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La legge e l’inganno

La legge e l’inganno

di Lelio Basso

“Quando divenni ministro dell’Interno, mi resi subito conto che per fare la dittatura in Italia non occorrono leggi speciali; basta interpretare in un dato modo quelle vigenti”. Questa dichiarazione, fatta da Scelba a Montanelli e da costui riferita sul Corriere della Sera del 1° settembre 1949, si può dire che esprima quella che è stata caratteristica essenziale della politica scelbiana. Interpretare le leggi sempre in senso antidemocratico, interpretare ogni vera o presunta ambiguità del testo, ogni vera o presunta lacuna sempre contro i principi democratici, forzare il senso delle parole, e in pari tempo richiamare in vita istituti e metodi del passato: questo è stato per anni lo sforzo assiduo e costante del ministro Scelba e dei suoi collaboratori.

La revisione straordinaria delle liste elettorali e la cancellazione dei condannati condizionalmente si inquadra perfettamente in questa prassi di violenza sistematica usata ai principi e agli istituti della democrazia. L’idea non è originale. Sessant’anni prima, fra gli strumenti reazionari messi in essere da Crispi, accanto al domicilio coatto, agli stati d’assedio, allo scioglimento del Partito socialista, c’era stata anche la revisione delle liste elettorali, condotta naturalmente con criteri tali da incidere su titoli diversi dal censo (a quell’epoca non c’era il suffragio universale ed era elettore chi possedeva determinati titoli, fra cui naturalmente in prima linea il censo), ma da incidere così profondamente che gli elettori diminuirono di circa un terzo. Crispi tuttavia aveva disposto questa revisione attraverso un’apposita legge; Scelba ha copiato l’idea della revisione, ma non ha avuto bisogno di un’apposita legge: ha semplicemente “interpretato in un dato modo le leggi vigenti”.

Le leggi così interpretate sono il codice penale del 1931 e la legge elettorale del 1947, che, come ognun vede, sono in vigore da parecchi anni, e che avevano finora avuto sempre una diversa interpretazione. Fino a un anno fa, cioè, pur sotto l’impero delle stesse leggi, coloro che erano stati condannati ma avevano avuto la sospensione condizionale della pena, erano stati regolarmente iscritti nelle liste elettorali una volta che il termine di sospensione (cinque anni) fosse felicemente decorso senza che il condannato avesse commesso altri reati. È vero che nella legge elettorale del 1947 il felice decorso del termine di sospensione condizionale non è espressamente indicato come causa che dia diritto al riacquisto dell’elettorato attivo, mentre sono indicate l’amnistia e la riabilitazione; ma questa omissione si può spiegare con il fatto che amnistia e riabilitazione devono essere espressamente dichiarate dal giudice, laddove il felice decorso del termine di sospensione produce di diritto l’“estinzione del reato” e pone definitivamente nel nulla la pena principale e le pene accessorie, fra cui anche la perdita del diritto elettorale.

Non posso qui addentrarmi nelle sottigliezze giuridiche; basti ricordare che questa fu non solo la prassi, non solo la costante giurisprudenza, ma altresì l’opinione espressa nel 1950 dal ministero della Giustizia, e - allora - accettata dal ministero dell’Interno, il quale con sua circolare del 4 dicembre 1950 espressamente avvertiva: “Per quanto concerne l’interpretazione dell’ultimo comma dell’articolo in esame, si comunica che il ministero di Grazia e Giustizia, interpellato circa l’efficacia discriminante dei benefici di legge, ha espresso il parere che debba essere ammessa l’esclusione della perdita della qualità di elettore a favore di coloro che hanno fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, e per i quali sia decorso favorevolmente il termine di prova fissato dalla legge”.

Ma qualche anno dopo, avendo più a lungo studiato alla ricerca del cavillo di interpretazione, il ministero degli Interni mutò avviso, e con nuova circolare 18 gennaio 1955 ai presidenti delle Commissioni elettorali comunali, dichiarando di attenersi “ad una interpretazione più aderente allo spirito oltre che alla lettera della norma”, opinò che si dovesse provvedere alla cancellazione. E così, come una circolare del ministero della Difesa, attenendosi anch’essa ad una interpretazione di fresco scoperta di una norma del Codice penale militare, aveva assoggettato milioni di italiani alla giurisdizione dei tribunali militari, una altra circolare del ministero dell’Interno dovrebbe privare circa due milioni di italiani del diritto di voto.

E, si badi: la maggior parte di costoro sono cittadini la cui condanna risale a molti anni, magari a decenni, che da allora hanno sempre votato, e che oggi, senza che nessun fatto nuovo sia intervenuto se non una semplice circolare ministeriale, dovrebbero essere dichiarati indegni di esercitare il diritto fondamentale dei cittadini. A quali assurde situazioni si possa arrivare, è illustrato dall’inchiesta di Cesarini.