Gli antenati del Guardasigilli
di Lelio Basso
“Basta dunque aver prestato
servizio militare per essere soggetto, vita natural durante, alla legge
militare, Ora, con questo si viene a sottrarre il cittadino ai suoi giudici
naturali e a stabilire che per determinati reati, la competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria può esercitarsi solo sui minori, le donne, i riformati, i
radiati dalle Forze Armate, ecc.”. Queste parole, che potrebbero, ben essere
espressione dell’unanime protesta contro i progetti del Guardasigilli Moro,
furono invece pronunciate nella seduta del 26 aprile 1938 della Commissione
parlamentare per l’esame del progetto dei Codici Penali Militari, nientemeno
che dal deputato Tringali Casanova, Presidente del Tribunale Speciale e
vice-presidente della Commissione stessa.
Persino questo zelante servitore del regime aveva
trovato inaccettabile il principio contenuto negli art. 6-7 del progetto (ora
7-8 del Codice), che - suprema ironia - solo in questi anni post-fascisti ha
trovato applicazione. Prima ancora di lui era stato il Guardasigilli dell’epoca
(più sensibile di Moro?) a sollevare la stessa obiezione, che peraltro aveva
poi ritirato, giustificandosi con considerazioni di ordine morale e con il
fatto che “l’aver prestato servizio militare può aver fornito elementi tali che
possono agevolare la perpetrazione del reato”. Contro Tringali Casanova e
l’ammiraglio Sechi che gli si era associato, presero posizione in commissione
Gianturco, e, soprattutto, il Primo Presidente della Cassazione D’Amelio, il
quale osservò che i militari in congedo “sono soldati della Patria che stanno
in attesa di essere chiamati di nuovo in servizio”. La commissione si risolse
infine per un compromesso, mantenne la norma per i militari in congedo
illimitato e la soppresse per quelli in congedo assoluto per i quali pure era
prevista dal progetto ministeriale. E questo compromesso fu accolto nel testo
definitivo.
L’argomento di D’Amelio merita tuttavia di essere
ritenuto. La disposizione si giustifica per il fatto che i militari in congedo
altro non sono che cittadini in attesa di richiamo, forse in vista degli otto
milioni di baionette di infausta memoria. Lo stesso concetto si trovava già
nella lettera del generale Pariani al Presidente del Senato del 10 febbraio 1938
(i progetti “sono ispirati alle mutate condizioni sociali e politiche e alla
nuova organizzazione delle Forze Militari dello Stato e aderiscono ai postulati
fondamentali della dottrina fascista, per la quale si afferma nella coscienza
nazionale, oltre che nella legislazione, il concetto del cittadino soldato”). E
nella relazione definitiva al Re del 20 febbraio 1941 si parla ancora di “una
nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di
cittadino è inscindibile da quella di militare”. È pertanto evidente il
carattere fascista della norma. In un ordinamento in cui anche la vita civile
veniva militarizzata e la figura del soldato si sovrapponeva a quella del
cittadino, ridotto a non essere altro che un soldato in attesa di richiamo,
poteva trovare giustificazione la massima semel miles semper miles, e
l’autorità giudiziaria militare poteva anch’essa sovrapporsi all’autorità
giudiziaria ordinaria.
Ma in una repubblica democratica il rapporto fra la
figura del cittadino e quella del soldato è rovesciato. In occasione dei
recenti dibattiti sul riarmo germanico e sui pericoli per la democrazia insiti
nella formazione di un nuovo esercito, si è sentito ripetere infinite volte non
che il cittadino è un soldato in attesa del primo secondo o terzo servizio, ma
che il soldato è “un cittadino in uniforme”, un cittadino come gli altri, cioè,
chiamato ad assolvere una particolare funzione e a rivestire la relativa
uniforme. Ne deriva che la figura del cittadino prevale su quella del militare,
anche durante il servizio, e che pertanto sarebbe logico addivenire alla
soppressione per il tempo di pace di qualsiasi Tribunale militare, come in un
primo momento avevano proposto le commissioni della Costituente.
