i testi

Gli antenati del Guardasigilli

di Lelio Basso

“Basta dunque aver prestato servizio militare per essere soggetto, vita natural durante, alla legge militare, Ora, con questo si viene a sottrarre il cittadino ai suoi giudici naturali e a stabilire che per determinati reati, la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria può esercitarsi solo sui minori, le donne, i riformati, i radiati dalle Forze Armate, ecc.”. Queste parole, che potrebbero, ben essere espressione dell’unanime protesta contro i progetti del Guardasigilli Moro, furono invece pronunciate nella seduta del 26 aprile 1938 della Commissione parlamentare per l’esame del progetto dei Codici Penali Militari, nientemeno che dal deputato Tringali Casanova, Presidente del Tribunale Speciale e vice-presidente della Commissione stessa.

Persino questo zelante servitore del regime aveva trovato inaccettabile il principio contenuto negli art. 6-7 del progetto (ora 7-8 del Codice), che - suprema ironia - solo in questi anni post-fascisti ha trovato applicazione. Prima ancora di lui era stato il Guardasigilli dell’epoca (più sensibile di Moro?) a sollevare la stessa obiezione, che peraltro aveva poi ritirato, giustificandosi con considerazioni di ordine morale e con il fatto che “l’aver prestato servizio militare può aver fornito elementi tali che possono agevolare la perpetrazione del reato”. Contro Tringali Casanova e l’ammiraglio Sechi che gli si era associato, presero posizione in commissione Gianturco, e, soprattutto, il Primo Presidente della Cassazione D’Amelio, il quale osservò che i militari in congedo “sono soldati della Patria che stanno in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio”. La commissione si risolse infine per un compromesso, mantenne la norma per i militari in congedo illimitato e la soppresse per quelli in congedo assoluto per i quali pure era prevista dal progetto ministeriale. E questo compromesso fu accolto nel testo definitivo.

L’argomento di D’Amelio merita tuttavia di essere ritenuto. La disposizione si giustifica per il fatto che i militari in congedo altro non sono che cittadini in attesa di richiamo, forse in vista degli otto milioni di baionette di infausta memoria. Lo stesso concetto si trovava già nella lettera del generale Pariani al Presidente del Senato del 10 febbraio 1938 (i progetti “sono ispirati alle mutate condizioni sociali e politiche e alla nuova organizzazione delle Forze Militari dello Stato e aderiscono ai postulati fondamentali della dottrina fascista, per la quale si afferma nella coscienza nazionale, oltre che nella legislazione, il concetto del cittadino soldato”). E nella relazione definitiva al Re del 20 febbraio 1941 si parla ancora di “una nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di cittadino è inscindibile da quella di militare”. È pertanto evidente il carattere fascista della norma. In un ordinamento in cui anche la vita civile veniva militarizzata e la figura del soldato si sovrapponeva a quella del cittadino, ridotto a non essere altro che un soldato in attesa di richiamo, poteva trovare giustificazione la massima semel miles semper miles, e l’autorità giudiziaria militare poteva anch’essa sovrapporsi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Ma in una repubblica democratica il rapporto fra la figura del cittadino e quella del soldato è rovesciato. In occasione dei recenti dibattiti sul riarmo germanico e sui pericoli per la democrazia insiti nella formazione di un nuovo esercito, si è sentito ripetere infinite volte non che il cittadino è un soldato in attesa del primo secondo o terzo servizio, ma che il soldato è “un cittadino in uniforme”, un cittadino come gli altri, cioè, chiamato ad assolvere una particolare funzione e a rivestire la relativa uniforme. Ne deriva che la figura del cittadino prevale su quella del militare, anche durante il servizio, e che pertanto sarebbe logico addivenire alla soppressione per il tempo di pace di qualsiasi Tribunale militare, come in un primo momento avevano proposto le commissioni della Costituente.

So bene che fra gli argomenti avversari vi è il fatto che altre legislazioni prevedono la competenze dei Tribunali militari a giudicare determinati reati da chiunque commessi, e fra queste legislazioni si cita volentieri quella sovietica. E verrebbe fatto di domandarsi come mai dei crociati dell’anticomunismo, come quelli che siedono a piazza del Gesù sentano il bisogno di citare l’URSS a modello, anziché trarne argomento per risolvere la questione in senso contrario. Ma la verità è che in URSS le cose sono assai diverse. Vi sono, è vero, Tribunali militari per il tempo di pace, competenti a giudicare anche dei civili, ma sono Tribunali militari solo per l’oggetto della loro giurisdizione, cioè per la qualità dei reati che giudicano (come da noi c’è una “magistratura del lavoro”), non perché siano espressione dell’esercito o composti di militari. Essi siedono in ogni regione e sono composti come ogni altra corte regionale ordinaria (giudici eletti dal popolo e presidente nominato dall’organo che esercita la funzione legislativa, cioè il Soviet Supremo): si possono pertanto considerare delle sezioni specializzate della magistratura comune, in quanto offrono al cittadino le stesse garanzie dell’autorità ordinaria, ed hanno giurisdizione su tutti i cittadini che commettano quei determinati reati.

Quel che offende invece nella disposizione che Moro e Taviani vogliono mantenere è, oltre la sua palese incostituzionalità, da un lato la discriminazione ch’essa introduce fra i cittadini a seconda del sesso, dell’età e delle condizioni di salute, e dall’altro il carattere non indipendente della magistratura militare. L’indipendenza della magistratura dall’esecutivo è un principio fondamentale di ogni ordinamento democratico, e sotto alcuni aspetti (p. es. l’inamovibilità del magistrato) è stato generalmente rispettato in Italia. La Costituzione ha voluto di più, dando alla magistratura addirittura l’autogoverno per meglio assicurarne l’indipendenza e quindi meglio garantire i cittadini da possibili arbitri dell’esecutivo. Questo principio appariva così sacro ai costituenti che, subito dopo aver votato l’attuale art. 103, vi aggiunsero, su proposta dell’on. Leone, un comma che diceva: “La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l’indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al governo”.

È vero che non si è dato ancora l’autogoverno alla magistratura ordinaria, la quale ha però conservato l’inamovibilità e le altre garanzie dell’indipendenza. I magistrati militari invece dipendono e dipenderanno sempre dall’autorità militare Superiore, senza contare che uno solo fra i componenti del Tribunale militare appartiene alla magistratura militare, mentre gli altri, compreso il presidente, sono semplicemente degli ufficiali chiamati a sedere per l’occasione e soggetti completamente al vincolo gerarchico. È evidente quale grave breccia venga a rappresentare questo istituto in quell’insieme armonico di norme che la Costituzione ha fissato per tutelare i cittadini contro gli arbitri:

Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Art.102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordìnamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

C’è un principio del nostro Codice civile, che ha le sue radici nella coscienza morale dei popoli, secondo cui i contratti vanno eseguiti di buona fede. Più in alto della volontà contrattuale sta la volontà della legge, per non offendere la quale Socrate rifiutò di sottrarsi con la fuga ad un’ingiusta condanna. E più in alto della legge sta la volontà costituzionale, che è la suprema regolatrice della nostra convivenza civile. La buona fede è più che mai essenziale per interpretarla e per applicarla.

Chi oserà dire, di fronte alla chiara lettera e all’inconfondibile spirito della nostra Costituzione, che il partito di maggioranza e il governo, e forse domani la maggioranza parlamentare, hanno rispettato questa buona fede?