Pieno impiego e democrazia
L’uomo,
non è più concepito come “individuo”, come essere isolato, che tende a
contrapporsi alla società per difendere una propria chiusa sfera di autonomia, ma al contrario sente che la propria personalità
si dispiega interamente solo nella vita
sociale e grazie alla vita sociale, e perciò si considera e si comporta
come centro di infiniti rapporti sociali, che lo arricchiscono e lo condizionano, che gli creano diritti e analogamente
doveri, che gli impongono di non
prescindere mai nella propria attività dall’esistenza del momento sociale che è in lui stesso, dall’esistenza di rapporti con
altri uomini e quindi dall’esistenza di
altri uomini. Ne deriva che muta aspetto anche la nozione di libertà, non più
intesa come mera autonomia individuale, come difesa del momento privato contro l’intervento pubblico, dell’individualità
contro la collettività o lo stato, considerati
come ostacolo o limite della libertà. Nella nuova impostazione dei rapporti
uomo-società, la società e lo Stato non sono più limite ma condizione di
libertà: poiché l’uomo ha bisogno della società per esplicare liberamente la propria personalità, la società deve porre a
disposizione di tutti le stesse possibilità
di esplicazione, cioè la stessa libertà, intesa ormai come sintesi ed
equilibrio del momento individuale e del momento collettivo, del privato
e del pubblico.
Il diritto al lavoro, forma
principale della libertà dal bisogno, è un diritto di credito dei cittadini
verso la collettività, il diritto di vedere applicata dallo Stato una
politica di pieno impiego. Questo diritto non è “azionabile”, per usare
una brutta espressione del gergo giuridico, nel senso che non si può far una
causa allo Stato perché dia del lavoro, ma non cessa di essere un diritto e, reciprocamente, un obbligo dello Stato. Questo
vuol dire che il Governo che non fa una politica di piena occupazione, e
il Parlamento che non vota le leggi necessarie
violano la Costituzione e la violano in uno dei principi essenziali che è
fondamento di vita democratica. Essi non saranno immediatamente perseguibili per questa violazione, ma non cesseranno
di essere politicamente responsabili di un atto o di una serie di atti fra i
più gravi che possano essere commessi
in quanto possono essere considerati come un vero e proprio attentato alla
Costituzione. È infatti risaputo che un pubblico funzionario commette reato non
solo quando compie un atto contrario ai doveri del suo ufficio, ma anche
quando omette di compiere atti doverosi: fra gli atti doverosi, costituzionalmente doverosi, del Parlamento e del
Governo vi sono le misure necessarie per dare attuazione al pieno
impiego, cioè per assicurare a tutti un lavoro (art. 4), per consentire a tutti i lavoratori la partecipazione alla cosa
pubblica (art. 3), per realizzare la
democrazia fondata sul lavoro (art. 1).
L’omissione di questi atti doverosi
ha perciò lo stesso valore giuridico di un’azione positiva condotta contro la Costituzione.
D’altra
parte è ovvio che, così come lo Stato ha l’obbligo di provvedere, i cittadini hanno diritto di prendere per parte loro
tutte le necessarie misure allo scopo di veder realizzato il proprio credito,
purché naturalmente non violino altri doveri imposti dalla legge. Le
iniziative dal basso per creare una situazione di occupazione vanno viste sotto questo profilo: purché rimangano nei
limiti indicati, sono da considerarsi manifestazioni legittime di un
diritto volte a conseguire il soddisfacimento di un credito verso lo Stato e la
collettività in generale, e devono perciò
trovare presso tutte le autorità, in sede politica amministrativa e
giudiziaria, la giusta valutazione che ne consegue. Sia ben chiaro che fra i
cittadini che, nel rispetto della legalità, mirassero ad ottenere questo risultato e i pubblici funzionari che
intervenissero comunque ad ostacolarli, sono i primi che rappresentano
la legalità e i secondi invece che offendono la Costituzione e violano i propri
doveri.