So bene che fra gli argomenti avversari vi è il
fatto che altre legislazioni prevedono la competenze dei Tribunali militari a
giudicare determinati reati da chiunque commessi, e fra queste legislazioni si
cita volentieri quella sovietica. E verrebbe fatto di domandarsi come mai dei
crociati dell’anticomunismo, come quelli che siedono a piazza del Gesù sentano
il bisogno di citare l’URSS a modello, anziché trarne argomento per risolvere
la questione in senso contrario. Ma la verità è che in URSS le cose sono assai
diverse. Vi sono, è vero, Tribunali militari per il tempo di pace, competenti a
giudicare anche dei civili, ma sono Tribunali militari solo per l’oggetto della
loro giurisdizione, cioè per la qualità dei reati che giudicano (come da noi
c’è una “magistratura del lavoro”), non perché siano espressione dell’esercito
o composti di militari. Essi siedono in ogni regione e sono composti come ogni
altra corte regionale ordinaria (giudici eletti dal popolo e presidente
nominato dall’organo che esercita la funzione legislativa, cioè il Soviet Supremo):
si possono pertanto considerare delle sezioni specializzate della magistratura
comune, in quanto offrono al cittadino le stesse garanzie dell’autorità
ordinaria, ed hanno giurisdizione su tutti i cittadini che commettano quei
determinati reati.
Quel che offende invece
nella disposizione che Moro e Taviani vogliono mantenere è, oltre la sua palese
incostituzionalità, da un lato la discriminazione ch’essa introduce fra i
cittadini a seconda del sesso, dell’età e delle condizioni di salute, e
dall’altro il carattere non indipendente della magistratura militare.
L’indipendenza della magistratura dall’esecutivo è un principio fondamentale di
ogni ordinamento democratico, e sotto alcuni aspetti (p. es. l’inamovibilità
del magistrato) è stato generalmente rispettato in Italia. La Costituzione ha
voluto di più, dando alla magistratura addirittura l’autogoverno per meglio
assicurarne l’indipendenza e quindi meglio garantire i cittadini da possibili
arbitri dell’esecutivo. Questo principio appariva così sacro ai costituenti
che, subito dopo aver votato l’attuale art. 103, vi aggiunsero, su proposta
dell’on. Leone, un comma che diceva: “La legge determina le condizioni
necessarie ad assicurare l’indipendenza dei giudici e del pubblico ministero
militari di fronte al governo”.
È vero che non si è dato ancora l’autogoverno alla
magistratura ordinaria, la quale ha però conservato l’inamovibilità e le altre
garanzie dell’indipendenza. I magistrati militari invece dipendono e
dipenderanno sempre dall’autorità militare Superiore, senza contare che uno
solo fra i componenti del Tribunale militare appartiene alla magistratura
militare, mentre gli altri, compreso il presidente, sono semplicemente degli
ufficiali chiamati a sedere per l’occasione e soggetti completamente al vincolo
gerarchico. È evidente quale grave breccia venga a rappresentare questo
istituto in quell’insieme armonico di norme che la Costituzione ha fissato per
tutelare i cittadini contro gli arbitri:
Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Art.102 La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordìnamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali.
Art. 104 - La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
C’è un principio del
nostro Codice civile, che ha le sue radici nella coscienza morale dei popoli,
secondo cui i contratti vanno eseguiti di buona fede. Più in alto della volontà
contrattuale sta la volontà della legge, per non offendere la quale Socrate
rifiutò di sottrarsi con la fuga ad un’ingiusta condanna. E più in alto della
legge sta la volontà costituzionale, che è la suprema regolatrice della nostra
convivenza civile. La buona fede è più che mai essenziale per interpretarla e
per applicarla.
Chi oserà dire, di fronte alla chiara lettera e
all’inconfondibile spirito della nostra Costituzione, che il partito di
maggioranza e il governo, e forse domani la maggioranza parlamentare, hanno
rispettato questa buona fede?