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<span class="fontEvidence">Pieno</span> <span class="fontEvidence">impiego</span> e democrazia

Pieno impiego e democrazia

L’uomo, non è più concepito come “individuo”, come essere isolato, che tende a contrapporsi alla società per difendere una propria chiusa sfera di autonomia, ma al contrario sente che la propria personalità si dispiega interamente solo nella vita sociale e grazie alla vita sociale, e perciò si considera e si comporta come centro di infiniti rapporti sociali, che lo arricchiscono e lo condizionano, che gli creano diritti e analogamente doveri, che gli impongono di non prescindere mai nella propria attività dall’esistenza del momento sociale che è in lui stesso, dall’esistenza di rapporti con altri uomini e quindi dall’esistenza di altri uomini. Ne deriva che muta aspetto anche la nozione di libertà, non più intesa come mera autonomia individuale, come difesa del momento privato contro l’intervento pubblico, dell’individualità contro la collettività o lo stato, considerati come ostacolo o limite della libertà. Nella nuova impostazione dei rapporti uomo-società, la società e lo Stato non sono più limite ma condizione di libertà: poiché l’uomo ha bisogno della società per esplicare liberamente la propria personalità, la società deve porre a disposizione di tutti le stesse possibilità di esplicazione, cioè la stessa libertà, intesa ormai come sintesi ed equilibrio del momento individuale e del momento collettivo, del privato e del pubblico.

Il diritto al lavoro, forma principale della libertà dal bisogno, è un diritto di credito dei cittadini verso la collettività, il diritto di vedere applicata dallo Stato una politica di pieno impiego. Questo diritto non è “azionabile”, per usare una brutta espressione del gergo giuridico, nel senso che non si può far una causa allo Stato perché dia del lavoro, ma non cessa di essere un diritto e, reciprocamente, un obbligo dello Stato. Questo vuol dire che il Governo che non fa una politica di piena occupazione, e il Parlamento che non vota le leggi necessarie violano la Costituzione e la violano in uno dei principi essenziali che è fondamento di vita democratica. Essi non saranno immediatamente perseguibili per questa violazione, ma non cesseranno di essere politicamente responsabili di un atto o di una serie di atti fra i più gravi che possano essere commessi in quanto possono essere considerati come un vero e proprio attentato alla Costituzione. È infatti risaputo che un pubblico funzionario commette reato non solo quando compie un atto contrario ai doveri del suo ufficio, ma anche quando omette di compiere atti doverosi: fra gli atti doverosi, costituzionalmente doverosi, del Parlamento e del Governo vi sono le misure necessarie per dare attuazione al pieno impiego, cioè per assicurare a tutti un lavoro (art. 4), per consentire a tutti i lavoratori la partecipazione alla cosa pubblica (art. 3), per realizzare la democrazia fondata sul lavoro (art. 1). L’omissione di questi atti doverosi ha perciò lo stesso valore giuridico di un’azione positiva condotta contro la Costituzione.

D’altra parte è ovvio che, così come lo Stato ha l’obbligo di provvedere, i cittadini hanno diritto di prendere per parte loro tutte le necessarie misure allo scopo di veder realizzato il proprio credito, purché naturalmente non violino altri doveri imposti dalla legge. Le iniziative dal basso per creare una situazione di occupazione vanno viste sotto questo profilo: purché rimangano nei limiti indicati, sono da considerarsi manifestazioni legittime di un diritto volte a conseguire il soddisfacimento di un credito verso lo Stato e la collettività in generale, e devono perciò trovare presso tutte le autorità, in sede politica amministrativa e giudiziaria, la giusta valutazione che ne consegue. Sia ben chiaro che fra i cittadini che, nel rispetto della legalità, mirassero ad ottenere questo risultato e i pubblici funzionari che intervenissero comunque ad ostacolarli, sono i primi che rappresentano la legalità e i secondi invece che offendono la Costituzione e violano i propri doveri.