono o dovrebbero essere indipendenti, nessuna garanzia in tal senso assiste il giudice militare, e, di riflesso, chi sia imputato davanti ai tribunali militari. Ancora pochi anni fa in Francia, il ministro della Difesa Ramadier, accusato di aver convocato presso di sé un giudice istruttore militare incaricato di una delicata istruttoria avente larghi riflessi politici, ammise il fatto dichiarando: “Un giudice istruttore militare non è nella stessa situazione di un magistrato civile”.

A quale sorta di arbitri questo sistema possa condurre, lo prova, accanto all’esperienza italiana, quella appunto della nostra vicina e, anche in questo, sorella latina. Un caso clamoroso si verificò in Francia recentemente: Vigne, segretario generale del movimento della pace, incriminato per un suo articolo, fu assolto prima dal tribunale di Beauvais il 20 dicembre 1950, e poi dalla corte di Appello di Amiens il 24 luglio 1951, dopo di che si vide per lo stesso articolo e per lo stesso reato denunciato al Tribunale militare, senza poter invocare il beneficio della cosa giudicata. E, di fronte al Tribunale militare, l’imputazione comportava la pena di morte. Bisogna peraltro riconoscere che l’opinione pubblica e la magistratura ordinaria hanno reagito in Francia con maggior fermezza: in un caso recentissimo, il processo intentato a due giornalisti di France-Observateur per pretesa divulgazione di segreti militari, la Chambre des mises en accusation, conformemente all’unanime voto della stampa, ha negato la competenza del giudice militare e rinviato i due giornalisti di fronte al giudice ordinario.

In Italia la magistratura ordinaria ha seguito la via contraria, e l’opinione pubblica non è stata sinora in grado di imporre al governo il rispetto della Costituzione. Anzi, come dicevo in principio, le cose si sono aggravate, perché mentre Aristarco e Renzi erano stati rinviati a giudizio per il reato di vilipendio alle forze armate, previsto dal CPMP e quindi, secondo una lata interpretazione, configurabile come “reato militare”, alcuni degli attuali arrestati di Bologna sono imputati di “vilipendio al governo”, reato punibile oggi soltanto in base al CP comune, e in nessun caso quindi qualificabile come “reato militare”.

La china è troppo pericolosa perché si possano consentire ulteriori scivolamenti. Ma se l’opinione pubblica, e la stampa così direttamente minacciata - e privata dei suoi giudici naturali - lo vorranno fortemente, il Parlamento non potrà ulteriormente sottrarsi all’applicazione della Costituzione e il governo dovrà rinunciare a servirsi almeno di questo strumento fascista.