La legge e l’inganno
di Lelio Basso
“Quando divenni ministro
dell’Interno, mi resi subito conto che per fare la dittatura in Italia non
occorrono leggi speciali; basta interpretare in un dato modo quelle vigenti”.
Questa dichiarazione, fatta da Scelba a Montanelli e
da costui riferita sul Corriere della Sera del 1° settembre 1949, si può dire
che esprima quella che è stata caratteristica essenziale della politica
scelbiana. Interpretare le leggi sempre in senso antidemocratico, interpretare
ogni vera o presunta ambiguità del testo, ogni vera o presunta lacuna sempre
contro i principi democratici, forzare il senso delle parole, e in pari tempo
richiamare in vita istituti e metodi del passato: questo è stato per anni lo
sforzo assiduo e costante del ministro Scelba e dei suoi collaboratori.
La revisione straordinaria delle
liste elettorali e la cancellazione dei condannati condizionalmente
si inquadra perfettamente in questa prassi di violenza sistematica usata ai
principi e agli istituti della democrazia. L’idea non è originale. Sessant’anni
prima, fra gli strumenti reazionari messi in essere da Crispi, accanto al
domicilio coatto, agli stati d’assedio, allo scioglimento del Partito
socialista, c’era stata anche la revisione delle liste elettorali, condotta naturalmente
con criteri tali da incidere su titoli diversi dal censo (a quell’epoca non
c’era il suffragio universale ed era elettore chi possedeva determinati titoli,
fra cui naturalmente in prima linea il censo), ma da incidere così
profondamente che gli elettori diminuirono di circa un terzo. Crispi tuttavia
aveva disposto questa revisione attraverso un’apposita legge; Scelba ha copiato
l’idea della revisione, ma non ha avuto bisogno di un’apposita legge: ha
semplicemente “interpretato in un dato modo le leggi vigenti”.
Le leggi così interpretate sono il
codice penale del 1931 e la legge elettorale del 1947, che, come ognun vede,
sono in vigore da parecchi anni, e che avevano finora avuto sempre una diversa
interpretazione. Fino a un anno fa, cioè, pur sotto l’impero delle stesse
leggi, coloro che erano stati condannati ma avevano avuto la sospensione
condizionale della pena, erano stati regolarmente iscritti nelle liste
elettorali una volta che il termine di sospensione (cinque anni) fosse
felicemente decorso senza che il condannato avesse commesso altri reati. È vero
che nella legge elettorale del 1947 il felice decorso del termine di
sospensione condizionale non è espressamente indicato come causa che dia
diritto al riacquisto dell’elettorato attivo, mentre sono indicate l’amnistia e
la riabilitazione; ma questa omissione si può spiegare con il fatto che
amnistia e riabilitazione devono essere espressamente dichiarate dal giudice,
laddove il felice decorso del termine di sospensione produce di diritto l’“estinzione
del reato” e pone definitivamente nel nulla la pena principale e le pene
accessorie, fra cui anche la perdita del diritto elettorale.
Non posso qui addentrarmi nelle
sottigliezze giuridiche; basti ricordare che questa fu non solo la prassi, non
solo la costante giurisprudenza, ma altresì l’opinione espressa nel 1950 dal
ministero della Giustizia, e - allora - accettata dal ministero dell’Interno,
il quale con sua circolare del 4 dicembre 1950 espressamente avvertiva: “Per
quanto concerne l’interpretazione dell’ultimo comma dell’articolo in esame, si
comunica che il ministero di Grazia e Giustizia, interpellato circa l’efficacia
discriminante dei benefici di legge, ha espresso il parere che debba essere
ammessa l’esclusione della perdita della qualità di elettore a favore di coloro
che hanno fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, e per
i quali sia decorso favorevolmente il termine di prova fissato dalla legge”.
Ma qualche anno dopo, avendo più a
lungo studiato alla ricerca del cavillo di interpretazione, il ministero degli
Interni mutò avviso, e con nuova circolare 18 gennaio 1955 ai presidenti delle
Commissioni elettorali comunali, dichiarando di attenersi “ad una
interpretazione più aderente allo spirito oltre che alla lettera della norma”,
opinò che si dovesse provvedere alla cancellazione. E così, come una circolare
del ministero della Difesa, attenendosi anch’essa ad una interpretazione di
fresco scoperta di una norma del Codice penale militare, aveva assoggettato
milioni di italiani alla giurisdizione dei tribunali militari, una altra
circolare del ministero dell’Interno dovrebbe privare circa due milioni di
italiani del diritto di voto.
E, si badi: la maggior parte di
costoro sono cittadini la cui condanna risale a molti anni, magari a decenni,
che da allora hanno sempre votato, e che oggi, senza che nessun fatto nuovo sia
intervenuto se non una semplice circolare ministeriale, dovrebbero essere
dichiarati indegni di esercitare il diritto fondamentale dei cittadini. A quali
assurde situazioni si possa arrivare, è illustrato dall’inchiesta di Cesarini.